Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26163 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26163
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18889/2017 proposto
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
e contro
T.V., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso il decreto 502/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositato il 25/02/2017, R.G.n. 4471/2012 VG;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/05/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, T.V., + ALTRI OMESSI, adivano la Corte d’Appello di Perugia, per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di procedimento in materia di equa riparazione (c.d. Pinto su Pinto), durato complessivamente quattro anni e cinque mesi, definito con sentenza della Suprema Corte di Cassazione in data 19.1.2012.
La Corte d’appello di Perugia accoglieva il ricorso, condannando il Ministero di Giustizia alla refusione di Euro 1.200,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti.
Avverso tale decreto propone ricorso in cassazione il Ministero della Giustizia.
Gli intimati non hanno svolto nel corso del presente giudizio attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, per non avere la Corte territoriale rilevato la tardività della domanda, in quanto presentata dopo il decorso del termine semestrale dal deposito della sentenza di legittimità, deducendo che non è rilevante la data di comunicazione di cancelleria dell’intervenuto deposito.
Il motivo è infondato.
In tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre solo da quando la parte ha avuto conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio presupposto (nella specie, solo dalla comunicazione e non dal deposito della sentenza di cassazione), valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l’interessato conosca il “dies a quo” (Cass. 21294/2015).
Orbene, nel caso di specie, a fronte della pronuncia della Corte territoriale che ha accertato la tempestività del ricorso, il Ministero della Giustizia ha unicamente indicato la data di deposito della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, affermando, erroneamente, l’irrilevanza della data di comunicazione di detto deposito ai ricorrenti ai fini della tempestività del ricorso ex L. n. 89 del 2001.
Consegue il rigetto del ricorso e, considerato che gli intimati non hanno svolto, nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018