Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26162 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26162 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 30172-2011 proposto da:
AGENZIA PER LE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;
– .ricorrente contro
FERRERO LUCIANO, BISOGNI MARIA, FERRERO ANNA
MARIA tutti quali soci della Autovega Srl in liquidazione,
AUTOVEGA SRL IN LIQUIDAZIONE;

intimati

avverso la sentenza n. 46/6/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 16.4.2010, depositata il 20/10/2010;

Data pubblicazione: 21/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 30172 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTI. di Torino ha accolto l’appello della “Autovega srl” -appello proposto contro
la sentenza n.41/02/2008 della CTP di Asti che aveva respinto il ricorso della
anzidetta società- ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IVA-IRPEGIRAP relative all’anno d’imposta 200, avviso con il quale è stato rettificato il reddito
di impresa dichiarato per il predetto anno previo rilievo del fatto che il costo storico
di acquisizione di n.47 autovetture risultava maggiore del prezzo di vendita, ciò che
aveva portato i verbalizzanti a ritenere inattendibile la contabilità ed a riprendere a
tassazione (a titolo di ricavi non dichiarati) la differenza tra il costo totale delle 47
fatture di acquisto delle predette vetture ed il prezzo complessivo ricavato dalla
vendita delle medesime.
La predetta CTR —dopo avere evidenziato che non vi era nella ricostruzione
dell’Ufficio alcun riferimento documentale degli effettivi prezzi di listino della casa
automobilistica di riferimento così come delle date di acquisto dei singoli beni,
elemento fondamentale ai fini di intenderne la valorizzazione in base alle richieste di
mercato- ha motivato la decisione ritenendo che la vendita ad un prezzo minore
rispetto a quello del 31.12.2002 (data a cui era stato attribuito il valore agli
automezzi) è ampiamente giustificabile (in assenza di riscontri oggettivi che provino
evasione dei ricavi) dalla uscita di modelli nuovi, da minore richiesta di mercato, da
necessità di diminuire gli immobilizzi aziendali, da politiche di promozione
aziendale. Non vi era stata, d’altronde, alcuna indagine sugli acquirenti né sui conti
bancari della società e dei soci, così come non vi era stato alcun rilievo di
inattendibilità della contabilità.

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letti gli atti depositati

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla nullità della sentenza

sostanza, del fatto che il giudice di merito abbia omesso di rilevare (d’ufficio, par di
capire) l’inammissibilità dell’appello per difetto di uno specifico motivo di
impugnazione in ordine alla ratio decidendi su cui era fondata la pronuncia di primo
grado, e la ritenuta “non ragionevolezza del comportamento antieconomico
dell’imprenditore”.
Il motivo di censura appare manifestamente infondato.
Si desume già dai passi salienti dell’atto di appello trascritti nel contesto del ricorso
introduttivo di questo grado (rispetto ai quali già sarebbe sufficiente il rilievo che
l’Agenzia si è puntualmente difesa nelle proprie controdeduzioni, senza la
proposizione di alcuna eccezione di inammissibilità) che in nessun caso il giudice di
appello avrebbe potuto tacciare di non specificità le censure proposte dall’appellante
società, censure che non necessariamente devono contenere una diretta critica ad uno
specifico argomento valorizzato nella sentenza impugnata se prospettano ragioni
assorbenti (sia pure altrimenti fondate) a sostegno della complessiva erroneità della
decisione gravata, per poste in relazione di incompatibilità con gli argomenti che la
sostengono.
In termini, basti qui la menzione del noto principio di diritto secondo cui:”La
specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il
fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve
sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l’individuazione delle
censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni

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per violazione dell’ art.53 del D.Lgs.546/1992) la parte ricorrente si duole, in

svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente
grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione
con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle
argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale
da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei

della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi
argomentativi” (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n.

12984

del 31/05/2006).

Con i motivi da due a quattro (l’ultimo dei quali ripetutamente rubricato come 3) la
parte ricorrente si duole —del tutto infondatamente- della nullità della sentenza
impugnata per vizio di ultrapetizione per avere questa ritenuto inattendibile il
metodo operativo dell’Ufficio oltre che difettosi i riscontri oggettivi in ordine ai
maggiori ricavi imputabili ed infine per avere ritenuto che la contabilità non sarebbe
stata contestata o ritenuta inattendibile.
Senza che vi sia qui esigenza di evidenziare che i predetti argomenti del giudice di
appello appaiono posti in relazione di perfetta continuità e coerenza con le censure
prospettate dalla parte appellante (come trascritte in atto introduttivo del presente
grado), basta solo rammentare il costante orientamento della Suprema Corte secondo
cui:”L’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione
preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti
che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei
motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del “tantum devolutum quantum
appellatum” il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non
specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della
censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte
nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel
giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso
dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta,
coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza

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motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione

di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha
natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da
quelle svolte nei motivi d’impugnazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Alla luce di detto orientamento, appare del tutto sfornita di pregnanza la censura di

parte del giudice del merito di circostanze di fatto emergenti dagli atti di causa o di
valutazione dei presupposti logici dell’esercizio del potere provvedi mentale.
Infine, con il quarto motivo, (centrato sul vizio di motivazione) la parte ricorrente
ripropone sotto altra veste la censure di ultrapetizione prospettata con riferimento
all’omesso riscontro da parte dell’appellante (e, per conseguenza, da parte del giudice
dell’appello) dell’argomento

91.1 ju i

la pronuncia di prime cure aveva fondato il

proprio convincimento, e cioè l’antieconomicità della condotta imprenditoriale.
Il motivo appare inammissibilmente proposto, siccome qualifica come “fatto
controverso” la or ora menzionata (asserita) antieconomicità, che invece “fatto” non è
per nulla, sibbene criterio di valutazione di condotte, e perciò elemento inidoneo a
costituire oggetto del motivo di impugnazione centrato sul n.5 dell’art.360 cpc.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità e manifesta infondatezza.
Roma, 30 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.

6

parte ricorrente che prospetta vizio di ultrapetizione per il solo fatto del rilievo da

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013

Il Presidente

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