Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26163 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3569-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI

CASTELVETERE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE CIOLA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA – Ospedale San

Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 31/10/2013 R.G.N. 289/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 529 del 2013, ha rigettato l’impugnazione proposta da M.M. nei confronti dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Potenza.

2. Il Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta dal lavoratore, con la quale lo stesso, dirigente medico di primo livello in servizio presso l’U.O. di Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, aveva chiesto riconoscersi il proprio diritto ad essere trasferito presso l’U.0. di Anestesia e Rianimazione, e la condanna dell’Azienda convenuta al risarcimento dei danni, morali e materiali. cagionatigli.

3. La Corte d’Appello ha premesso che il M., dirigente medico presso l’U.O. di Accettazione e Pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo di (OMISSIS), aveva già adito l’autorità giurisdizionale chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto al trasferimento presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione.

Ciò, in ragione della circostanza che aveva partecipato alla procedura concorsuale per l’accesso al corso di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, e che l’assegnazione presso la corrispondente U.O. di (OMISSIS) costituiva condizione indefettibile per l’accesso a tale corso di specializzazione.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale, e la pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 24 settembre 2009.

4. Con successivo ricorso. che dava inizio al presente contenzioso, il M. chiederesti l’accertamento del diritto al trasferimento presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione, invocando a sostegno della domanda un presunto obbligo ricavabile dal contenuto del contratto di assunzione, e la circostanza di essere stato autorizzato dall’Azienda San Carlo a frequentare il già menzionato corso di specializzazione in anestesia e rianimazione, conseguendo il relativo diploma.

Pertanto, la Corte d’Appello affermava che, nella specie, vi era una nuova causa petendi rispetto a quella del precedente giudizio. e non vi era bis in idem.

5. Il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione in ragione delle seguenti argomentazioni.

Il M. aveva partecipato nel 1993 ad un concorso per la copertura di un posto di assistente medico dell’area funzionale di chirurgia, vacante presso il Servizio anestesia e rianimazione della Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, non risultando vincitore ma solo idoneo, tanto da essere inserito in una graduatoria a scorrimento.

In ragione di tale idoneità, il ricorrente prestava servizio a tempo determinato, per otto mesi, presso il servizio anestesia e rianimazione.

Dopo un contenzioso con l’Azienda, veniva assunto a tempo indeterminato con contratto individuale di lavoro stipulato il 21 febbraio 2005, con nomina quale dirigente medico ex assistente – area funzionale di Chirurgia U.O. di Accettazione e Pronto soccorso polispecialistico e prima destinazione di servizio- presso l’U.O. di Accettazione e Pronto soccorso polispecialistico.

Rilevava il giudice di appello che il M. aveva caricato di significati la locuzione contrattuale di “prima destinazione di servizio”, facendone discendere la temporaneità dell’assegnazione all’U.O. di Pronto soccorso, ed il diritto ad essere successivamente trasferito presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione.

La Corte d’Appello ha affermato che tale prospettazione era infondata in quanto:

il M. non si era aggiudicato il concorso per un posto vacante presso il servizio Anestesia e Rianimazione, che dunque era stato legittimamente ricoperto dal vincitore:

inserito nella graduatoria degli idonei. solo dopo alcuni anni era stato assunto dall’Ospedale San Carlo di (OMISSIS), peraltro specificamente come dirigente medico presso l’U.O. di Accettazione e Pronto soccorso polispecialistico, ove evidentemente, alla stipula del contratto individuale di lavoro, si rilevava una carenza di organico;

la definizione di quella assegnazione come prima, costituiva la mera sottolineatura della non immutabilità della assegnazione stessa, essendo il dirigente medico sottoposto al potere organizzativo del datore di lavoro;

in nessuna parte del contratto individuale era dato rinvenire, anche solo per implicito. l’assunzione di un obbligo, da parte della struttura sanitaria, di trasferire successivamente il Dott. M. nell’U.O. di Anestesia e Rianimazione:

la mobilità interna del dirigente medico doveva avvenire nel rispetto delle regole del CCNL.

Tali circostanze. secondo la Corte d’Appello, erano a favore della correttezza dell’interpretazione, che il primo giudice aveva dato, in ordine al contratto di assunzione del lavoratore.

Non aveva fondamento la deduzione relativa al parere in data 22 luglio 2007 del direttore sanitario del San Carlo, favorevole al nulla osta per la partecipazione al corso di specializzazione presso l’Università Sacro Cuore, atteso che lo stesso aveva una mera valenza interna e non integrava una vera e propria autorizzazione.

Inoltre, ha affermato la Corte d’Appello, l’indicazione che il conseguimento della specializzazione costituiva interesse preminente dell’Azienda per l’attività svolta dal M. nell’ambito del Dipartimento emergenza e accettazione, non rappresentava affatto il riconoscimento di un impegno assunto a trasferire il lavoratore presso l’U.0. di Anestesia e Rianimazione, atteso che nel medesimo dipartimento rientra anche l’U.O. Pronto Soccorso presso cui il lavoratore lavora e lavorava.

6. Per la cassazione della sentenza di appello, ricorre il M. prospettando tre motivi di ricorso.

7. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 1362-1367 c.c., e all’art. 12 disp. gen..

Il ricorrente, nel richiamare la censura formulata in appello (pagine 7 e 8 del ricorso per cassazione), prospetta la propria interpretazione della locuzione “prima assegnazione” contenuta nel contratto di assunzione.

Contesta che tale previsione costituisca una mera sottolineatura da ricondurre alle prerogative organizzative del datore di lavoro, come affermato dal giudice di secondo grado, atteso che la clausola contrattuale deve essere interpretata nel senso in cui potrebbe avere qualche effetto. secondo i principi in materia di conservazione del contratto.

La clausola in questione, dunque, avrebbe un significato chiaro, atteso che il Dott. M. veniva assunto per scorrimento della graduatoria concorsuale per la copertura di un posto in Anestesia e Rianimazione, e che “manca nel contratto una clausola esplicita e tassativa, giusta la quale, lo scorrimento della graduatoria di Anestesia e Rianimazione avviene per esigenze aziendali esclusive per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione” (pag. 10 del ricorso per cassazione).

L’interpretazione offerta da esso ricorrente era coerente con i comportamenti posti in essere dalle parti: la propria richiesta di partecipare alla procedura concorsuale di specializzazione, la relativa autorizzazione per esigenze aziendali, la richiesta e concessione dei permessi per frequenza ed esami.

2. 11 motivo è inammissibile.

Lo stesso si incentra sull’interpretazione sia della espressione -prima destinazione” contenuta nel contratto individuale di lavoro, sia del contratto nel suo complesso (laddove il ricorrente assume la mancanza nel contratto di clausole tassative ed espresse in relazione alle modalità di scorrimento), nonchè dell’atto del direttore sanitario favorevole alla partecipazione al corso di specializzazione presso l’Università Sacro Cuore.

Il ricorrente contesta l’interpretazione di tali atti operata dalla Corte d’Appello, e ne offre una propria interpretazione in ragione dei canoni ermeneutici invocati; tuttavia, non riproduce il contenuto del contratto, che viene in rilievo nell’intero contenuto, e dell’atto, a proprio avviso di autorizzazione, che peraltro non sono allegati al ricorso, nè è indicato in modo circostanziato il luogo processuale dove gli stessi sono stati prodotti.

Pertanto, non risultano assolti compiutamente gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

3. I requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass., S.U, n. 5698 del 2012; Cass., S.U., n. 25038 del 2013).

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di legge. Natura dell’atto autorizzativo. Effetti – ultrapetizione.

E’ censurata la statuizione che non ha riconosciuto nell’autorizzazione a partecipare al concorso presso la scuola di specializzazione un impegno all’assegnazione del lavoratore all’U.O. Anestesia e Rianimazione, attribuendogli mera rilevanza interna e la finalità di consentire l’aggiornamento professionale del dipendente

Il ricorrente richiama, altresì, la sentenza della Corte d’Appello n. 1048/2009. intervenuta tra le stesse parti, prodotta in giudizio dall’Amministrazione.

Assume che vi era stata autorizzazione a partecipare alla procedura concorsuale presso la scuola di specializzazione per la quota riservata ai dipendenti del SSN, la cui procedura è articolata e disciplinata a livello normativo e contrattuale. prevedendosi, come confermato dal bando di cui riporta stralcio nell’esposizione del motivo, la sussistenza di specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.

Pertanto, la dichiarazione di interesse, non poteva intendersi limitata all’U.O. di Pronto soccorso e non anche riferita all’U.O. Anestesia e Rianimazione

5. Il motivo è inammissibile.

Il motivo verte sulla natura e sugli effetti dell’atto di autorizzazione.

A sostegno della propria prospettazione, il ricorrente, oltre alla disciplina normativa, richiama altresì il “bando di concorso Personale del Servizio Sanitario Nazionale”. di cui riporta nel corso del motivo uno stralcio. Richiama, inoltre, la sentenza della medesima Corte d’Appello n. 1048 del 2009, censurandone le argomentazioni per quanto richiamate nella sentenza oggetto del presente ricorso.

Tuttavia, il contenuto dell’atto prospettato come autorizzazione non è riprodotto nel ricorso, nè è indicato in modo circostanziato il luogo processuale di produzione in giudizio. Analoga considerazione deve essere effettuata con riguardo al bando, trascritto in parte. ma senza chiarire il luogo processuale di produzione in giudizio, e alla sentenza della Corte d’Appello, di cui il ricorrente deduce solo la produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione.

Pertanto, non sono stati assolti compiutamente gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamati.

6. Con il terzo motivo di ricorso, il lavoratore prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione di legge- art. 92 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 (quest” ultimo richiamato nel corso del motivo).

Il ricorrente si duole della statuizione sulle spese del giudizio di appello, regolate secondo il principio della soccombenza.

La Corte d’Appello, poichè aveva rigettato l’eccezione di bis in idem, che era stata sollevata dalla controparte, doveva pervenire ad una diversa statuizione.

L’eccezione di bis in idem, poi ritenuta non fondata, infatti, doveva ascriversi tra le attività difensionali temerarie, e di ciò doveva tener conto la Corte d’Appello nel liquidare le spese.

Anche il quantum della condanna è contestato, atteso che la controparte si limitava a ripetere quanto già esposto nel primo grado di giudizio.

7. Il motivo va rigettato.

Correttamente la Corte d’Appello. nel regolare le spese del giudizio di appello, ha fatto applicazione del principio della soccombenza, peraltro motivando sull’assenza di ragione per applicare il criterio della compensazione, non risultando, altresì, apprezzabile – attesa la mancata riproduzione nel motivo di ricorso dell’eccezione dell’Amministrazione, poi disattesa dalla Corte d’Appello, e delle relative argomentazioni – il prospettato abuso del processo. Privo di specificità, non essendo precisate le attività difensive svolte dalla controparte, in relazione alle voci della tabella dei parametri forensi è poi il profilo di censura relativo al quantum della condanna alle spese di giudizio, che la Corte d’Appello ha quantificato tenendo conto dell’attività svolta, del grado di complessità della causa, e delle disposizioni del D.M. n. 140 del 2012.

8. Il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5000,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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