Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26165 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

New Brendola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso

l’avv. prof. D’Ayala Valva Francesco che, unitamente all’avv. prof.

Moschetti Francesco la rappresenta e difende, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia), Sez. 09, n. 26/09/07 del 21 maggio 2007, depositata il 3

luglio 2007, notificata il 18 ottobre 2007.

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Udito l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva per la parte

controricorrente;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli;

Letta la memoria depositata dalla parte contro ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa alla decadenza dell’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per cessione a terzi del terreno nel quinquennio – poggia su un unico motivo, con il quale l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, le conclusioni del giudice del merito circa l’irrilevanza sull’agevolazione dell’avvenuta cessione a terzi del terreno Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla ratto di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (Cass. n. 7438 del 2009). Ritenuto che trattandosi di norma agevolativa, essa è norma di stretta interpretazione, sicchè non possono essere valutate positivamente le considerazioni sviluppate nella memoria dalla parte contro ricorrente. Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della società contribuente. Ritenuto che la formazione del principio enunciato successivamente alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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