Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2616 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA IBMEI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (gia’ NUOVA IBMEI S.P.A), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MIRATE ALDO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1785/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/11/2005 r.g.n. 655/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/11/2009 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 15 novembre 2005 la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta dalla Nuova Ibmei spa nei confronti dell’Inps, per chiedere il rimborso di quanto corrisposto come contributo per l’ingresso in mobilita’ di 244 suoi ex dipendenti (Euro 301.589,43) perche’ tale versamento era indebito, stante il suo diritto alle agevolazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 5 avendo procurato lavoro a costoro presso la spa FME. Il giudice di primo grado aveva disatteso la eccezione dell’Inps – il quale sosteneva che i benefici non spettavano perche’, in base ad una relazione dell’ispettorato del lavoro, emergeva che l’impresa che collocava in mobilita’ si trovava nelle condizioni previste dalla medesima L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis ossia presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli della societa’ che avrebbe assunto, ovvero risultavano in rapporto di collegamento o controllo – sul rilievo che l’Inps nulla aveva allegato sulla continuita’ degli assetti proprietari delle due societa’, essendosi limitato a produrre il verbale ispettivo; i Giudici d’appello dichiaravano in primo luogo inammissibile la produzione di nuova documentazione da parte dell’Istituto ed affermavano che le contestazioni contenute nella memoria di costituzione in primo grado erano generiche e non facevano riferimento alla situazione all’interno della azienda, mentre il verbale ispettivo prodotto era accompagnato da documentazione specifica. Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un motivo.

La Nuova Ibmei srl in liquidazione (gia’ Nuova Ibmei spa) resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps, lamentando la violazione dell’art. 437 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 5, commi 4 e 5 e art. 8, comma 4 bis nonche’ dell’art. 2033 c.c., sostiene che era il datore onerato di dimostrare la inesistenza di collegamenti societari, anche perche’ si trattava di azione di ripetizione dell’indebito, per cui, graverebbe su chi chiede la restituzione di provare non solo di avere pagato, ma che quella dazione era senza titolo.

Il ricorso merita accoglimento.

1. Va premesso che la collocazione dei dipendenti in mobilita’ non e’ senza costi a carico del datore che vi procede, giacche’ la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 prevede che per ciascun lavoratore posto in mobilita’ l’impresa e’ tenuta a versare all’Inps, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita’. La legge prevede pero’ una deroga a detto obbligo giacche’ la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 5 (come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 2999, art. 2) recita : “L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), non e’ tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilita’ in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all’art. 8, comma 4 bis. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.

La L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis recita : “Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e’ escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita’, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita’ che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita’, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (all’u.c., prima aggiunto dal D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, art. 2 non convertito in legge e dal D.L. 18 marzo 1994, n. 185, e’ stato poi aggiunto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 2 come modificato dall’allegato alla L. 19 luglio 1994, n. 451).

Ossia le aziende che collocano in mobilita’ sono in tutto o in parte esentate dal pagamento dell’onere economico, qualora reperiscano, a favore dei dipendenti, altre collocazioni lavorative, purche’ si tratti di una genuina operazione di reperimento, nel senso che la impresa che colloca in mobilita’ non deve avere assetti proprietari coincidenti, ne’ rapporti di collegamento o controllo con quella destinataria. A tal fine la norma prevede che sia la stessa impresa interessata ad evitare o a diminuire l’onere economico che su di lei graverebbe a cagione della messa in mobilita’, a rendere una dichiarazione in tal senso. Si tratta invero di un beneficio speculare rispetto a quello previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, quando il datore non colloca in mobilita’, ma, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita’.

3. Il legislatore, in entrambi i casi, ha inteso negare il beneficio ad iniziative che di fatto non realizzano lo scopo della rioccupazione, che e’ quanto si intende incentivare. Va quindi esaminata la questione dell’onere probatorio, ossia se sia il datore di lavoro aspirante al beneficio che deve dimostrare la inesistenza di situazione ostative, ovvero sia l’Istituto che ne debba fornire la prova come fatto impeditivo. A tal fine occorre preliminarmente reperire il dato normativo e fare poi applicazione dell’art. 2697 c.c., il quale, come osservato da alcuni commentatori, finisce con l’essere una norma in bianco, che va riempita con i contenuti di altre disposizioni che, di volta in volta, individuano quali sono questi fatti.

Talvolta non risulta agevole l’indagine volta a identificare i fatti costitutivi, che si correlano inevitabilmente ai fatti impeditivi.

Questi ultimi, invero, agiscono all’interno della fattispecie costitutiva in modo da impedire che se ne sprigionino gli effetti.

Occorre dunque chiedersi nelle varie fattispecie se un determinato fatto sia costitutivo dell’effetto (es., la buona fede, la diligenza, l’assenza di cause giustificative, ovvero di cause ostative, come nella specie) ovvero se il suo contrario ne impedisca la nascita (es., la mala fede, la colpa, la presenza di una causa giustificativa, ovvero la presenza di una causa ostativa). Ed infatti se di fatto costitutivo si tratta, non vi e’ dubbio che l’onere probatorio sul punto spetti all’attore, mentre se e’ fatto impeditivi? il relativo onere non puo’ che spettare al convenuto. Al riguardo e’ indispensabile una attenta analisi del dato normativo giacche’ il legislatore sostanziale, attraverso la costruzione della fattispecie, e’ chiamato ad operare scelte decisive nel disegnare le tutele.

4. Invero che il relativo onere probatorio sia a carico del datore di lavoro richiedente emerge in primo luogo dallo stesso tenore letterale dell’art. 8 comma 4 bis, laddove si prevede che questi dichiari la non ricorrenza di condizioni ostative, il che dimostra che non di fatto impeditivo si tratta, ma di fatto costitutivo per il diritto al beneficio.

La Corte di cassazione (sentenza n. 18487 del 3 dicembre 2003) ha avuto modo di affermare -quanto alla preclusione di detto beneficio, comminata dal comma 4 bis, per l’esistenza di assetti proprietari coincidenti tra il datore di lavoro che aveva proceduto alla collocazione in mobilita’ e quello che aveva proceduto all’assunzione – che detta circostanza, ancorche’ di segno negativo, deve essere dimostrata dalla societa’ richiedente, giacche’ la disposizione impone espressamente all’impresa che assume di dichiarare sotto la propria responsabilita’, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono dette condizioni ostative, e poiche’ la negativita’ dei fatti da dimostrare non esclude ne’ inverte l’onere della prova, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

Sembra al Collegio che il medesimo principio debba essere confermato nel caso di specie, alla stregua peraltro di quanto gia’ affermato in tema di onere probatorio per sgravi e fiscalizzazione (Cass. n. 5137 del 09/03/2006) per cui “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata�. Non vi e’ dubbio infatti che il pagamento dei contributi sia obbligazione nascente dalla legge, per cui spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento, giusta il principio, enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie) non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sara’ sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformita’ rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.

Nello stesso modo fa carico, quindi, al datore di lavoro che contesti la pretesa dell’INPS a ricevere nella sua interezza il contributo collegato alla messa in mobilita’, deducendo di aver diritto alla riduzione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 5 dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per averne diritto.

5. Ha quindi errato la sentenza impugnata a confermare l’accoglimento della domanda della societa’ per il fatto che l’Inps non aveva dimostrato la esistenza di fatti impeditivi.

Cio’ determina la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Genova, la quale decidera’ la causa attenendosi al principio per cui l’onere della prova sulla inesistenza delle condizioni ostative per il diritto al beneficio di cui ala L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 5 grava sul datore di lavoro richiedente.

Al giudice del rinvio e’ rimessa anche la disciplina delle spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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