Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26164 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27507-2014 proposto da:

D.S.R., RUBINO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO N. 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PAOLO

BUSINELLO;

– ricorrenti principali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

temoore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

D.S.R., RUBINO S.R.L.;

– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 199/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/05/2014 R.G.N. 647/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIOVANNI PAOLO BUSINELLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 199 del 2014, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla società Rubino s.r.l. e da D.S.R., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale di Ancona, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Ancona, ha ridotto la sanzione amministrativa inflitta con l’ordinanza-ingiunzione n. 61.373/2011 ad Euro 31.418,46; in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione ha rigettato le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione n. 61.376/2011 e n. 61.379/2011, pur riducendo la sanzione amministrativa rispettivamente, per la prima, ad Euro 88.805,82, e per la seconda, a Euro 31.138,30, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte d’Appello, nella motivazione della sentenza, ha precisato che non veniva appellato il rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 61383 del 2011 (relativa al dipendente O.G.), rimanendo tale capo della sentenza di primo grado coperto da giudicato interno.

2. La società Rubino s.r.l. aveva svolto attività di gestione di una casa di riposo, e nell’ambito di tale attività aveva intrattenuto con C.L. (ordinanza-ingiunzione n. 61.373/2011), G.C. (ordinanza-ingiunzione n. 61.376/2011) e D.U. (ordinanza-ingiunzione n. 61.379/2011), rapporti di lavoro autonomo professionale.

I lavoratori erano dipendenti a tempo pieno del Comando della Marina militare di Ancona.

La Guardia di finanza di Ancona aveva notificato alla società suddetta e all’amministratore della stessa, odierni ricorrenti, atti di accertamento con cui veniva loro contestato di aver intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo professionale con ciascuno dei suddetti pubblici dipendenti, senza la previa autorizzazione del Comando della Marina militare di Ancona, e di non avere comunicato, entro i termini di legge, i compensi corrisposti.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la società Rubino s.r.l. e D.S.R., prospettando tre motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo, l’Amministrazione.

5. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso.

6. I ricorrenti principali depositavano memoria ex art. 380-bis c.p.c.

7. Il ricorso, atteso che non sussistevano i presupposti per la trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso alla Sezione Lavoro dalla Sesta Sezione civile.

8. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2020, così inizialmente fissata e poi rinviata ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83 come conv., alla data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ha priorità logico-giuridica l esame del primo motivo del ricorso principale, con il quale i ricorrenti deducono la nullità del procedimento e/o della sentenza, per violazione degli artt. 325,327,333 e 334, c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono che l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile. in quanto proposto dopo la scadenza del termine di legge previsto per l’impugnazione.

1.1. La sentenza del Tribunale era stata pronunciata e pubblicata nell’udienza del 24 aprile 2013. La stessa non era stata notificata; pertanto il termine ordinario per l’appello scadeva in data 24 ottobre 2013, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello con atto depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013, notificato il 20 dicembre 2013.

Nella specie, non poteva tenersi conto della sospensione feriale dei termini, trattandosi di causa di lavoro, in ogni caso, anche considerando la sospensione feriale, il termine per l’impugnazione era decorso.

La sentenza di primo grado aveva deciso su cause riunite fra loro autonome, in quanto ciascuno avente ad oggetto l’impugnazione di un’ordinanza ingiunzione relativa ad un distinto rapporto di lavoro.

Trovava applicazione, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel caso di distinte cause riunite e decise con unica sentenza, essendovi un autonomo diritto di impugnazione in corrispondenza dell’autonomo diritto sostanziale azionato in giudizio, l’interesse all’impugnazione sorge autonomamente, e non in dipendenza dell’impugnazione principale, di modo che alla parte che intende proporre l’impugnazione è consentita quella incidentale di cui all’art. 333 c.p.c., e non quella incidentale tardiva di cui all’art. 334 c.p.c.

2. Il motivo è fondato è deve essere accolto.

Va rilevato che l’Agenzia delle Entrate non ha contestato le circostanze di fatto dedotte dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso, sia quanto all’oggetto dei giudizi poi riuniti, sia con riguardo alla tempistica dell’appello incidentale.

2.1. Va, altresì, premesso che l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (Cass., S.U. 6983 del 2005, Cass., n. 23907 del 2009, n. 11666 del 2015).

2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che nella specie, trovi applicazione il principio, a cui intende dare continuità, secondo cui la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l’impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Cass., n. 24902 del 2008, si cfr. anche Cass., n. 27616 del 2019).

Ed infatti, vengono in rilievo tre distinte ordinanze ingiunzione, relative a distinti rapporti di lavoro intercorsi tra dipendenti pubblici diversi e gli odierni ricorrenti, adottate in esito a distinti atti di accertamento, ciascuna impugnata con un autonomo ricorso, che venivano poi riuniti e decisi con la sentenza del Tribunale oggetto dell’appello.

Inoltre, mentre gli odierni ricorrenti impugnavano il capo della sentenza relativa alla ordinanza ingiunzione n. 61373 del 2011, l’Amministrazione svolgeva l’appello incidentale in ordine all’annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. 61376 e n. 61379 del 2011.

2.3. Pertanto, l’appello incidentale dell’Amministrazione, intervenuto, comunque. oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, è tardivo.

3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, segue l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 2001, artt. 14 e 18 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è relativo alla prospettazione dell’intervenuta consumazione del termine per l’esercizio del potere sanzionatorio, previsto a pena di decadenza.

Il terzo motivo di ricorso (nullità della sentenza per omesso esame di un atto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5), è relativo alla prospettazione dell’assenza di colpa di essi ricorrenti nell’aver ritenuto intervenuta l’autorizzazione dell’Amministrazione.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9 e art. 53, commi 11-15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente incidentale si duole che la Corte d’Appello, accogliendo l’appello principale della società Rubino s.r.l. e del D.S., ha ridotto le sanzioni rispetto a tutte le tre ordinanze ingiunzione (n. 61373, n. 61.376 e n. 61.379 del 2011).

Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, venivano in rilievo due fattispecie sanzionatorie completamente autonome tra loro, quella per la mancata osservanza dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione competente per il conferimento di incarichi a pubblici dipendenti, e quella specifica prevista per la mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione dei compensi percepiti.

4.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato, in ragione della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2015.

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 15, nella parte in cui prevede che i soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

Ha affermato il Giudice delle Leggi che la sanzione per la violazione di un obbligo che appare del tutto servente rispetto a quello relativo alla comunicazione del conferimento di un incarico – previsto in funzione delle esigenze conoscitive della pubblica amministrazione, connesse al funzionamento della anagrafe delle prestazioni, tenuto anche conto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 ad opera della L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 42, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) – viene a sovrapporsi irragionevolmente – perequando fra loro situazioni del tutto differenziate, per gravità e natura – a quella prevista per la violazione di un obbligo di carattere sostanziale.

Il che, fra l’altro, conferisce alla sanzione -accessoria” per non aver comunicato all’Amministrazione i compensi erogati – posta a carico, per di più, di un soggetto comunque terzo rispetto al rapporto di servizio tra pubblica amministrazione e dipendente – un carattere di automatismo e di non graduabilità non poco contrastante con i principi di proporzionalità ed adeguatezza che devono, in linea generale, essere osservati anche nella disciplina delle sanzioni amministrative.

5. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale. Assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Rigetta il ricorso incidentale.

6. Compensa tra le parti le spese di giudizio in ragione della peculiarità della questione processuale sottoposta all’esame della Corte.

7. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale. Assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile l’appello incidentale. Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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