Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26154 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 27/09/2021), n.26154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15193-2019 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da de stesso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA PAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2070/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Benevento, con sentenza n. 240 del 2015, accogliendo l’opposizione proposta da R.D., che pur riconoscendo la infondatezza delle difese dell’opponente, con le quali asseriva l’avvenuto pagamento del credito, annullava il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal Condominio (OMISSIS) per oneri condominiali pari ad Euro 1.800,00 circa non corrisposti.

Il Tribunale di Benevento accoglieva il gravame interposto dal Condominio e in riforma della decisione impugnata, condannava il R. a corrispondere al Condominio la somma di Euro 1.077,00, oltre alle spese, così decurtato dalla somma pretesa in monitorio l’importo versato dal condomino debitore successivamente alla emissione del D.L. n. 899 del 2012.

Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, il R. propone ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi, cui resiste il Condominio con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– preliminarmente va osservato che nessun rilievo può essere attribuito al certificato di decesso del ricorrente, in data 07.04.2020, che peraltro ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 86 c.p.c., fatto pervenire a mezzo e-mail dall’avvocato B. lo stesso giorno 3 febbraio 2021, per essere l’evento occorso in pendenza della presente fase di giudizio per effetto del principio secondo cui nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso di ufficio, gli eventi interruttivi non hanno alcuna incidenza;

– venendo al ricorso, è pregiudiziale l’esame dell’eccezione di inammissibilità dello stesso sotto il profilo del tempo della proposizione dell’impugnazione, come dedotto dallo stesso controricorrente.

Essa è fondata per essere stato il ricorso proposto con notificazione del 10 maggio 2019, e dunque oltre la scadenza del termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., non essendo controverso che la sentenza impugnata è stata notificata all’avvocato R. a mezzo Pec dalla controparte in data 14 dicembre 2018.

Va osservato, infatti, che a fronte della documentazione depositata ex adverso attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo Pec, la parte ricorrente non ha obiettato alcunché né ha sollevato contestazioni (Cass. n. 28339 del 2017).

Pertanto, il ricorso risulta notificato ben oltre il termine di giorni 60 di cui all’art. 325 c.p.c., u.c., decorrenti dalla data di consegna Pec della sentenza.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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