Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26162 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3735-2015 proposto da:

SAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE GLENDI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso

lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALDO BRUZZONE;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 271/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/07/2014 R.G.N. 176/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per dichiarazione di estinzione del

processo per cessazione della materia del contendere;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, per delega Avvocato LUIGI MANZI;

udito l’Avvocato MARIA SALAFIA, per delega verbale Avvocato ALDO

BRUZZONE;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 271 del 2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla società SAVI s.r.l. avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia s.p.a. per il pagamento della somma di Euro 1.112.473,53, a titolo di contributi dovuti all’INPS che aveva disconosciuto la legittimità della imputazione a trasferta di somme corrisposte ai propri dipendenti e che aveva accertato l’omissione di contributi per lavoro straordinario.

La Corte d’appello ha condiviso le valutazioni istruttorie effettuate dal primo giudice ed ha pertanto ritenuto fondata la tesi posta dall’INPS a fondamento della iscrizione a ruolo del relativo credito.

Per la cassazione della sentenza indicata, la SAVI s.r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi.

L’INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione SCCI s.p.a., resiste alle domande della società con controricorso.

Equitalia Nord s.p.a. pure resiste con controricorso.

Savi s.r.l. ha depositato memoria con allegati gli atti del procedimento di adesione all’estinzione agevolata della cartella indicata in ricorso (come si evince dalla indicazione del prospetto di sintesi di cui alla pagina 2 della comunicazione inviata da Equitalia Servizi di Riscossione datata 1.6.2017) ai sensi del D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016) e relativi pagamenti delle cinque rate previste ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La dichiarazione contenuta in memoria, valutata nel suo palese contenuto di riconoscimento del venir meno dell’interesse all’impugnazione, determina comunque l’inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto secondo il quale “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01). Nel caso di specie non risulta che l’INPS abbia aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e che il proprio procuratore abbia apposto il visto alla richiesta del ricorrente, come conferma la richiesta di decisione nel merito della causa avanzata dal suo procuratore durante la discussione, per cui non può dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ma va dato atto della sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

Non sussistono, infine, i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Cass. n. 13636/15), e che la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella per sopravvenuto difetto di interesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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