Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26153 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26153 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25063-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
LA TERESIANA SRL 04972591004,
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584;

– intimate avverso la sentenza n. 163/22/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 28.5.2010, depositata il 12/07/2010;

Data pubblicazione: 21/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

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Ric. 2011 n. 25063 sez. MT – ud. 24-10-2013
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ATTILIO SEPE.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato quello
della “La Teresiana srl” -appelli proposti contro la sentenza n.104/33/2009 della
CTP di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso della predetta società- ed ha
così ritenuto condonabile la pretesa fatta valere con la cartella di pagamento (a mezzo
della quale era stato preteso l’adempimento dell’ammontare risultante all’esito della
liquidazione ex art.36 bis DPR n.60011973 delle dichiarazioni relative agli anni 2000
e 2001) nonostante l’omesso versamento di alcune rate dell’importo dovuto a mente
dell’art.9 bis della legge n.28912002.
La predetta CTR —nel rigettare la censura proposta dall’Agenzia, quale ancora
interessa ai fini del presente grado di giudizio- ha evidenziato che a riguardo
dell’eccezione di inefficacia del condono proposta dall’Agenzia era già intervenuta
una specifica sentenza, sicchè detta eccezione “in questa sede non può essere discussa
di nuovo”, con la conseguenza ritenuta che “quanto non ancora pagato possa e debba
essere iscritto a ruolo insieme alle sanzioni amministrative nella parte che non supera
l’ammontare del 30%”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione
dell’art.295 cpc) la ricorrente Agenzia assume che la semplice circostanza
dell’esistenza di una sentenza (non definitiva) concernente la validità del

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letti gli atti depositati

provvedimento presupposto di diniego di condono non può costituire ragione
sufficiente di adozione per la pronuncia relativa all’atto conseguente (la cartella di
pagamento), sicchè il giudicante avrebbe dovuto sospendere la pronuncia sulla
questione pregiudicata, in attesa che fosse passata in giudicato la pronuncia relativa
alla questione pregiudicante.

motivi residui).
Ed infatti il disposto della norma valorizzata dalla parte ricorrente, come dianzi

menzionata, avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che fosse
passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante.
Consegue da ciò che la sentenza impugnata —che non si è attenuta a detti principimeriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito
affinché torni a provvedere sulle questioni oggetto dell’appello, una volta decisa
definitivamente la questione pregiudicante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

Il motivo appare fondato, e se ne propone l’accoglimento (con assorbimento dei

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