Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26164 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26164 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
CADONA’ Anna, ARZENTON Luciana, CAMPORESI Guidolina e GALLINA
Maria Luisa, rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Silvia Manderino,
con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Piero Siviglia in
Roma, via dell’Elettronica, n. 20;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 21/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento, depositato
il 10 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

za del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

curatore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con decreto pubblicato in data 10 luglio 2012, definendo il giudizio promosso
con decreto del 28 febbraio 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze a corrispondere a ciascuna ricorrente – Anna Cadonà, Luciana Arzenton, Guidolina Camporesi
e Maria Luisa Gallina – l’importo di euro 4.900, con interessi
dalla domanda al saldo, a titolo di equa riparazione, ai

sensi

della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata
di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Veneto e
protrattosi dal 15 settembre 2000 al 12 gennaio 2011;
che la Corte d’appello – esclusa l’improponibilità della
domanda per omessa presentazione della istanza di prelievo e
respinta l’eccezione di prescrizione – ha liquidato in favore
di ciascuna ricorrente l’importo di euro 700 per ogni anno di
ritardo (tenuto conto della posta in gioco, e valutata questa
anche con riferimento al fatto che si è trattato di domanda
svolta congiuntamente da una pluralità di soggetti);

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Giusti;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello ha
proposto ricorso il Ministero, con atto notificato il 27 novembre 2012, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
che le intimate hanno resistito con controricorso.

motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione dell’art. 2 della legge
n. 89 del 2001, dell’art. 54, coma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008, e della legge n.
104 del 2010) si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’improponibilità parziale della domanda di equa
riparazione per il periodo successivo al 25 giugno 2008;
che il motivo – scrutinabile nei limiti in cui è stato proposto con il ricorso (senza tenere conto dell’ampliamento contenuto nella memoria illustrativa, in cui si censura che la
domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile, essendo il giudizio presupposto pendente alla data del 16 settembre
2010) – è fondato;
che il giudice a quo avrebbe dovuto escludere la computabilità del periodo successivo al 25 giugno 2008 per la mancata
presentazione dell’istanza di prelievo: e ciò in applicazione
del principio secondo cui, in tema di equa riparazione per
l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile
la domanda di equa riparazione nella parte concernente la du-

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Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

rata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25
giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. 25
giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133, che,
avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come pre-

sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della
sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più
brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che
l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina
la vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo
precedente al 25 giugno 2008 (Caos., Sez. VI-1, 13 aprile
2012, n. 5914);
che con il secondo mezzo (violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, in combinato disposto con l’art. 2056 cod.
civ.) si censura l’eccessività dell’indennizzo, rilevandosi
chela mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo avrebbe dovuto incidere, anche per il periodo anteriore
al 25 giugno 2008, sulla misura dell’indennizzo;
che il motivo è fondato;
che, in ragione del lungo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, la Corte del merito avrebbe dovuto liquidare il danno non patrimoniale nell’importo di euro
500 per ogni anno di ritardo, giacché la mancata presentazione
dell’istanza di prelievo, nonostante il lungo tempo trascorso

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supposto processuale della domanda di equa riparazione, deve

dalla proposizione della domanda, costituisce indice di scarso
interesse alla lite e legittima, pertanto, la liquidazione del
risarcimento in misura inferiore rispetto a quella normalmente
ritenuta congrua (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3271);

re accolte;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento
impugnato emerge che la durata complessiva del procedimento
amministrativo è stata (dal settembre 2000 al 25 giugno 2008)
di circa sette anni e nove mesi; detratto il termine ragionevole, stimato in tre anni, la durata non ragionevole risulta
essere stata di circa quattro anni e nove mesi;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascuna ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 500 per anno, e quindi in complessivi euro 2.375, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
che – tenuto conto dell’esito del giudizio e del ridimensionamento del quantum riconosciuto a titolo di equa riparazione – alle ricorrenti compete il rimborso della metà delle
spese del giudizio di merito, liquidate complessivamente nella
misura indicata in dispositivo, mentre le spese del giudizio
di cassazione vanno compensate;

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che il decreto impugnato è cassato in relazione alle censu-

che le spese del giudizio di merito devono essere distratte
in favore dei difensori delle ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI

decidendo nel merito,

condanna il Ministero dell’economia e

delle finanze al pagamento, in favore di Anna Cardonà e delle
altri parti istanti indicate in epigrafe, della somma di euro
2.375 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

condanna il Ministero alla rifusione della metà

delle spese del giudizio di merito, con compensazione della
restante parte, spese che liquida, nell’intero, in euro
1.130,12, di cui euro 162,32 per esborsi, 323 per diritti e
644,80 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori
di legge, disponendone la distrazione in favore degli Avv. Antonio Rebesco e Francesco Màsini; dichiara compensate tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,

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