Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26155 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16167/2014 proposto da:
B.L., B.P., S.A., quali eredi di
F.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI
2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentati
e difesi dagli avvocati MARTINA TADDEI, MARCELLO TADDEI;
– ricorrenti –
contro
IMMOBILIARE GARGNANO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 32,
presso lo studio dell’avvocato CORRADO GIACCHI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TATOZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 552/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 30/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/05/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. B.L., B.P. e S.A., vedova B., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, depositata in data 30 aprile 2013, e nei confronti di Immobiliare Gargagnano s.r.l..
2. In prossimità della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380-bis.1 c.p.c., i ricorrenti hanno depositato rituale atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. – sottoscritto dal solo difensore, munito del relativo potere, come da procura a margine del ricorso con allegato atto di accettazione della rinuncia ex art. 391 c.p.c., , sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore della società resistente.
3. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., stante l’intervenuta accettazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018