Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26159 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16714-2014 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI FIORAVANTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/02/2014 R.G.N. 699/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE per delega verbale Avvocato ESTER

ADA SCIPLINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 136 del 2014, la Corte d’appello di Ancona, accogliendo l’appello proposto dall’INPS, ha accolto l’opposizione proposta dal medesimo Istituto al decreto ingiuntivo richiesto da C.A. e relativo alla restituzione di Euro 1968,70, asseritamente versati a titolo di contributi al fine di evitare una procedura esecutiva ma in realtà non dovuti, così come accertato con sentenza del Tribunale di Macerata n. 145/2007 che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1172/1988.

2. Ad avviso della Corte territoriale, il C. non aveva assolto l’onere di provare che il pagamento fosse indebito e ciò in considerazione del fatto che l’INPS aveva dedotto, allegando specifica prova documentale, che il pagamento in questione era del tutto corrispondente a somme comunque effettivamente dovute e che tale specifica circostanza non era stata adeguatamente contestata; neppure assumeva rilievo il riferimento all’esistenza del rapporto contributivo di cui aveva riferito il C., dal momento che il medesimo non aveva contestato la sussistenza del debito dedotto dall’INPS e la sua morosità.

3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione C.A. sulla base di un unico motivo.

Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che si ravvisa nel titolo per il quale si era proceduto al pagamento della somma il decreto ingiuntivo n. 1172/88 e nella sentenza che lo aveva revocato, che qualora fossero stati esaminati, avrebbero determinato una decisione differente.

5. Il motivo è inammissibile.

Si deduce che la sentenza impugnata sia affetta da vizio di motivazione in quanto al giudizio di insufficienza probatoria sulla esistenza del pagamento indebito si sarebbe giunti attraverso una valutazione palesemente errata ed in contrasto con quella che è stata la vera realtà storico-processuale (…) fatti emersi dalla intera documentazione prodotta sia in sede monitoria che in quella ordinaria. In altri termini, si addebita alla sentenza di aver fondato la decisione su dati smentiti dal contenuto di documenti allegati agli atti di causa.

6. Tale prospettazione, a prescindere dal rilievo della mancata osservanza del generale onere di specificità previsto per la formulazione del ricorso per cassazione e degli ulteriori connessi oneri di allegazione degli atti sui quali il medesimo si fonda, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non è sussumibile in alcuno dei vizi relativi all’ambito normativo dell’art. 360 c.p.c.

7. Si è affermato, in particolare (da ultimo Cass. n. 15602 del 2018) che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e risolvendosi, piuttosto, in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (cfr. fra le tante Cass. nn. 1512 del 2003, 4056 del 2009, 20240 del 2015).

Non si verte, nel caso di specie, in fattispecie di rivalutazione delle risultanze di causa, ma per l’appunto in ipotesi di errore meramente percettivo, che in nessun modo ha coinvolto l’attività valutativa del giudice di merito, il quale si è limitato a dar atto di ciò che, a suo avviso, era contenuto negli atti di causa e cioè che vi era obbligazione contributiva perfettamente corrispondente, per importo e date e della quale l’INPS aveva fornito specificazione e prova documentale.

8. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500 per comensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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