Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2616 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28604-2012 proposto da:

CROTON SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M.

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Croton srl un avviso di accertamento con cui, facendo applicazione degli studi di settore, determinava i ricavi in Euro 293.486 a fronte di ricavi dichiarati in Euro 257.735, accertando le conseguenti maggiori imposte Ires ed Irap anno 2005.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che lo rigettava con sentenza n. 251 del 2011.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che lo rigettava con sentenza n. 58 del 20.4.2011.

Contro la sentenza di appello la società Croton srl in liquidazione propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo. “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, nonchè agli artt. 2697,2727,2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è inammissibile. Esso è articolato mediante la riproduzione integrale o parziale di atti del procedimento (avviso di accertamento, ricorso introduttivo, atto di costituzione dell’Ufficio, memoria di replica, sentenza della C.T.P., atto di appello, costituzione in giudizio dell’Ufficio, sentenza della C.T.R.) cui segue una indicazione delle ragioni di ricorso nei seguenti termini: “l’accertamento emesso era illegittimo in quanto non sussistevano le gravi incongruenze, lo studio di settore non era applicabile attesa la particolarità dell’esercizio, l’atto non era sufficientemente motivato, la pretesa tributaria era sprovvista di prova ed infondata nel merito”. Si tratta di censure del tutto estranee al dedotto vizio di legittimità e che attengono al merito della controversia insindacabile in questa sede. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui deduce che “la C.T.R. ha ritenuto che lo studio di settore non integrato da ulteriori indizi fosse prova sufficiente della esistenza di maggiori ricavi”. Dalla sentenza impugnata non risulta che tale motivo di nullità dell’avviso sia stato prospettato davanti al giudice di appello, nè la ricorrente, indica, in violazione del principio di autosufficienza, in quale parte dell’atto di appello tale specifica eccezione sia stata formulata. Il motivo è anche infondato perchè gli studi di settore assumono rilevanza probatoria di presunzioni qualificate all’esito del contraddittorio con il contribuente (Sez. U n. 26635 del 2009), nel caso in esame pacificamente intervenuto tra le parti.

2. Secondo motivo. “Motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il motivo è inammissibile poichè non censura la motivazione nei termini consentiti nel giudizio di legittimità, ma propone un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie non ammesso in questa sede.

Spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.600 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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