Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2616 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29909-2008 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’

ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

FABIANI GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 767/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/12/2008 R.G.N. 2931/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega FABIANI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, condannava l’INPS al pagamento in favore dell’assicurata in epigrafe delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennità di disoccupazione percepita nella misura di L. 800 giornaliere, per gli anni da lei indicati,e condannava, altresì, l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c., liquidate in complessive L. 152.000.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunciando sull’appello dell’INPS relativamente all’avvenuto pagamento della reclamata indennità e su quello del lavoratore in ordine alla liquidazione delle spese, riteneva infondata l’impugnazione dell’Istituto previdenziale difettando la prova dell’avvenuto pagamento e non ammissibile l’appello dell’assicurata per mancanza di specificità dei motivi. In particolare, la Corte territoriale,per quello che interessa in questa sede, affermando di aderire ad un orientamento più rigoroso espresso da talune pronunce di legittimità, reputava necessario, in relazione all’assolvimento delle prescrizioni dettate dall’art. 434 c.p.c., la elencazione dei singoli esborsi non riconosciuti e delle voci della tariffa professionale liquidate in violazione dei minimi. In considerazione, poi, del rigetto degli opposti gravami, la predetta Corte compensava tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Avverso questa sentenza l’assicurata ricorre in cassazione sulla base di cinque censure, illustrate da memoria. L’INPS deposita procura ai difensori.

Rinviata la causa a nuovo ruolo per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite il Primo Presidente ha rimesso ogni valutazione al Collegio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’assicurata, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 73 disp. att. c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c. ed omessa motivazione, pone il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Assume che nonostante l’irritualità del deposito della nota spese il giudice doveva procedere d’ufficio alla determinazione delle spese del giudizio di primo grado liquidate in violazione della tariffa professionale.

Con la seconda censura la parte ricorrente, deducendo “omessa decisione” in relazione all’art. 112 c.p.c. e “carenza assoluta di motivazione”, violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., nonchè “contraddittorietà ed erroneità manifeste”, formula il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. Prospetta la ricorrente che le censure sollevate con l’atto di appello erano specifiche ed erano state anche illustrate con successive note difensive e che, peraltro, il giudice d’appello avrebbe dovuto d’ufficio determinare il valore della causa e verificare per ciascuna voce della nota spese il rispetto dei minimi tariffar.

Con la terza censura l’assicurata, denunciando violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, “carenza assoluta di motivazione” e “contraddittorietà ed erroneità manifeste”, pone il conseguente quesito di diritto. Prospetta che la Corte territoriale ha considerato generica la censura proposta sulla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, senza considerare che in base agli atti di causa poteva agevolmente pervenirsi all’individuazione del valore della causa. Il giudice di appello, afferma la ricorrente, avrebbe dovuto controllare la esattezza della liquidazione effettuata dal Tribunale e rilevare la violazione dei minimi tariffari.

Con il quarto motivo l’assicurata, allegando violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. e “carenza assoluta di motivazione”, pone i relativi quesiti. Deduce che la Corte del merito, nel richiamare alcune pronunce di legittimità, non ha considerato la particolarità delle relative fattispecie, del tutto diverse da quella oggetto della controversia in esame, e sostiene che, comunque, l’orientamento restrittivo condiviso nella sentenza impugnata, nell’attribuire alla parte uno specifico onere di allegazione dei singoli esborsi non riconosciuti e delle singole violazioni delle voci di tariffa, ha finito per equiparare, erroneamente, il giudizio d’appello a quello di legittimità, per il quale è richiesto alle parti uno specifico onere di formale proposizione delle censure. Invoca, stante il contrasto sul punto della giurisprudenza di legittimità un intervento delle Sezioni Unite.

Con la quinta censura la ricorrente, deducendo illegittimità per carenza assoluta di motivazione circa un punto decisivo della controversia, afferma che la sentenza di appello non adeguatamente motivata in punto di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

I primi quattro motivi, che vanno trattati unitariamente per la loro stretta connessione logico-giuridica, propongono questioni già risolte con numerose e recenti decisioni, adottate da questa Corte in analoghe controversie, nelle quali è stato affermato e ribadito il principio secondo cui “la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado; ne tali indicazioni possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20088 e n. 23085 del 2008; n. 250, n. 15516, n. 15517, n. 15519, n. 15520, n. 19419 del 2009, nonchè altre conformi). A tale consolidato orientamento il Collegio intende dare continuità, così ritenendosi ormai superato l’indirizzo di cui ad altre pronunce (cfr. Cass. n. 3137 del 2009 e altre, emesse in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) ed escludendosi, perciò, l’opportunità di una ulteriore rimessione alle Sezioni unite.

Applicando l’enunciato principio alla controversia in esame, non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso in esame se pure la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.. Infatti, è pur vero che in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati il giudice d’appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonchè dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta in primo grado dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (Cass. n. 21932 del 2006, nonchè le pronunce più recenti sopra richiamate). Nondimeno, il potere – dovere del giudice d’appello presuppone che, allorquando la censura riguardi la violazione dei minimi tariffali, la parte indichi gli importi nonchè le singole voci riportate nella nota spese, non potendosi invece desumere tali dati da memorie illustrative successive, tenuto conto che un tale onere dell’appellante – così circoscritto, e non implicante la specificazione dei singoli errores in indicando o vizi motivazionali come nel giudizio di legittimità – vale a configurare l’ambito del devolutimi in base ad una mera allegazione di merito, secondo la funzione propria del giudizio d’appello. Nella specie, il difetto di indicazione degli elementi essenziali, nei termini sopra precisati, vale a giustificare la statuizione di inammissibilità dell’appello, in ragione della inidoneità delle censure a consentire, comunque, la rideterminazione dei compensi professionali.

Il quinto motivo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello è infondato.

Va premesso che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi (Cfr. per tutte Cass. n. 406 del 2008).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 20598 del 2008, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c. richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.

Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

In base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello adottato dalla Corte territoriale sia adeguatamente motivato basandosi sulla considerazione del rigetto degli opposti gravami – e quindi della reciproca soccombenza -, la quale, d’altra parte, trova riscontro anche nella motivazione che ha determinato la soluzione della controversia.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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