Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26163 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26163 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 30403-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
METECNO SPA in persona del legale Direttore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso
lo studio CORTI, rappresentata e difesa dall’avv. PIO CORTI, giusta
procura speciale in calce all’atto di costituzione;

resistente

avverso la sentenza n. 106/20/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO dell’8.10.2010, depositata il 19/10/2010;

Data pubblicazione: 21/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTIMO SEPE.

Ric. 2011 n. 30403 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha respinto l’appello principale dell’Agenzia e solo parzialmente
accolto l’appello incidentale di “Metecno spa” -appelli proposti contro la sentenza
n.500/33/2008 della CTP di Milano che aveva pure già parzialmente accolto il
ricorso della anzidetta società- ed ha così disposto, a parziale ulteriore annullamento
dell’avviso di accertamento per IVA-IRAP anno 2002 impugnato dalla ridetta
società, l’inefficacia delle riprese relative all’accantonamento per patto di non
concorrenza e per spese di consulenza e perizia di stima.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che (quanto all’appello
principale) “come già riportato dai primi giudici, le spese sostenute dalla società
Metecno per quote di ammortamento sono sufficienti a giustificare la detrazione
fiscale”, e nel senso che (per quanto riguarda l’appello incidentale) l’appello doveva
ritenersi fondato in relazione alla ripresa degli accantonamenti per patto di non
concorrenza (“che vanno considerati alla stregua dell’accantonamento del TFR”) ed
in relazione alla ripresa delle spese di consulenza e stima.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.1 e
36 del D.Lgs. 546/1992; dell’art.132 cpc e 118 disp. Att. cpc) la parte ricorrente si
duole della inidonea motivazione della sentenza di primo grado per ciò che concerne
sia le questioni (rigettate) fatte oggetto dell’appello principale sia le questioni
(accolte) fatte oggetto dell’appello incidentale.

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Osserva:

Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di
questa Corte:” Il riferimento, da parte del giudice d’appello, alla motivazione adottata
nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice medesimo,
richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione,
dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure

del 05/02/1980; più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).
Nella specie di causa, il difetto di riesame originale della materia è fatto lampante
dalla circostanza che il giudice di appello non ha operato alcun esame delle censure
che sono state proposte dall’appellante principale (debitamente riprodotte nel ricorso
introduttivo di questo grado, per rispetto del canone di autosufficienza del ricorso per
cassazione) in riferimento alla ripresa delle spese sostenute per quote di
ammortamento; così come non ha operato alcun esame delle ragioni dedotte a
sostegno dell’appello incidentale in riferimento alle riprese afferenti le spese di
consulenza e perizia di stima, pur trattandosi in entrambi i casi di censure riferite
all’iter logico e valutativo adottato dal giudice di primo grado, ciò che avrebbe
dovuto imporre al giudice di appello non già il generico riesame della questione
prospettata dalla parte contribuente, ma appunto il vaglio delle peculiari ragioni di
doglianza che costituivano l’oggetto del thema decidendum in quel grado di giudizio.
In definitiva, sui capi di decisione riferiti alle menzionate censure appare necessario
concludere che la motivazione della sentenza si palesa (anche nelle forme
dell’acritico rinvio alle argomentazioni di quella di primo grado) apodittica ed
apparente.
Non così, invece, per ciò che concerne il capo della decisione con cui è stato accolta
la censura di appello incidentale relativa alla ripresa degli accantonamenti per patto di
non concorrenza, rispetto alla quale la motivazione della pronuncia appare (seppur
stringata) idonea a consentire la comprensione della ratio decidendi, siccome fondata
sull’assimilazione al regime degli accantonamenti per TFR.

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contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835

A questo ultimo proposito rileva però il terzo motivo di impugnazione proposto dalla
parte qui ricorrente (motivo che solo apparentemente risulta —nell’epigrafe- centrato
sul vizio di motivazione, mentre nel corpo della giustificazione appare correttamente
fondato sulla violazione del combinato disposto degli art.2125 cod civ e 75 comma
IV del TUIR) nel quale motivo la parte ricorrente medesima evidenzia che il patto in

implica corresponsione di un’indennità di natura non provvisionale il cui
accantonamento fiscale non è previsto (e perciò è da ritenersi escluso) dal menzionato
art.75 del TUIR (rectius art.70 commi 2-bis e 3) che consente la deducibilità dei soli
accantonamenti rientranti tra que4li ivi espressamente previsti.
Dovendosi convenire con la fondatezza degli argomenti sui cui è centrato il motivo
ora in esame, appare che anche per detto aspetto il ricorso risulta fondato e debba
essere accolto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente necessità di rimessione della lite al giudice di
appello, da individuarsi nella CTR Lombardia, affinché questi provveda nuovamente
sulle questioni che sono oggetto sia dell’appello principale che dell’appello
incidentale, limitatamente a quanto forma oggetto della pronuncia di cassazione.
Roma, 25 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del

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questione è riconducibile ad un contratto oneroso a prestazioni corrispettive che

presente grado.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

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