Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26158 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1298/2014 R.G. proposto da:
I.W.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso
in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato
Domenico Putzolu ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Pollaiolo, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Monica Badasco;
– ricorrente –
contro
LA GIRANDOLA s.n.c. di A.O. & C. – p.i.v.a. (OMISSIS)
– in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, al viale Carso, n. 14, presso lo studio
dell’avvocato Annarita D’Ercole che la rappresenta e difende in
virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
KANTOS s.n.c. di G.J.V. e A.P.;
– intimata –
avverso – ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3 – la sentenza n.
51 del 14.2.2012 del tribunale di Tempio Pausania, sezione
distaccata di Olbia;
udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2018 del
consigliere dott. Luigi Abete.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto in data 23.3.2005 “La Girandola s.n.c. di A.O. & C.” citava a comparire dinanzi al tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, la “Segreteria Artistica di A.I.” s.n.c..
Esponeva che la collettiva convenuta con apposito fax aveva confermato alla “Kantos” s.n.c. – esclusivista regionale, che aveva poi indirizzato il fax ad essa attrice, esclusivista di zona – l’acquisto dello spettacolo dell’artista V.E. e del suo gruppo musicale per la data del 3.9.2005; che nondimeno la società convenuta non aveva adempiuto l’impegno assunto ed aveva impedito lo svolgimento del concerto.
Chiedeva che il contratto fosse risolto per grave inadempimento della convenuta e che ne fosse pronunciata condanna al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese, quantificate in Euro 14.000,00.
Resisteva la “Segreteria Artistica di A.I.” s.n.c..
Spiegava volontario intervento la “Kantos” s.n.c..
Con sentenza n. 51 del 14.2.2012 l’adito tribunale, tra l’altro, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta, la condannava a pagare alla società attrice la somma di Euro 14.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, rigettava la domanda risarcitoria e regolava le spese di lite.
Proponeva appello I.W.G., subentrato nell’attività d’impresa della “Segreteria Artistica di A.I.” s.n.c., cancellata in data 19.2.2008 dal registro delle imprese.
Resisteva “La Girandola s.n.c. di A.O. & C.”.
Resisteva la “Kantos” s.n.c..
Con ordinanza dei 22/31.10.2013 la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso I.W.G.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
“La Girandola s.n.c. di A.O. & C.” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
La “Kantos s.n.c. di G.J.V. e A.P.” non ha svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 1372 c.c..
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e ss. c.c..
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1453 e ss. c.c..
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1458 c.c. e degli artt. 112 e 271 c.p.c..
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..
Il ricorso è inammissibile.
Si rappresenta che il ricorso a questa Corte di legittimità risulta avviato per la notifica a mezzo posta in data 30.12.2013 a “La Girandola s.n.c. di A.O. & C.” nel domicilio eletto in Olbia, nello studio dell’avvocato Plinio Columbano, difensore costituito de “La Girandola” s.n.c. nel giudizio innanzi alla corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nonchè alla “Kantos s.n.c. di G.J.V. e A.P.” nel domicilio eletto in Iglesias, nello studio dell’avvocato Andrea Corda, difensore costituito della “Kantos” s.n.c. nel giudizio innanzi alla corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Si rappresenta che il ricorso a questa Corte di legittimità è stato notificato ai sensi della L. n. 53 del 1994 in data 30.12.2013 (alle ore 21,27) all’avvocato Plinio Columbano, difensore costituito de “La Girandola s.n.c. di A.O. & C.” nel giudizio innanzi alla corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ed in data 30.12.2013 (alle ore 21,11) all’avvocato Andrea Corda, difensore costituito della “Kantos s.n.c. di G.J.V. e A.P.” nel giudizio innanzi alla corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Si rappresenta che la procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione è stata dal ricorrente, I.W.G., conferita all’avvocato Domenico Putzolu in data 15.1.2014 (tale è la data che figura in calce).
A fronte delle riferite circostanze, segnatamente del conferimento della procura speciale in epoca successiva alla notifica del ricorso, riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte. Ovvero l’insegnamento a tenor del quale il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. Cass. sez. un. 13.6.2014, n. 13431).
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente s.n.c. le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
La “Kantos s.n.c. di G.J.V. e A.P.” non ha svolto difese. Nessuna statuizione pertanto va assunta nei suoi confronti in ordine alle spese.
Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 30.12.2013. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, I.W.G., a rimborsare alla controricorrente, “La Girandola s.n.c. di A.O. & C.”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13 cit., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018