Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26163 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8554-2014 proposto da:

H.F., C.F. (OMISSIS), nella qualità di erede di

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA CARLO POMA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CABIATI S.R.L., P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

CABIATI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AGOSTINO CALIFANO, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

H.F. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 434/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/09/2013, R.G. N. 328/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per delega PAOLO PANARITI;

udito l’Avvocato EMILIO FESTA per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova dichiarava la decadenza del ricorrente M.M. dalla impugnativa del licenziamento intimatogli dalla Cabiati s.r.l., con sentenza n. 1861/2012 che veniva confermata dalla Corte distrettuale. Nel pervenire a tale decisione il giudice dell’impugnazione muoveva dalla considerazione dei seguenti dati fattuali: a) il recesso era stato intimato in data 13/1/2010; b) era stato impugnato stragiudizialmente con lettera 12/3/2010; c) il tentativo di conciliazione era stato celebrato invano, il 31/3/2010; d) il ricorso giudiziale era stato depositato il 3/5/2012.

Osservava, quindi, che la disciplina della decadenza introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 operava anche per i licenziamenti intimati anteriormente alla entrata in vigore della legge (24/11/10) in conformità al principio generale dell’ordinamento sancito dall’art. 252 disp. att. c.p.c..

La Corte dava poi atto della sopravvenienza della L. n. 10 del 2011 (di conversione del D.L. n. 225 del 2010) che aveva “inserito nel citato art. 32, comma 1 bis secondo cui “in sede di prima applicazione le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, comma 1 relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

Riteneva, tuttavia, non applicabile alla fattispecie la proroga dei termini decadenziali disposta dal medesimo art. 32, comma 1 ritenendo che fosse riferibile ai casi in cui, prima della novella, non era prevista l’impugnazione stragiudiziale sotto forma di decadenza, e non a quelli di ordinario licenziamento per giusta causa quale quello sub judice, in cui quella impugnativa stragiudiziale era già prevista.

Sosteneva invece che, nello specifico, la decadenza dalla impugnazione scaturiva dalla decorrenza del termine di 60 giorni dal 24/11/10 (data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32), ovvero dalla decorrenza del termine di 270 giorni dalla impugnativa stragiudiziale del licenziamento.

Avverso tale decisione H.F., quale coniuge di M.M., deceduto medio tempore, interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Cabiati s.r.l. che ha spiegato ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 ed 1 bis nonchè dell’art. 252 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si critica la sentenza impugnata per aver propugnato una interpretazione dell’art. 32, comma 1 bis secondo cui la proroga dei termini decadenziali ivi prevista, riguardasse solo i termini per l’impugnativa stragiudiziale e non quelli per l’impugnativa giudiziale, ritenendo che una interpretazione della disposizione, conforme alla ratio che la sorregge, avrebbe dovuto orientare il procedimento ermeneutico nel senso della estensione del regime di proroga dei termini decadenziali sanciti dal richiamato L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis di entrambi i termini di impugnazione del licenziamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si lamenta che la Corte di merito abbia tralasciato di considerare che il lavoratore aveva già promosso il tentativo di conciliazione sicchè ciò era sufficiente a far ritenere processualizzata l’impugnazione del licenziamento.

3. Per il suo carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente di ogni altra questione, deve essere esaminata con priorità l’eccezione di carenza di legittimazione processuale della odierna ricorrente, sollevata dalla società con precipuo riferimento alla carenza di prova dei fatti dai quali derivava la qualità della H., di erede dell’originario ricorrente M.M..

L’eccezione va disattesa, all’esito della disamina della documentazione prodotta dalla ricorrente,attestante la sua qualità di coniuge ed in base alla quale si è dichiarata erede.

4. Del pari, privo di pregio è il rilievo di inammissibilità del ricorso sollevato dalla controricorrente per violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale si deduce la mancata esposizione dei fatti di causa in ricorso, la errata scansione temporale delle sentenze pronunciate ed il mero rinvio alla riproduzione degli atti processuali.

Va infatti considerato che la riproduzione degli atti di causa è stata comunque preceduta dalla esposizione sommaria degli elementi utili affinchè questa Corte potesse avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, integrando i requisiti sanciti dalla disposizione processuale richiamata.

5. Ciò premesso, la Corte giudica i motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, privi di fondamento.

E’ opportuno rammentare il tenore pro tempore vigente della L. n. 604 del 1966, art. 6 come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 alla cui stregua:

1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

6. Va altresì osservato, in premessa, che, come è stato rilevato (Cass. n. 22824 del 2015), la L. n. 32 del 2010, art. 32, comma 1 nel modificare la L. n. 604 del 1966, art. 6 “ha sostanzialmente creato una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti”.

La Corte in particolare ha precisato che l’ipotesi ordinaria – stante la facoltatività del tentativo di conciliazione – è quella del lavoratore che, dopo aver comunicato al datore di lavoro l’atto di impugnativa del licenziamento, proponga direttamente il ricorso al giudice: in tal caso, deve rispettare il suddetto termine di 270 giorni. Ma il lavoratore può liberamente scegliere di percorrere un’altra strada per impedire l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale, alternativa alla prima. Può far seguire detta impugnazione, sempre entro il termine di 270 giorni, “dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”.

In tale ipotesi, però, il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale: deve depositare il ricorso al giudice “a pena di decadenza entro sessanta giorni” dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato.

7. Con l’entrata in vigore del comma 1 bis introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 54 convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10 applicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame, si è, poi, così disposto: “In sede di prima applicazione le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 cit. articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

8. Tale dettato normativo, è stato oggetto di ripetuti interventi ermeneutici da parte di questa Corte (vedi Cass. n. 9203 del 2014; n. 15434 del 2014; n. 24233 del 2014; n. 13563 del 2015; n. 22824 del 2015; cfr. anche SS.UU. n. 4913 del 2016) che ha espresso il seguente principio di diritto: “la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1- bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato”.

9. La Corte è pervenuta a tali approdi sul rilievo che il legislatore non ha testualmente limitato la proroga dell’efficacia del comma 1 novellato alle ipotesi in precedenza non contemplate, ma ha disposto il differimento dell’entrata in vigore del comma 1 dando per presupposto che la disposizione novellata abbia, in linea generale, una sua prima applicazione: il che va riferito proprio al diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale, sicchè il primo e il novellato L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 vengono a costituire, integrandosi fra loro, una disciplina unitaria, articolata – e qui sta appunto l’elemento generalizzato di novità – nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza. Ne discende che, attraverso il differimento “in sede di prima applicazione” della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 il legislatore ha inteso, con ciò stesso, differire anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al comma 2, che diviene quindi a sua volta non applicabile anteriormente al 31.12.2011 (così in motivazione, Cass. cit. n. 9203 del 2014).

10. Orbene, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. n. 15144 del 2011 e, più di recente, in motivazione, Cass. 18579 del 2016).

11. In tale prospettiva, deve rilevarsi che la Corte distrettuale si è discostata da detto principio di diritto, di guisa che la relativa motivazione, in parte qua, deve essere corretta nei sensi innanzi precisati, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4 giacchè la parte dispositiva della pronuncia risulta, per le considerazioni di seguito esposte, conforme a diritto.

Infatti, pur applicando alla fattispecie scrutinata, il differimento dei termini di decadenza dalla impugnativa del licenziamento, introdotti dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis si perviene al medesimo risultato della decadenza dal diritto azionato.

Ed invero, posto che la decorrenza dei termini decadenziali, alla stregua della mentovata disposizione, risulta prorogata al 31.12.2011; posto che era stato espletato il tentativo di conciliazione (peraltro all’epoca ancora obbligatorio) che aveva sortito esito negativo, doveva rinvenire applicazione il termine di decadenza di sessanta giorni dalla mancata conciliazione, sancito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2 decorrente, per quanto sinora detto, dal 1/1/2012.

Il ricorso giudiziale risulta tuttavia, depositato in data 3 maggio 2012, ben oltre il termine di decadenza applicabile in virtù della novella legislativa di cui alla L. 26 febbraio 2011, n. 10. In definitiva, per le superiori argomentazioni, il ricorso è respinto, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato (con il quale la società deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 354 e art. 419 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, rilevando che in primo grado essa ricorrente aveva chiesto la chiamata in garanzia della s.a.s. LEONARDO nonchè del dott. D.S.C. e del dott. A.D., che, quali consulenti della società, “avevano consigliato il licenziamento per cui è causa e redatto o relativi atti nonchè dettato le tempistiche della procedura di licenziamento”, richiesta sulla quale la Corte di merito non si era pronunciata avendo respinto il ricorso del lavoratore).

Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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