Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26159 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 27/09/2021), n.26159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3522-2020 proposto da:

C.D.R., V.J., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato DARIA BASSO;

– ricorrenti –

contro

INTRAVCO INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO, 7, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PINGUE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MANTINI, ELISA

BERTOGLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 875/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Genova respingeva l’appello contro la sentenza del Tribunale della Spezia n. 148 del 2014 che aveva rigettato la domanda proposta da V.J. e C.D.R. nei confronti di INTRAVCO INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS s.r.l. di restituzione della somma di Euro 4.410,00, oltre al risarcimento dei danni, per inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di viaggio “tutto compreso” in località Ari nell’arcipelago delle Maldive, verificata la scarsa importanza del lamentato inadempimento, che non poteva giustificare la risoluzione del contratto, anche per essersi la società attivata per soddisfare, per quanto possibile, le richieste degli attori, argomenti condivisi dal giudice del gravame.

Per la cassazione della sentenza il V. e la C. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura tale specifico contenuto della decisione.

La INTRAVCO INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS s.r.l. ha resistito con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile e/o rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno anche curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– i ricorrenti hanno depositato memoria pervenuta in cancelleria solo in data 01.02.2021, come da annotazione dell’ufficio sull’atto, rispetto all’adunanza fissata per il 03.02.2021 e pertanto va ritenuta tardiva, della quale, dunque, non si deve tenere conto;

– premessa l’ammissibilità del ricorso per essere i tre motivi articolati sufficientemente specifici, nel merito, con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione d’indebito oggettivo seppure espressamente domandato, limitandosi la Corte distrettuale a confermare la decisione del giudice di prime cure, statuendo che il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento comportava, implicitamente, anche il rigetto della domanda di restituzione della somma versata per la seconda settimana, non fruita per fatto non causalmente collegabile ad un comportamento imputabile alla convenuta, senza tenere in debito conto che si trattava di due domande, alternative ed indipendenti tra loro.

Il motivo è privo di pregio per essere la statuizione del Tribunale conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.

Infatti non appare possibile ritenere che i giudici di appello abbiano violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, posto che le domande proposte dai ricorrenti/originari attori presupponevano, sia in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento che in merito a quella di indebito oggettivo e di risarcimento dei danni, la previa dimostrazione della riferibilità a fatto e colpa della società promotrice di viaggi dell’inesatto adempimento delle prestazioni assunte con la conclusione del contratto, sicché in presenza di un accertamento di non gravità dell’inadempimento medesimo viene meno ogni altra determinazione che avrebbe dovuto essere sorretta proprio da siffatta mancata dimostrazione dell’effettivo e grave inadempimento, come indicati nella motivazione della sentenza gravata, non potendo che condurre alla declaratoria di conseguente infondatezza anche della dedotta richiesta di indebito oggettivo.

Invero ricollegata la domanda di indebito oggettivo a qualsiasi ipotesi in cui venga meno il vincolo contrattuale originariamente esistente, deve escludersi che gli effetti restitutori possano comunque discendere anche in ipotesi di mancata risoluzione del vincolo sorto con la pattuizione per non essere in ogni caso stata acclarata la mancanza di una “causa adquirendi”, poiché l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, ma sempre che sia stato accordato accoglimento a una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero di nullità dello stesso;

– con il secondo e il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 85, relativamente alla valutazione del doc. 1 che oltre a non essere stato prodotto dai ricorrenti, non era stato neanche dagli stessi accettato ovvero consegnato, come prescritto dalla normativa in tema di vendita di pacchetti turistici.

Anche siffatte critiche si palesano inammissibili.

La Corte di merito ha espressamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di respingere la domanda di risoluzione del contratto in funzione della scarsa importanza dell’inadempimento avendo ravvisato – con accertamento di merito non censurabile in cassazione – talune delle contestazioni degli attori-appellanti del tutto soggettive ed altre non imputabili all’operatore turistico, le quali peraltro non rappresentavano neppure difformità rispetto alle caratteristiche pubblicizzate nell’opuscolo informativo, in particolare con riguardo alla distanza tra le water villas, esattamente rappresentata nelle fotografie del catalogo, alla sabbia della spiaggia privata, palesemente artificiale, e al materiale di copertura, naturale per contribuire alla caratterizzazione esotica del resort, circostanze, queste ultime, peraltro non specificamente criticate dai ricorrenti che si sono limitati a dedurre un errore sostanzialmente “revocatorio” circa il documento esaminato come doc. 1.

In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per essere la pronuncia impugnata conforme ai principi affermati da questa Corte.

Le spese processuali di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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