Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26164 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20851/2017 proposto da:

M.A.B., M.I., M.A.,

M.G., MA.AN., MA.GI., m.g.,

M.M., M.F. e m.g., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LIMA 7 int. 7, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UGO CIOFFI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

01/02/2017, RG. n. 57210/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, M.A.B., I., A., G., An., Gi., g., M., F. e g., adivano la Corte d’Appello di Roma per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento civile, definito con verbale di adesione a progetto di divisione del 23.09.2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La Corte d’Appello dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardività. Avverso detto decreto propongono ricorso i signori M.A.B., I., A., G., An., Gi., g., M., F. e g..

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., in relazione agli artt. 307 e 309 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte rilevato che il verbale di conciliazione non risultava firmato dal giudice ed in ogni caso che il giudizio non si estingueva con la mera sottoscrizione delle parti di detto verbale, ma con la cancellazione, termine dal quale far decorrere il periodo per la proposizione della domanda di equa riparazione.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha rilevato l’intervenuta decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4, affermando che la domanda di equa riparazione era stata presentata dopo il decorso del termine semestrale dalla conclusione del procedimento, facendo decorrere tale termine dal verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti all’udienza del 14 ottobre 2010 e relativa cessazione della res litigiosa e non anche dalla successiva cancellazione della causa dal ruolo, avvenuta a seguito della mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c..

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo decorre infatti dal momento in cui si verifica l’estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall’art. 307 c.p.c., ancorchè le parti abbiano definito il merito del processo, lo stesso è ancora pendente (Cass. 8543/2015).

Se, dunque, la definizione della lite dipenda da una transazione, non può farsi riferimento, ai fini della predetta decorrenza, al momento di conclusione dell’accordo, i cui effetti vengono in evidenza solo quando siano fatti rifluire nel processo e facciano così cessare il dovere del giudice di provvedere sulla domanda, mentre il tempo lasciato trascorrere per abbandonare la causa o chiederne la chiusura rileva ai soli fini dell’imputazione, alle parti e non allo Stato, della responsabilità per l’ulteriore durata del processo (Cass. 6185 del 15/03/2010).

Il Decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il Decreto impugnato e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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