Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26155 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 27/09/2021), n.26155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35956-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIER GIACINTO DI FIORE;

– ricorrente –

contro

F.S., in qualità di omonimo titolare della ditta individuale

Eurocostruzioni di F.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA R.R. PEREIRA 129/C, presso lo studio dell’avvocato RENATA

PETRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FELICIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4649/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.M., con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2013, proponeva opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2010 emesso il 27.01.2010 dal Tribunale di Nola su istanza della Eurocostruzioni di F.S. per l’importo di Euro 32.670,00, a titolo di corrispettivo per la esecuzione di lavori edili commissionati, deducendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa di irregolarità della sua notifica, per essere stato il provvedimento monitorio erroneamente indirizzato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla “via (OMISSIS)” in (OMISSIS) anziché in “via (OMISSIS)” ove egli aveva la sua residenza, opposizione che veniva dichiarata dal giudice adito inammissibile.

In virtù di appello interposto dallo stesso A., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza della società appellata, con sentenza n. 4649/2019, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per avere l’Ufficiale giudiziario eseguito la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con affissione dell’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale alla porta dell’abitazione dell’appellante ed invio della raccomandata al diverso indirizzo di (OMISSIS), via (OMISSIS), in difetto di prova che siffatta irregolarità fosse stata la causa della non tempestiva conoscenza del decreto.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l’originario opponente, fondato su quattro motivi, cui ha resistito F.S., nella qualità di titolare della Eurocostruzioni, con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– va preliminarmente osservato che nella proposta del consigliere relatore sono stati per mero errore materiale indicati solo due motivi di censura, pur essendo riportate tutte le violazioni di legge lamentate. Siffatto errore non inficia l’atto giacché per orientamento di questa Corte la proposta di trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest’ultimo, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in Camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’art. 391 bis c.p.c., comma 4, (cfr. Cass. n. 2720 del 2020);

– venendo al merito del ricorso, per con il primo motivo l’ A. denuncia un error in procedendo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 650 c.p.c., per erronea ovvero mancata applicazione di quest’ultima norma, per non avere la Corte distrettuale riformato la decisione del giudice di prime cure in punto di irregolarità e/o nullità e/o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto di cui egli non aveva ricevuto tempestiva conoscenza, tant’e’ che dichiarava di proporre opposizione tardiva.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 650 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché pur avendo la Corte distrettuale acquisito agli atti la prova che in (OMISSIS) via (OMISSIS) e via (OMISSIS) sono due strade diverse, per cui la notifica del decreto opposto veniva eseguita in un luogo diverso dalla residenza e domicilio del ricorrente, tenuto conto di siffatta circostanza al fine di ritenere tempestiva l’opposizione.

Con il terzo motivo viene lamentata la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendosi ritenere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo de quo emesso in data 27.01.2010 e notificato il 22.04.2010 ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per irreperibilità dell’ingiunto e inviata la cartolina prevista presso altro domicilio “via (OMISSIS)” rispetto a quello della notifica della (OMISSIS), indirizzo diverso dal reale indirizzo del ricorrente che è “via (OMISSIS)”. Con la conseguenza che la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere del tutto irrilevante il certificato del Comune di (OMISSIS), mentre di tutto ciò non è fatto alcun cenno nella pronuncia impugnata.

Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotto – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – che nella sentenza de qua vi sarebbe un omesso esame del fatto dell’esistenza di due strade diverse in (OMISSIS) dette via (OMISSIS) e via (OMISSIS), che è stato oggetto di discussione fra le parti, decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 2697 c.c., e art. 650 c.p.c., oltre a violazione e ad erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito, nonostante l’acquisizione d’ufficio della prova della fondatezza dell’appello con il certificato del Comune di (OMISSIS) e con l’itinerario da via (OMISSIS) a via (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS), estratto dal sistema satellitare di navigazione Googlemaps, emesso sentenza senza considerare e motivare la ragione della ritenuta regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.

Tutti i motivi sono relativi alla questione della notificazione del decreto ingiuntivo, per cui sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e devono essere rigettati.

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall’art. 650 c.p.c.), non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità o della nullità della notificazione dei provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2005 n. 9938; Cass. 14 maggio 2013 n. 11550; Cass. 21 giugno 2012 n. 10386; Cass. 28 settembre 2007 n. 20391; Cass. 15 luglio 2003 n. 11066). Nessuna presunzione assoluta è quindi prevista e allora occorre una allegazione precisa ed una dimostrazione puntuale dei fatti in cui l’impossibilità si sarebbe concretata.

Tale principio è stato correttamente applicato nel caso di specie nel quale, per come si evince dalla sentenza impugnata avendo la Corte distrettuale verificato che la notifica del decreto era stata tentata, ex art. 139 c.p.c., in (OMISSIS), via (OMISSIS), ove l’opponente aveva pacificamente la sua residenza anagrafica, ma di non avere potuto effettuare la notifica ai sensi del predetto art. 139, avendo trovato il domicilio “chiuso”, senza la presenza di persone diverse dal destinatario, come indicate nella stessa norma, per cui l’ufficiale giudiziario aveva provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., inviando il prescritto avviso a mezzo raccomandata al differente indirizzo di (OMISSIS), via (OMISSIS), ma solo dopo avere affisso l’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale alla porta dell’abitazione dell’ A., indicata con corretto indirizzo. Con la conseguenza che essendo l’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio da riferire soltanto all’ultimo invio, l’opponente avrebbe dovuto, altresì, fornire la prova che a causa di detta irregolarità non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto, circostanza indimostrata e peraltro non puntualmente criticata con il presente ricorso.

Egli, infatti, non spiega come nonostante l’affissione dell’avviso del deposito presso la sua abitazione, ove pacificamente vive, non abbia in realtà avuto conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo in questione.

Pertanto correttamente il Tribunale di Nola, prima, decisione poi confermata dalla Corte di appello di Napoli, ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva proposta dall’ A. avverso il decreto ingiuntivo n. 184 (emesso dal Presidente di quel Tribunale in data 17 gennaio 2017, su richiesta della Eurocostruzioni di F.S.), in quanto l’opponente si è limitato a dedurre la irregolarità della predetta notificazione.

In sostanza, la Corte d’appello ha affermato che l’eventuale nullità della notificazione non bastava per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, dovendo ritenersi che l’interessato avesse avuto comunque conoscenza dell’atto, proprio per le modalità in cui era avvenuta la procedura di notificazione.

Invero, nella specie, la valenza meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche allegate dall’opponente è stata superata, avendo la Corte territoriale dato rilievo al fatto che sul luogo di notifica dell’atto, costituente la reale abitazione del ricorrente, l’agente postale aveva affisso l’avviso del deposito di atto giudiziario presso la casa comunale e dall’assenza di prove contrarie tali da escludere il collegamento tra destinatario e luogo di esecuzione della notifica.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA