Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26165 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 17/11/2020), n.26165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17313-2012 proposto da:

PENTA SIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 49, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 66/2012 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 02/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO e ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse, in subordine per l’accoglimento

dei motivi dal quarto e seguenti e assorbito il terzo motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato Riccioni che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a Penta Six s.r.l. un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale sulla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2005 all’esito una attività di controllo nel corso della quale erano state rilevate operazioni oggettivamente inesistenti, relative ad acquisti di immobili, con il conseguimento di un illegittimo vantaggio fiscale riconducibile al credito IVA ed alle deduzioni dei componenti negativi di reddito, maturati in conseguenza delle cessioni immobiliari, in quanto le cedenti Commerciale Donau srl e Gespar srl non avevano ottemperato agli obblighi di dichiarazione fiscale e versamento delle imposte.

L’ufficio contestava al ricorrente l’indebita deduzione di costi ai fini Ires per un ammontare complessivo di Euro 763.678,39, l’indebita deduzione di componenti negativi a decremento del valore della produzione netta per un ammontare totale di Euro 733,631,00 ai fini Irap, l’indebita detrazione di imposta per le operazioni inesistenti per Euro 721.620,32 nonchè l’omessa fatturazione di operazioni imponibili con relativa Iva di Euro 5.600,00 e irrogava le sanzioni.

L’avviso di accertamento veniva impugnato davanti la Commissione Provinciale di Roma, la quale con sentenza n. 251/10 rigettava il ricorso. Contro la decisione della Commissione provinciale proponeva appello il contribuente davanti la Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale, con sentenza n. 66/04/12 depositata il 2.2.2012 lo rigettava.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Penta Six propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Con memoria del 23.1.2020 la ricorrente riferisce che, nelle more del giudizio, aveva proposto, presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti L. Fall., ex art. 182 bis. Il ricorso veniva accolto e, con decreto del 17.4.2014, l’accordo di ristrutturazione veniva omologato. Allega, altresì, di aver adempiuto ai pagamenti dovuti in favore del fisco e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La dichiarazione di sostanziale rinuncia al ricorso per cassazione, risulta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, (Cass. n. 19907 del 2018; Cass. n. 23161 del 2013; Cass. n. 23685 del 2008; Cass. n. 22806 del 2004).

In considerazione della definizione della controversia, a seguito di accorso di ristrutturazione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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