Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26161 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3157-2015 proposto da:

M.D.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO SERRA, PAOLA SERRA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, FRANCESCA SALVATORI,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 29/09/2014 R.G.N. 36/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA SALVATORI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 242 del 24 settembre 2014, la Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, rigettando l’impugnazione proposta da M.D.M., ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’INAIL volta ad ottenere la condanna della M. alla restituzione della somma di Euro 4.110,91 che l’Istituto le aveva erogato a titolo di indennità di inabilità temporanea conseguente all’infortunio in itinere del (OMISSIS). Somma indebitamente erogata, avendo la M. ottenuto, dopo la corresponsione dell’indennità, il risarcimento del danno per il medesimo evento dalla Unione Assicurazioni (società assicuratrice del responsabile civile) ed avendo la medesima sottoscritto dichiarazione relativa all’assenza di diritto a prestazioni erogate da istituti gestori di assicurazioni pubbliche, contenuta nel modulo compilato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 28 (poi D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142). Tale dichiarazione aveva in concreto impedito l’esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili civili da parte dell’Istituto.

Ad avviso della Corte territoriale, doveva ritenersi accertata l’effettiva erogazione dell’indennità, posto che la stessa era stata corrisposta, per conto dell’INAIL, dalla Azienda Sanitaria datrice di lavoro nel periodo in cui la prestazione lavorativa non era stata resa, in luogo della retribuzione; inoltre, anche a voler considerare il contenuto del modulo-quietanza datato 1 giugno 2006 prodotto dalla M. (che presentava una barra sulla negazione “non” al contrario del modulo prodotto dall’INAIL e rimesso all’Istituto dalla compagnia assicuratrice), doveva comunque concludersi che da tale cancellazione si poteva solo evincere che il testo della dichiarazione sottoscritta dalla M. fosse nel senso di affermare di aver diritto a prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e di non aver fruito della loro assistenza, cosicchè comunque risultava essere stato falsamente affermato che nessuna prestazione era stata percepita. La M., comunque, era a conoscenza di aver diritto alla prestazione essendo ciò stato comunicato dall’INAIL con lettera del 9 dicembre 2005.

Per la cassazione di tale sentenza, M.D.M. ricorre sulla base di due motivi. Resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e art. 2697 c.c. e ss., in quanto il giudice d’appello avrebbe ritenuto provata l’effettiva erogazione della somma a titolo di indennità di inabilità temporanea sulla base di un giudizio di mera verosimiglianza, violando la regola del riparto dell’onere della prova in ipotesi di indebito oggettivo, gravando sulla parte che agisce per ottenere la ripetizione l’onere di provare il pagamento quale fatto costitutivo del proprio diritto. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1967,2724,2725 e 2729 c.c., in quanto, seppure la ricorrente già dalla costituzione in giudizio in primo grado avesse disconosciuto la conformità all’originale della copia della transazione prodotta in atti dall’INAIL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2719 c.c., la Corte d’appello non aveva acquisito l’originale del documento ed aveva illegittimamente superato il disconoscimento facendo ricorso, attraverso le affermazioni del testimone C. e la sola fotocopia del modulo prodotta dall’INAIL, a presunzioni non solo non utilizzabili per provare il contratto di transazione ma anche prive dei caratteri della gravità e della concordanza, con ciò ritenendo che la dichiarazione in possesso della Assicurazione Unione fosse quella conforme all’originale.

Il primo motivo è infondato.

La fattispecie in esame ha per oggetto la pretesa dell’INAIL di ripetere dalla danneggiata l’importo della prestazione per l’inabilità temporanea alla stessa erogata, a seguito di infortunio in itinere, in applicazione del disposto dell’art. 142 codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) che, riproducendo il testo della L. n. 990 del 1969, art. 28 nella formulazione in vigore ratione temporis, (antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145), dispone: “1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione. (…)”.

Quest’ultima previsione, dunque, ha tipizzato l’azione di ripetizione in favore dell’INAIL laddove il danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione nel proprio diritto. Ciò che va accertato, dunque, oltre che l’effettiva erogazione della prestazione ritenuta indebita, è la condotta pregiudizievole del danneggiato.

La Corte d’appello, quanto alla prova del pagamento dell’indennità, ha ritenuto provato il pagamento indebito e cioè l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea in favore della M. e, nel fare ciò, non ha deciso facendo ricorso alla regola fissata dall’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova, ma in base ad un positivo accertamento.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha più volte chiarito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice, decidendo in base al medesimo precetto, abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313 del 2020; n. 19064 del 2006).

La Corte territoriale, piuttosto, ha ritenuto provata la corresponsione dell’indennità mediante anticipazione della stessa in luogo della retribuzione, sulla base del convincimento che durante il periodo di interdizione dal lavoro, la retribuzione era stata comunque percepita dalla dipendente.

Tale modalità di corresponsione è conforme alla previsione di legge nel settore pubblico all’epoca dei fatti (vd. Cass. n. 17895 del 23/07/2013; n. 21325 del 14/09/2017; n. 24361 del 16/10/2017) giacchè nel regime antecedente al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 – il cui art. 6 ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, così attribuendo all’I.N.A.I.L. la gestione dell’intera materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – il sistema assicurativo previsto in favore dei dipendenti pubblici, comunque gestito, era basato sul principio secondo cui la retribuzione automaticamente erogata dall’amministrazione di appartenenza al dipendente infortunatosi per causa di servizio escludeva la corresponsione diretta dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da parte dell’I.N.A.I.L., regolandosi successivamente i rapporti tra amministrazione ed Istituto.

Anche il secondo motivo è infondato. Innanzi tutto, è inconferente il richiamo alle regole probatorie del contratto di transazione che riguardano il regolamento tra le parti ma non certo i terzi quale è l’INAIL.

Il divieto di provare mediante testimoni si riferisce solo ai casi in cui il contenuto del contratto sia invocato in giudizio dalle parti contraenti quale fonte di diritti ed obblighi (Cassazione n. 24395 del 2005; n. 16538 del 2009), mentre nel caso di specie è pacifico che una transazione fu stipulata tra il danneggiato e l’assicuratore del responsabile civile e nell’esecuzione di tale contratto è stata posta in essere la condotta lesiva del primo.

Inoltre, il motivo non coglie la ratio della decisione che ha ritenuto comunque non veritiera la dichiarazione anche considerando il testo della copia prodotta dalla lavoratrice, a prescindere dall’apposizione della barra sul primo “non”. La sentenza impugnata, in particolare, ha giudicato priva di rilievo effettivo la non coincidenza tra le due copie del modulo prodotte dalle parti, e ciò in quanto la condotta pregiudizievole per l’interesse dell’assicuratore sociale sussiste già nell’aver rilasciato la dichiarazione che la ricorrente ammette e cioè quella di aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e di non aver fruito della loro assistenza. Infatti, per quanto detto in ordine al primo motivo di ricorso, è pacifico che invece l’indennità fu erogata.

Su tale ratio il motivo non si sofferma nè si confronta, limitandosi a cercare di mettere in crisi la tenuta della decisione sotto il profilo del dubbio sul reale contenuto della dichiarazione contenuta nei due moduli che sarebbe rimasto irrisolto in assenza dello sfogo istruttorio negato al disconoscimento del modulo prodotto dall’INAIL.

Correttamente, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che già l’aver affermato, falsamente, di non aver ottenuto indennizzi dall’assicuratore sociale integri la condotta pregiudizievole per l’esercizio dell’azione surrogatoria su cui si fonda il diritto dell’INAIL ad ottenere la ripetizione della prestazione erogata. Infatti, (Cassazione n. 347 de11998; n. 14941 del 2012) il lavoratore danneggiato non è esonerato dal tutelare le ragioni del proprio assicuratore: incombe infatti su di lui l’obbligo, sancito, dall’art. 1916 c.c., di non compromettere, nei confronti del danneggiante, le ragioni recuperatorie dell’istituto e la violazione di tale obbligo comporta un obbligo risarcitorio nei confronti dell’istituto previdenziale.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2300 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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