Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26160 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26160 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25839-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ GS DISTRIBUZIONE SRL in persona del Liquidatore
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio
dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SAMMARTINO SALVATORE, giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2013

avverso la sentenza n. 136/30/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO del 13.7.2010, depositata il 28/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 25839 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Salvatore Sammartino che ha

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha accolto l’appello della “GS Distribuzione srl” -appello
proposto contro la sentenza n.122/06/2007 della CTP di Palermo che aveva respinto il
ricorso della contribuente- ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVAIRPEG-IRAP relative all’anno d’imposta 1998 per le somme iscritte a ruolo a seguito
di avvisi di accertamento che la parte contribuente, impugnando la cartella davanti al
giudice di primo grado, aveva eccepito di non avere mai ricevuto.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la notifica dell’atto
prodromico dovesse considerarsi nulla, stante che essa (in ipotesi di esecuzione ai
sensi dell’art.140 cpc) si realizza non già con la spedizione della raccomandata
informativa bensì con il ricevimento di quella. Poiché dagli atti di causa non si poteva
evincere siffatta circostanza, si doveva concludere che il rappresentante legale della
società non era stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto depositato
presso la casa comunale.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo di impugnazione
(centrato sulla violazione degli art.24 e 57 D.Lgs.546/1992) a mezzo del quale la
parte ricorrente lamenta che il giudicante abbia erroneamente dato ingresso ad una
nuova domanda in appello, atteso che la questione della nullità della notifica non era
stata proposta con il ricorso di primo grado ma solo con la memoria illustrativa che
(per non essere stata tempestivamente depositata a mente dell’art.24 del D.Lgs.

3

Osserva:

citato) non poteva contenere ulteriori motivi di impugnazione del provvedimento: il
motivo appare manifestamente infondato, atteso che è la stessa ricorrente ad
affermare che con l’atto introduttivo di primo grado la parte contribuente aveva
prospettato di non avere mai ricevuto l’atto prodromico, mancata ricezione rispetto
alla quale l’omessa ricezione della raccomandata informativa altro non è che un

abbia determinato estensione indebita del thema decidendum.
Con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.140 cpc,
in relazione all’art.360 n.3 cpc) la ricorrente si duole poi del fatto che il giudice di
appello abbia fatto erroneo governo della citata disposizione giacché (pur emergendo
in atti il deposito della copia dell’avviso di accertamento con la relata della notifica e
il deposito della busta contenente l’avviso spedito con raccomandata ritornata
indietro per compiuta giacenza) non aveva concluso nel senso che l’atto era entrato
nella sfera di conoscibilità del destinatario che aveva poi omesso di ritirare sia la
raccomandata informativa che il plico a cui quest’ultima si riferiva.
La doglianza appare manifestamente fondata, con assorbimento del terzo motivo.
Ed invero appare erroneo l’assunto del giudice del merito secondo cui l’Agenzia
avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva ricezione da parte del destinatario della
raccomandata informativa (senza di che la notifica non potrebbe considerarsi
perfezionata), atteso che invece la parte che provvede alla notifica nelle forme di cui
si è detto ha solo l’onere di dimostrare che la raccomandata informativa è pervenuta
nella sfera di conoscibilità del destinatario, risultato che si ottiene appunto —ove si sia
compiuta la giacenza senza ritiro- con la produzione della busta contenente l’avviso
informativo dell’avvenuta spedizione del plico. Ed invero, anche Cass. Ord.458/2005
(valorizzata dalla parte controricorrente a conferma del contrario assunto sostenuto
dal giudice del merito) ha evidenziato che “in un equo bilanciamento delle posizioni
del notificante e del destinatario della notificazione, un’interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di
conoscibilità dell’atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio

4

sintomo di manifestazione, sicché non è da dire che in tal modo la parte contribuente

di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del
contraddittorio Nel procedimento disciplinato dall’art. 140, invece, la
notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che come atto della
sequenza del processo perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del
destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento

effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione,
all’originale dell’atto, dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare
o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata Si tratta,
dunque, di una verifica necessaria, postulata del resto dalla stessa previsione
normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia
luogo con avviso di ricevimento. Ne consegue che quest’ultimo deve essere allegato
all’originale dell’atto e che la sua mancanza, rendendo impossibile il suddetto
controllo, determina la nullità della notificazione”.
Poiché è pacifico che nella specie di causa siano stati prodotti in atti gli avvisi di
ricevimento di cui si tratta, non è dubbio che il procedimento di notificazione avrebbe
dovuto considerarsi completato e perfetto e che abbia perciò errato il giudicante a
ritenerlo incompiuto per la mancanza di prova della ricezione effettiva della
raccomandata informativa.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, sicchè la Corte potrà rimettere la questione al giudice del
merito (da identificarsi nella CTR Sicilia), onde rinnovi l’apprezzamento, alla luce
del predetto principio di diritto, circa la ritualità della notifica.
Roma, 20 marzo 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte controricorrente memorie ha depositato memoria illustrativa il cui
contenuto non induce la Corte a rimeditare gli argomenti esposti dal relatore a

5

della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un

sostegno della proposta di soluzione della controversia;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA