Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26153 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 17/11/2020), n.26153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 889-2020 proposto da:

M.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 9008/2019, depositato

il 17/11/2019 R.G.N. 28750/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 9008 del 2019 il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale notificato l’8.5.2018, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da M.D., cittadino del (OMISSIS).

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3: in particolare, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, avendo il Tribunale omesso il rinnovo dell’audizione del ricorrente, obbligatoria a causa della mancata effettuazione della videoregistrazione. Si sostiene che con una motivazione apparente le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale erano state ritenute non credibili e che non si era ritenuto appunto di procedere a nuova audizione, ritenendola non necessaria, nonostante l’assenza di videoregistrazione con mezzi audiovisivi innanzi alla Commissione territoriale, così omettendo, in sostanza, di esaminare il punto decisivo della controversia attraverso chiarimenti che avrebbero potuto superare il giudizio di inattendibilità.

3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), per non avere considerato il Tribunale i gravi episodi di minaccia e di violenza subiti in (OMISSIS) e pacificamente riferiti dal ricorrente che lo avevano determinato a scappare dal paese di origine per salvare se stesso, non potendo rivolgersi all’autorità per ottenere giustizia; per non avere il Tribunale svolto attività istruttoria in merito alle condizioni di vita del ricorrente in Libia, quale Paese di transito; infine, per non avere effettuato la necessaria valutazione comparativa, prescritta dalla legge, per il riconoscimento della protezione internazionale.

4. Il primo motivo è infondato.

5. E’ stato affermato, in sede di legittimità (Cass. n. 1771 del 2018; Cass. n. 2817 del 2019), con un orientamento cui si intende dare seguito, che in tutti i casi di indisponibilità della videoregistrazione nella procedura innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale, sussiste l’obbligo della fissazione dell’udienza davanti al Tribunale adito avverso il provvedimento di diniego, configurandosi in difetto la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, mentre non è automatica la necessità di dare corso all’audizione in quanto il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di potere effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE 26.7.2017 in causa C-348/16, Moussa Sacko).

6. A fortiori l’esigenza di audizione dell’istante non sussiste nel caso ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata (Cass. 31 gennaio 2019 n. 3029).

7. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto credibile quanto riferito dal M.D., relativamente alla zona di provenienza, alle sue condizioni sociali personali ed economiche della propria famiglia, ma inattendibile quanto specificato in ordine alle ragioni di natura persecutoria che lo avrebbero determinato a lasciare il proprio paese di origine, di talchè ha ritenuto, di fatto, che erano stati raccolti tutti gli elementi utili ai fini della decisione, senza la necessità di sentire nuovamente il richiedente.

8. Nessuna violazione procedurale è, pertanto, sulla base dei principi sopra esposti, ravvisabile nella fattispecie ed inoltre la censura appare generica e formale, nelle doglianze formulate, perchè non si confronta con la ratio decidendi, circa il giudizio di inattendibilità svolto dal giudicante, che ha in modo specifico evidenziato i profili di “non credibilità” del narrato sotto il profilo logico, analizzando tutti gli aspetti contraddittori rilevanti e giungendo, come sopra detto, alla conclusione che il richiedente non aveva lasciato il proprio Paese di origine per ragioni di natura persecutoria o quantomeno erano da escludere credibili e fondati timori di subire attività persecutorie che avrebbero potuto essere poste in essere nei suoi confronti.

9. I fatti dichiarati erano stati, pertanto, esaminati non in modo superficiale e non vi era alcuna necessità di procedere a nuova audizione, sicchè la decisione impugnata resiste alle censure mosse.

10. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

11. E’ inammissibile quanto alla censura di non avere considerato il Tribunale i gravi episodi di minaccia e di violenza subiti in (OMISSIS).

12. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 1324 del 2012, applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

13. Nella fattispecie, il Tribunale ha, invece, esaminato i fatti asseritamente verificatisi in (OMISSIS) (padre del richiedente intervenuto per difendere una donna che verrà poi uccisa e violentata, in sua presenza, e che riporterà, poi, dagli stessi assalitori, serie lesioni, oltre ad essere in seguito minacciato di non testimoniare e di dovere dare dei soldi in cambio della vita del richiedente stesso; il tutto in un contesto in cui la polizia si era rifiutata di raccogliere la denuncia perchè già corrotta dai familiari degli aggressori), ritenendoli motivatamente inattendibili, di talchè la censura si risolve in una critica della non credibilità del racconto che integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c)) e quindi sindacabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dal citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie non rispettati (Cass. 3340/2019).

14. Inoltre, con particolare riguardo alla tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c il Tribunale – richiamando correttamente fonti aggiornate ed attendibili – ha escluso che in (OMISSIS) vi fosse una condizione di violenza generalizzata nel contesto di un conflitto armato.

15. E’ infondato il motivo, invece, quanto alla doglianza relativa alla mancata attivazione dei poteri istruttori in ordine alle condizioni di vita del ricorrente il Libia, perchè la Libia è stata solo un Paese di transito e non quello di rimpatrio, che è il (OMISSIS), e quindi non rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, non essendo stata prospettata la esistenza di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente nello Stato di transito (Cass. n. 31676 del 2018).

16. E’, altresì, infondato il motivo anche nella parte in cui il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia effettuato la necessaria valutazione comparativa ai fini della chiesta protezione umanitaria relativamente al Paese di origine.

17. Non ricorrono, infatti, violazioni dei principi di diritto affermati in sede di legittimità in quanto il Tribunale ha esaminato specificamente quanto dedotto dal richiedente, rilevando la mancata deduzione di credibili situazioni di vulnerabilità, determinate dal ritorno in (OMISSIS), e l’insufficienza del solo percorso lavorativo e sociale integrativo avviato in Italia, che non può da solo esaurire il contenuto del concetto di vulnerabilità (Cass. n. 17072/2018; Cass. n. 4455/2018).

18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

19. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta attività difensiva dall’Amministrazione resistente.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali (Cass. Sez. Un. 4315/2020), come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA