Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26157 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24122-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADELAIDE

RISTORI N. 9, presso lo studio dell’avvocato VACCARO VALENTINA, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 16/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato VACCARO, che ha chiesto il

rigetto;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, che

non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, comunicata alle parti. Il contribuente ha presentato memoria.

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Bari ha accolto la domanda di rimborso dell’Irap versata dall’odontoiatra E.N. per gli anni 1998/2001.

Il contribuente resiste con controricorso.

La causa può decidersi con ordinanza, in camera dì consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Il primo motivo di ricorso è invero palesemente infondato: si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 perchè la CTR non avrebbe rilevato la inammissibilità de “i nuovi motivi di appello con i quali il contribuente, producendo per la prima volta i documenti reddituali ed il registro dei beni ammortizzabili, tentava di superare la violazione del principio dell’onere della prova…”.

Dalla stessa narrativa del ricorso si rileva infatti che l’appello del contribuente non ha comportato alcun ampliamento dell’oggetto del giudizio, consistente nell’accertamento della inesistenza del presupposto impositivo costituito dal requisito della “autonoma organizzazione”. Poichè i primi giudici avevano rilevato che il ricorrente “omette di fornire documentazione ed elementi probatori volti a consentire la valutazione della circostanza rappresentata”, l’impugnazione è stata corredata da documenti intesi a colmare la lacuna probatoria, che la CTR ha considerato idonei. Non è intervenuta violazione dell’art. 57 ma corretta applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 cpv.

E’ invece manifestamente fondato il secondo motivo, che lamenta “violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Si osserva che l’interpretazione della norma alla stregua della quale la CTR ha valutato la idoneità della prova offerta dal contribuente circa la inesistenza del requisito della autonoma organizzazione con corrisponde a quella che la giurisprudenza di questa corte ha convalidato. I giudici d’appello hanno invero ritenuto “non dovuta l’Irap quando l’attività autonoma, diretta alla prestazione di servizi, manca di adeguata e rilevante organizzazione di capitali e di lavoro altrui ed è esercitata con prevalenza intellettuale sul complesso strumentale”, affermando “la non assoggettabilità all’irap in tutti quei casi ove la struttura organizzativa è da considerarsi di scarsa importanza e prevale per la produzione la prestazione del lavoro autonomo”, e “che in presenza di reddito non direttamente riconducibile alla organizzazione in modo autonomo e staccata dal titolare professionista, non si può parlare di base imponibile ai fini Irap”.

Tali affermazioni effettivamente configgono con i principi affermati in materia da questa corte (in specie da 3680/2007: “il requisito dell’autonoma organizzazione … ricorre quando il contribuente …

impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui…”; 3674/2007: “…presupposto ai fini del quale non assume alcun rilievo la prevalenza dell’opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa…”; 5011/2007: “… non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità”).

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Puglia, in specie perchè verifichì, fornendone adeguata motivazione, se per tutti o qualcuno degli anni in contestazione la spesa per il personale documentata in giudizio sia compatibile con un impiego di lavoro altrui meramente “occasionale”.

Il collegio condivide la relazione. La causa va decisa in conformità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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