Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26154 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26154 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25066-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
PENSI GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 99/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PERUGIA del 23.6.2010, depositata il 12/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

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Data pubblicazione: 21/11/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTIMO SEPE.

Ric. 2011 n. 25066 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Perugia ha disatteso l’appello proposto dall’Agenzia -appello proposto
contro la sentenza n.75108/2009 della CTP di Perugia che aveva accolto il ricorso di
Pensi Giuseppe- ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP
relative all’anno 2004, imposte pretese in considerazione degli esiti di una verifica
nel corso della quale era emerso che con atto 4.3.2004 il predetto Pensi aveva ceduto
un immobile di civile abitazione per il prezzo dichiarato di E 66.300,00 mentre erano
emersi numerosi indizi del fatto che il corrispettivo effettivo era superiore all’importo
dichiarato, con conseguente evidenza di sottrazione all’imposizione di una quota di
ricavi.
La predetta CTR ha motivato la decisione dichiarando di condividere la decisione del
giudice di primo grado, siccome corretta sia dal punto di vista logico che giuridico e
basata su presunzioni che —seppure semplici- appaiono precise e concordanti tra loro.
D’altronde l’Agenzia non aveva addotto nuovi elementi giuridici e le circolari
ministeriali da essa menzionate non potevano costituire elemento probatorio atto ad
indurre ad una modifica del giudizio.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla nullità della sentenza per
difetto di motivazione e per violazione dell’art.36 comma 2 e 4 del D.Lgs.546/1992)
la parte ricorrente si duole della inidonea motivazione della sentenza di primo grado,
non avendo il giudicante specificato gli argomenti che lo hanno indotto a rigettare

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Osserva:

l’appello, così rendendo impossibile ogni forma di controllo sulla correttezza e
rispondenza alla logica del suo convincimento.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di
questa Corte:” Il riferimento, da parte del giudice d’appello, alla motivazione adottata
nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice medesimo,

dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure
contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835
del 05/02/1980; più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).
Nella specie di causa, il difetto di riesame originale della materia è fatto lampante
dalla circostanza che il giudice di appello non ha operato alcun esame delle censure
che sono state proposte dall’appellante società (debitamente riprodotte nel ricorso
introduttivo di questo grado, per rispetto del canone di autosufficienza del ricorso per
cassazione), siccome puntualmente riferite all’iter logico e valutativo adottato dal
giudice di primo grado, ciò che avrebbe dovuto imporre al giudice di appello non già
il generico riesame della questione prospettata dalla parte contribuente, ma appunto il
vaglio delle peculiari ragioni di doglianza che costituivano l’oggetto del thema
decidendum in quel grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente necessità di rimessione della lite al giudice di
appello perché rinnovi l’apprezzamento delle questioni rimessegli, da individuarsi
nella CTR dell’Umbria.
Roma, 25 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione,

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Umbria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

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