Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26155 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 17/11/2020), n.26155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 282-2020 proposto da:

S.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA LISO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope

legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1554/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/07/2019 r.g.n. 2032/2018;

Il P.M. ha depositato conclusione scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte d’Appello di Bari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da S.E. nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari con successivo intervento del Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bari avente ad oggetto la concessione della protezione sussidiaria o in subordine, di quella umanitaria;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, aldilà dell’inattendibilità del racconto pure ravvisata, essere le dichiarazioni rese dal ricorrente tali da precludere in radice il riconoscimento della protezione sussidiaria non consentendo di compiere quella valutazione individualizzante del rischio in caso di rimpatrio, neppure con riguardo alla condizione generale del Paese di provenienza, la (OMISSIS), che se pur connotato da instabilità socio-politica, non può dirsi, con riguardo alla specifica zona di origine, interessato da una situazione di violenza generalizzata tale da esporre qualsiasi civile al rischio della propria incolumità fisica e dell’assenza, anche in considerazione del livello minimale di integrazione nel nostro Paese, di ragioni di vulnerabilità attuale o connesse al rimpatrio;

che per la cassazione di tale decisione ricorre S.E., affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale il Ministero dell’Interno si è limitato a rilasciare delega per la difesa nell’udienza di trattazione mentre la Commissione Territoriale non ha svolto alcuna difesa; che il Pubblico Ministero presso questa Corte ha fatto pervenire la sua requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed f), artt. 7 e 8 censura la decisione della Corte territoriale in ordine al rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, assumendo la ricorrenza nella specie del relativo presupposto dato dal fondato timore di una “persecuzione personale e diretta” per essere stata quella nozione assunta dalla Corte stessa in una accezione difforme da quella legalmente posta;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 14 letti in combinato disposto, lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione in base alla quale la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza nella specie di una situazione di fatto consistente in un trattamento degradante foriero di un danno grave rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

– che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 8, è prospettata con riferimento all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale non essendosi avvalsa, come viceversa tenuta, dei propri poteri istruttori d’ufficio;

– che, con il quarto motivo il ricorrente denunzia il carattere apparente della motivazione resa dalla Corte territoriale per essere il giudizio di inaffidabilità di quanto dedotto reso in violazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

che con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, il ricorrente censura la pronunzia della Corte in ordine al rigetto della protezione umanitaria, ritenendo la condizione di vulnerabilità, da identificarsi quale presupposto legale per la concessione di tale protezione, suscettibile di derivare dalla precarietà delle condizioni di vita cui sarebbe riportato;

che la proposta impugnazione deve ritenersi inammissibile nel suo complesso per essere stata proposta senza riferimento alcuno alla sentenza che si afferma nell’atto di aver impugnato, risultando il predisposto ricorso totalmente avulso rispetto alla specifica vicenda del ricorrente ed alle motivazioni su cui la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda, con particolare riguardo al giudizio di inattendibilità del dichiarato, particolarmente argomentato, cui fa riscontro da parte della difesa del ricorrente una mera formula di stile riportata in tutti gli altri ricorsi mutato il nome del ricorrente (“Non vi è ragione per ritenere che il Sig. S.E. non sia vittima di atti persecutori e che realmente ha rischiato la vita”), per di più posta in premessa all’affermazione della sussistenza del requisito del “fondato timore” della persecuzione, che attiene allo status di rifugiato, oggetto di una domanda che il ricorrente risulta aver abbandonato già in sede di appello, ove si limitava a richiedere in via principale la protezione sussidiaria, in relazione alla quale la sancita impossibilità di apprezzare l’esistenza di un rischio individualizzante è attestata dal dato desumibile dal racconto del ricorrente, come riportato in sentenza ma di cui non è traccia nel ricorso, per cui questi si sarebbe trovato in pericolo di vita non nel proprio Paese, ma nel corso di un viaggio effettuato in Libia, ove, usualmente, insieme al proprio datore di lavoro, ucciso nell’occasione, trasportava merci, come pure è ravvisabile l’accertamento della situazione socio-politica della zona di provenienza, così confutata in ricorso “La situazione in (OMISSIS) non è pacifica, pertanto non appare sicuro il Paese di provenienza di S.E.” secondo una formula riportata in tutti i ricorsi, mutato il nome della zona di provenienza e quello del ricorrente, nonchè la protezione umanitaria con riferimento alla quale lo stesso racconto del ricorrente consente di escludere che lo stesso possa soffrire un danno in relazione al rimpatrio;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero e la Commissione Territoriale svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA