Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26153 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23950/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 586/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il

06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

l’Agenzia delle entrate notificava al contribuente S.A., per gli anni d’imposta 2006 e 2007, un avviso di accertamento ai fini IRPEF con il quale determinava sinteticamente il reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso del contribuente, annullava l’atto impugnato.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva l’appello.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; la parte contribuente non si costituisce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, vigente ratione temporis (dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 203 del 2005) ed art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i dividendi percepiti alla fine del 2005 non erano tracciabili negli estratti dei conti correnti del 2007 (nonchè del 2006) esibiti dal contribuente e, quindi, mancava idonea prova documentale dell’esistenza e soprattutto della permanenza nel tempo dei suddetti dividendi in modo da giustificare la maggiore capacità contributiva contestata, dal momento che l’art. 38, comma 4, cit., stabilisce che “l’entità di tali redditi e la durata del possesso devono risultare da idonea documentazione”;

ritenuto che tale motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (Cass. 23 marzo 2018, n. 7389);

che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio;

Ritenuto pertanto che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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