Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26159 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21156-2016 proposto da:

COMUNE PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio

eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI

(ex art. 135), PALAZZO ROSTAGNO PIAZZA MARINA 39 – PALERMO, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

MPS SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 463/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

p. 1. Il Comune di Palermo propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 463/25/16 – depositata l’8.02.2016 – con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, nel respingere l’appello del Comune, ha ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento Tarsu per l’annualità 2008,recante l’importo di Euro 995,00, notificata nell’anno 2009 dall’agente della riscossione Serit Sicilia alla società MSP in liquidazione.

La commissione tributaria regionale, per quel che rileva, ha in particolare osservato che: – per l’anno 2006, la delibera tariffaria Tarsu era stata effettivamente annullata dal TAR Sicilia, per ritenuta incompetenza della Giunta comunale, in favore del Consiglio; con conseguente illegittimità della cartella “per essere stato l’atto deliberativo illegittimo a monte emesso da organi incompetenti, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa”.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dall’ente contribuente.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

Nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (D.L. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. n. 136 del 2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti – fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 – posti in riscossione nel periodo 2000/2010. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (…)”.

L’atto di riscossione dedotto in giudizio rientra – per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento – nello stralcio di legge.

In conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio (Cass. n. 12959/2019 in motiv.)

Non sussistono i presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

PQM

La Corte di Cassazione:

v.ti il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e il D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. n. 136 del 2018;

– dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;

– compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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