Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26156 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUTO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27201 – 2014 R.G. proposto da:

A.A., – c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Fasana, n. 16, presso lo studio

dell’avvocato Elisabetta Girardi e dell’avvocato Riccardo Rampioni

che congiuntamente e disgiuntamente li rappresentano e difendono in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M. s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Silvio Pellico, n. 24, presso lo studio dell’avvocato

Stefano Bona che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 4367/2014;

udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2018 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 31.5.2005 A.A., + ALTRI OMESSI citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Roma la ” C.M.” s.r.l..

Esponevano che avevano acquistato dalla convenuta le unità immobiliari dalla stessa società realizzate in (OMISSIS); che ancor prima della stipula degli atti definitivi di compravendita si erano manifestati negli immobili di rispettiva proprietà e nelle parti comuni gravi vizi e difetti di costruzione; che la venditrice non aveva eseguito le opere di miglioria alla cui esecuzione si era obbligata.

Chiedevano condannarsi la s.r.l. convenuta al risarcimento dei danni cagionati ed al rimborso delle somme versate in eccedenza e correlate alle migliorie mai effettuate.

Si costituiva la ” C.M.” s.r.l..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda; formulava domanda riconvenziole.

All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 24806/2010 l’adito tribunale accoglieva le domande degli attori ed accoglieva parzialmente la riconvenzionale della convenuta.

Proponeva appello la ” C.M.” s.r.l..

Resistevano A.A., + ALTRI OMESSI; esperivano appello incidentale.

Non si costituiva e veniva dichiarata contumace G.C..

Con sentenza n. 4367/2014 la corte d’appello di Roma accoglieva l’appello principale e per l’effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile la domanda esperita in prime cure dagli attori, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale esperita in prime cure dalla ” C.M.” s.r.l., dichiarava assorbito l’appello incidentale, condannava in solido gli appellati alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che dalla documentazione prodotta risultava che gli iniziali attori, successivamente all’inoltro della raccomandata con cui avevano denunciato i vizi per i quali avevano invocato il risarcimento, e l’iniziale convenuta avevano nel marzo del 2004 sottoscritto accordi con i quali l’appaltatrice – venditrice aveva riconosciuto agli acquirenti u decurtazione del prezzo originario pattuito con i preliminari e gli acquirenti avevano dal canto loro rinunciato a qualsivoglia contestazione e si erano dichiarati integralmente soddisfatti per le condizioni ex novo siglate.

Evidenziava quindi che gli accordi del marzo 2004 integravano gli estremi di una transazione; che invero, al fine di prevenire la lite già preannunciata con l’inoltro della raccomandata del 30.1.2004, le parti avevano provveduto a farsi reciproche concessioni.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.A., + ALTRI OMESSI; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La ” C.M.” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965,1966 e 1967 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte di merito ha errato a qualificare gli accordi di marzo 2004 in guisa di transazioni.

Deducono in particolare che con l’inoltro della raccomandata del 30.1.2004 non era stata preannunciata alcuna lite, siccome del resto se ne ha conferma alla luce della lettera di risposta della ” C.M.”; che le parti non hanno provveduto a farsi reciproche concessioni, giacchè nessuna riduzione del corrispettivo è stata pattuita con gli accordi di marzo 2004; che la rinuncia alle azioni legali doveva intendersi circoscritta unicamente alla quantificazione del prezzo di vendita; che contrasta apertamente con l’asserita intenzione di transigere la preannunciata lite il tenore della clausola pattuita all’art. 6 degli atti definitivi di compravendita; che le doglianza espresse con la missiva del 30.1.2004 non riguardavano i gravi difetti di costruzione in seguito ritualmente denunciati ed in precedenza neppure prevedibili.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367 e 1370 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte distrettuale ha obliterato u molteplicità di elementi probatori, segnatamente documentali, e di circostanze di fatto utili ai fini della ricostruzione della comune volontà delle parti.

Deducono che la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto del significato letterale delle espressioni utilizzate e del comportamento complessivo delle parti, pur successivo alla conclusione degli asseriti accordi transattivi; che in pari tempo avrebbe dovuto far applicazione dell’art. 1370 c.c. con riferimento alla clausola inserita nell’esclusivo interesse della ” C.M.” in calce agli accordi del marzo del 2004.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Deducono che la corte di Roma ha fondato il suo convincimento su prove inesistenti ed ha erroneamente apprezzato le prove disponibili.

Deducono in particolare che, allorchè ha ritenuto che con l’inoltro della raccomandata del 30.1.2004 era stata preannunciata la lite poi asseritamente definita in via transattiva, la corte romana non ha tenuto conto che a quella data non vi era alcuna reale situazione di conflitto, tanto più che essi ricorrenti non erano neppure proprietari ma semplici promissari acquirenti.

Deducono da ultimo che contrariamente all’assunto della corte di seconde cure hanno provveduto a contestare puntualmente le avverse prospettazioni.

Si premette che D.P.M., O.C., F.M., M.A. e G.C., parti appellate (quest’ultima contumace) innanzi alla corte capitolina, hanno veste di litisconsorti necessari, quanto meno processuali.

Si premette che il ricorso a questa Corte non risulta a costoro notificato.

Tuttavia in dipendenza dell’inevitabile rigetto – siccome si dirà – del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c. ai fini dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).

Si premette inoltre che non riveste valenza, quale causa di interruzione L. Fall., ex art. 43, u.c., la circostanza che la ” C.M.” s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 227/2018 del Tribunale di Roma.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7477; Cass. (ord.) 15.11.2017, n. 27143).

I motivi di ricorso sono strettamente connessi. Il che ne giustifica la disamina contestuale. Tutti i motivi in ogni caso sono privi di fondamento.

Si rappresenta innanzitutto, con precipuo riferimento alle censure alla cui stregua “i ricorrenti D.L. e D.C. non hanno sottoscritto alcun accordo di determinazione del prezzo di cessione e/o rinuncia” (così ricorso, pag. 29) ed alla cui stregua “un’eventuale transazione si sarebbe potuta perfezionare inoltre solo con l’adesione di tutti i soggetti interessati, trattandosi di azione risarcitoria per l’eliminazione di vizi costruttivi, non solo nelle singole unità immobiliari, ma soprattutto con riferimento alle parti comuni dell’edificio” (così ricorso, pagg. 29 – 30) – censure veicolate specificamente dal primo mezzo di impugnazione e ribadite col terzo mezzo (cfr. ricorso, pag. 41) – che va condivisa l’eccezione della controricorrente secondo cui “si tratta di doglianze e questioni nuove ed in quanto tali inammissibili, poichè non prospettate nei precedenti gradi del giudizio” (così controricorso, pag. 12).

Effettivamente nel testo della comparsa con cui i ricorrenti hanno provveduto a costituirsi – in veste di appellati – in grado di appello, non si rinviene riscontro della specifica e puntuale formulazione delle surriferite doglianze. Ed è significativo porre in risalto che nella memoria depositata in data 27.4.2018 nulla i ricorrenti hanno replicato ed allegato in ordine alla eccepita novità delle questioni de quibus.

In tal guisa rileva dunque l’insegnamento secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164).

Si rappresenta ancora che le censure che gli esperiti motivi veicolano, danno corpo, in primo luogo, ad una “questione” ermeneutico – “qualificatoria”.

E si traducono, in secondo luogo, nella sostanziale disapprovazione del giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso (“non si riesce a comprendere come la Corte di merito abbia raggiunto un simile convincimento”: così ricorso, pag. 31; “la Corte di merito non ha tenuto conto minimamente di tali importanti elementi probatori presenti agli atti per il proprio approfondimento interpretativo”: così ricorso, pag. 36; “la Corte è incorsa nei seguenti evidenti errori probatori (…)”: così ricorso, pag. 38). In parte qua agitur di conseguenza gli spiegati motivi si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione del novello (si ribadisce che la sentenza della corte di Roma è stata depositata il 2.7.2014) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

In relazione al primo profilo esplicano valenza, ovviamente, gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima consiste nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti (cfr. Cass. 4.6.2007, n. 12946; cfr. altresì Cass. 3.11.2004, n. 21064, secondo cui la seconda fase – concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo).

Ossia l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ossia l’insegnamento secondo cui nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 3 nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

In questo quadro l'”interpretazione – qualificazione” patrocinata dalla corte distrettuale è in toto inappuntabile, giacchè non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale e risulta sorretta da motivazione esaustiva e coerente.

Tra l’altro la corte territoriale ha corroborato la patrocinata “interpretazione – qualificazione”, soggiungendo che non era “necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, risultando ben chiara quale fosse l’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse intendevano comporre attraverso le reciproche concessioni, come delineatesi in base al contenuto della citata raccomandata” (così sentenza d’appello, pag. 7).

In questi termini gli assunti dei ricorrenti si risolvono, in fondo, nella critica tout court del risultato interpretativo raggiunto dal secondo giudice.

In relazione al secondo profilo viene in rilievo, ovviamente, la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si rappresenta quanto segue.

Da un canto, è da escludere certamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di Roma ha ancorato il suo dictum.

Dall’altro, la corte capitoli ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero la qualificazione e la valenza degli accordi in data marzo 2004.

L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta quindi ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

D’altronde i ricorrenti censurano l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (la corte d’appello ha “omesso di valutare e considerare le risultanze istruttorie e documentali acquisite nel processo di primo grado e consistenti nella C.T.U. e nelle C.T. di parte”: così ricorso, pag. 39; l’assunto secondo cui la ” C.M.” ha rinunciato a parte del corrispettivo pattuito nei preliminari e i ricorrenti hanno rinunciato all’esercizio delle azioni legali, “non corrisponde assolutamente al vero, non ha ricevuto alcun riscontro probatorio”: così ricorso, pag. 41).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Al contempo, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

D’altra parte, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

E parimenti, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condanti a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è datato 17.11.2014. Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis cit. D.P.R..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, A.A., + ALTRI OMESSI, a rimborsare alla controricorrente, ” C.M.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA