Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26155 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26155 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25092-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DOVIER BEATRICE;

– intimata avverso la sentenza n. 84/10/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di TRIESTE del 9.6.2011, depositata il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

8451

Data pubblicazione: 21/11/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTIMO SEPE.

Ric. 2011 n. 25092 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Trieste ha respinto l’appello dell’Agenzia ed accolto l’appello incidentale
della parte contribuente Dovier Beatrice correlato al solo capo di regolazione delle
spese di lite -appelli proposti contro la sentenza n.101/02/2010 della CTP di Gorizia
che aveva accolto il ricorso della Dovier ma compensato le spese di lite tra le partied ha così annullato il diniego all’istanza di rimborso presentata il 3.4.2009 e relativa
ad un credito IVA di € 4.077,00 risultante dalla dichiarazione UNICO 2005 afferente
l’anno 2004.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’art.30 del DPR n.633/1972
consente di chiedere il rimborso IVA in eccedenza nel Modello Unico, senza che
detto diritto di restituzione possa essere negato per avere la parte contribuente omesso
di compilare l’apposito modello VR, che costituisce semplice facoltà per la più rapida
riscossione nei confronti del cessionario.
L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:”Violazione e falsa
applicazione dell’art.30 comma 2 bis e 38 bis del DPR n.633/1972, in relazione
all’art.360 n.3 cpc”) l’Agenzia —e dato atto che si tratta di impresa che ha cessato
l’attività e per la quale, quindi, non vi è altra modalità per il recupero del credito se
non il rimborso- si duole del fatto che sia stata dal giudice di appello ritenuta

3

letti gli atti depositati

tempestiva la domanda proposta dal contribuente, per quanto questa non sia stata
presentata se non a mezzo della esposizione del credito in dichiarazione, e perciò
senza la specificazione dei presupposti che hanno determinato il verificarsi
dell’eccedenza richiesta a rimborso, così impedendo all’Amministrazione finanziaria
di effettuare i necessari riscontri su questi ultimi.
Il motivo appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa (prevalente, alla

domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione
annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di
imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto
del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso
costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi,
adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del
rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di
recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita,
ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di
decadenza previsto dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi, dall’art. 21,
comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione
ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012,
in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 e Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 20039 del 30/09/2011, sicchè l’orientamento deve considerarsi ormai consolidato a
seguito di iniziali apparenti oscillazioni).
Il rigetto del motivo anzidetto implica assorbimento di quello successivo (centrato su
omessa pronuncia in ordine alla censura concernente la violazione dell’art.21 del
D.Lgs.n.546/1992) atteso che il principio di diritto dianzi enunciato contrasta con
l’applicazione della norma or ora menzionata.

4

quale si ritiene che si debba dare qui alimento) giurisprudenza di questa Corte:”La

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma 15 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, non essendosi costituita la parte
vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

delle parti;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA