Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26161 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28266/2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA RUSSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CLAUDIA GIORDANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 602/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositato il 06/10/2016, R.G.n 564/2016 VG;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/05/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, S.G. adiva la Corte d’Appello di Messina per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di procedimento civile, definito con ordinanza d’inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. e durato complessivamente 9 anni.
Il Giudice Designato della Corte d’Appello statuiva l’inammissibilità del ricorso per tardività in quanto lo stesso era stato presentato dopo la scadenza del termine semestrale dal momento in cui il provvedimento era divenuto definitivo.
Avverso detto decreto propone ricorso S.G.. Il Ministero della Giustizia non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va anzitutto rilevata l’inammissibilità del ricorso perchè proposto contro il decreto emesso dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d’Appello, provvedimento avverso il quale è prevista unicamente l’opposizione al Collegio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, mentre non può proporsi il ricorso per cassazione (v. in tal senso anche Sez. 6-2, Sentenza n. 19238 del 11/09/2014 Rv. 632079; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16806 del 24/07/2014 Rv. 632676).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 900,00 Euro oltre a spese prenotate e debito.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018