Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26161 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24860-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 201/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 28/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis epe notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, comunicata alle parti, che non hanno fatto pervenire osservazioni:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la di Roma ha accolto la domanda di rimborso dell’Irap versata dal medico chirurgo C.A. per gli anni 1998/2001.

Il contribuente non si è difeso.

La causa può decidersi con ordinanza, in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Il motivo di ricorso deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e lamenta che siano state trascurate dalla CTR circostanze incompatibili col giudizio di fatto reso con la sentenza impugnata. La quale ha escluso il presupposto impositivo della autonoma organizzazione osservando che il contribuente aveva documentato in giudizio che, negli anni in riferimento, aveva esercitato la professione di medico chirurgo senza avvalersi della collaborazione di dipendenti e senza l’ausilio di beni strumentali di rilievo. Omettendo di valutare che lo stesso non aveva analiticamente descritto detti beni. In secondo luogo – si osserva col motivo – la CTR ha omesso di considerare che nel quadro E del modello unico 2000 relativo all’anno di imposta 1999 (allegato 1 al ricorso in appello) erano esposte spese per lavoro dipendente per lire 3.223.000, e al rigo RE 001 un valore dei beni strumentali pari a lire 77. 956.000.

La doglianza è palesemente fondata, come questa corte può verificare sugli atti allegati al ricorso. L’entità certo non trascurabile delle somme esposte nei documenti prodotti dallo stesso contribuente come spese per la collaborazione di dipendenti e ammortamento di beni strumentali avrebbe richiesto una motivazione più perspicua del giudizio di fatto che ne ha viceversa ritenuto, senza spiegazione alcuna, la irrilevanza.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa ad altra sezione della CTR del Lazio perchè ripeta il giudizio dando adeguato conto delle sopraindicate risultanze processuali”.

Il collegio condivide la relazione. La causa va decisa in conformità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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