Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26156 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18988-2015 proposto da:

D.F., domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO DAMIANI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/04/2015 R.G.N. 651/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello di D.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e revocato i decreti ingiuntivi nn. 2114 e 6494 del 2009, con i quali era stato intimato il pagamento, in favore del dirigente avvocato, degli onorari professionali maturati per l’attività difensiva prestata in favore dell’ente pubblico datore di lavoro in controversie, vinte nel merito, concluse con pronuncia di compensazione delle spese processuali;

2. la Corte territoriale ha escluso che la domanda potesse essere accolta in ragione di precedente giudicato formatosi tra le stesse parti, perchè il decreto ingiuntivo non opposto, invocato dall’appellante, si riferiva a prestazioni rese in altro arco temporale;

3. il giudice d’appello ha individuato la fonte regolatrice della fattispecie dedotta in giudizio nell’art. 64 del CCNL 5.12.1996 per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale ed ha evidenziato che le parti collettive hanno inteso incentivare la prestazione dei dirigenti avvocati riconoscendo agli stessi solo le spese giudiziali recuperate dalla controparte soccombente;

4. ne ha desunto l’illegittimità, per contrasto con la norma imperativa dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 della Delib. aziendale n. 63 del 2000 con la quale, in violazione del principio secondo cui il datore di lavoro pubblico non può riconoscere trattamenti retributivi non previsti dalla contrattazione collettiva, il compenso era stato esteso anche agli onorari relativi a giudizi definiti con sentenza di compensazione delle spese;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.F. sulla base di tre motivi ai quali non ha opposto difese l’Azienda Sanitaria di Palermo, rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c. e sostiene che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione di decreto ingiuntivo, riguardante la medesima pretesa, era ostativo al rigetto della domanda, la cui fondatezza, quanto al titolo e all’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa, era già stata riconosciuta, sia pure in sede monitoria;

2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile il solo art. 64 del CCNL 5.12.1996 e non considerato che anche per i dirigenti avvocati il datore di lavoro può prevedere, in aggiunta agli onorari di cui al richiamato art. 64, una retribuzione di risultato, che nella specie l’Azienda aveva deciso di riconoscere in relazione a giudizi conclusi positivamente ma con compensazione delle spese;

3. la terza critica denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti perchè la Corte avrebbe dovuto pronunciare sul motivo di appello con il quale era stato specificamente impugnato il capo della sentenza di primo grado che, a motivazione dell’infondatezza della domanda, aveva fatto leva su un paventato rischio di dissesto finanziario;

3.1. il ricorrente sostiene che, in realtà, detto rischio doveva essere escluso in quanto erano state regolarmente accantonate le somme necessarie per il pagamento del trattamento accessorio;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

4.1. la denuncia di violazione del giudicato esterno se, da un lato, attribuisce a questa Corte il potere di “accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (Cass. S.U. n. 24664/2007), dall’altro richiede pur sempre che vengano assolti gli oneri richiamati nel punto che precede, per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo della sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicato e ad indicare tempi, modo e luogo della produzione del documento nel giudizio di merito (Cass. n. 15737/2017 e Cass. S.U. n. 1416/2004);

4.2. è stato precisato al riguardo che “poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6 concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. n. 21560/2011 e negli stessi termini Cass. n. 12658/2014);

4.3. il ricorso non soddisfa i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., perchè, oltre a non contenere indicazioni in merito ai tempi ed ai modi della produzione documentale, non riporta il contenuto del decreto ingiuntivo non opposto e del ricorso monitorio, sicchè non fornisce alla Corte gli elementi necessari per valutare ex actis la fondatezza della censura;

5. la seconda critica è infondata perchè la pronuncia impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte che, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha esaminato le clausole della contrattazione collettiva che qui vengono in rilievo (artt. da 61 a 64 del CCNL 5.12.1996 per la dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale) ed ha evidenziato che “il tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 64 non lascia spazio a dubbi interpretativi attesa la chiarezza della clausola di chiusura che esclude i dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale dalla indennità premio per la prestazione individuale proprio perchè essi percepiscono i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, ai quali la stessa clausola collettiva riconosce il valore premiale incentivante” (Cass. n. 12332/2018 e negli stessi termini Cass. n. 12333/2018 e Cass. n. 6553/2019);

5.1. la pronuncia richiamata, inoltre, ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro pubblico non può attribuire trattamenti economici che non siano espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, ha ritenuto corretta la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che anche in quel caso aveva dichiarato l’illegittimità della Delib. n. 63 del 2000 con la quale erano stati attribuiti compensi ai dirigenti avvocati in contrasto con i precisi limiti posti dal richiamato art. 64;

5.2. il motivo di ricorso, infondato quanto all’interpretazione della disciplina contrattuale, è per il resto inammissibile perchè richiama atti deliberativi (Delib. n. 63 del 2000, Delib. n. 1496 del 2002, Delib. n. 1707 del 2002, Delib. n. 896 del 2005) non trascritti nel ricorso e rispetto ai quali non risultano assolti gli oneri già indicati al punto 4;

6. parimenti non è scrutinabile la terza censura, sia perchè inammissibilmente denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 a fronte di un error in procedendo, l’omessa pronuncia, che doveva essere dedotto nei termini precisati da Cass. S.U. n. 17931/2013 (cfr. anche fra le tante Cass. n. 11459/2019), sia in quanto non coglie il decisum della sentenza impugnata, con la quale è stato ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, il contrasto della Delib. n. 63 del 2000 con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale;

6.1. in caso di corretto assorbimento di uno o più motivi di appello la parte soccombente, con il ricorso per cassazione, è tenuta ad impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto, in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono essere oggetto di delibazione e su cui non si può formare alcun giudicato interno, poichè non esaminate nel precedente grado di merito (cfr. Cass. n. 8817/2012 e Cass. n. 15583/2014);

7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e conseguentemente si deve dare atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ed ai fini precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente;

8. non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità perchè l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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