Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26160 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24676-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14

presso lo studio dell’avvocato DE ROSA DANIELA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BELLIAZZI ANTONIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 27/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, comunicata alle parti, che non hanno fatto pervenire osservazioni:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Roma ha accolto la domanda di rimborso dell’Irap versata dal medico chirurgo V.I. per gli anni 1998/2001. Il contribuente resiste con controricorso.

La causa può decidersi con ordinanza, in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Il primo motivo di ricorso è invero palesemente inammissibile. Si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 censurando l’affermazione del Giudici d’appello secondo i quali le attività di lavoro autonomo potrebbero essere tassabili solo allorquando i fattori della produzione siano capaci di produrre autonoma ricchezza prescindendo dall’attività del titolare.

La critica è senza riscontro nella sentenza impugnata, che non contiene affatto la affermazione riportata, ma motiva la decisione sul semplice rilievo che il contribuente aveva documentato di esercitare l’attività professionale di medico chirurgo senza avvalersi della collaborazione di dipendenti o collaboratori e senza l’ausilio di beni strumentali di rilievo.

Il secondo ed il terzo motivo deducono sotto altro profilo la medesima violazione di legge, nonchè vizio di motivazione su punto di fatto decisivo, lamentando che la CTR non avrebbe tenuto conto della circostanza, pacifica in causa, che il contribuente era risultato avvalersi – per l’esercizio della attività di medico di base convenzionato ASL – di uno studio medico rispondente ai requisiti imposti dal D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, il quale sarebbe sicuramente indice della sussistenza del presupposto impositivo.

I motivi sono infondati, come questa corte ha già deciso con la sentenza 1024/2010 (In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo). Va dunque respinto il ricorso”.

Il collegio condivide la relazione. La causa va decisa in conformità. Possono compensarsi le spese processuali, perchè l’indirizzo di giurisprudenza applicato si è consolidato dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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