Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26152 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26152 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25020-2011 proposto da:
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI GRUFRUT GROUP
00126810217, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLATTER
PETER giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (063633910011 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2013

avverso la sentenza n. 51/2/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA DI II GRADO di BOLZANO del 24/11/2009,
depositata il 30/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Gianluca Calderara (delega avvocato Luigi Manzi)
difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTIMO SEPE che
nulla osserva.

Ric. 2011 n. 25020 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello
proposto dalla “ESO società agricola cooperativa”, appello proposto contro la
sentenza n.179102/2008 della locale Commissione di primo grado, che aveva a sua
volta respinto il ricorso della predetta società contro il silenzio rifiuto dell’Agenzia
sull’istanza di rimborso per IRPEG relativa agli anni dal 1990 al 1995, in
conseguenza dei crediti maturatisi per effetto delle trattenute operate dagli istituti di
credito —a titolo di acconto- sugli interessi percepiti sui depositi e conti correnti
intestati alla società medesima.
La predetta Commissione di secondo grado —uniformandosi per relationem agli
argomenti sviluppati nella decisione della Commissione di primo grado- ha motivato
la decisione nel senso che —a mente del combinato disposto dei commi 2 e 4
dell’art.26 del DPR n.600/1973 e dell’art.14 della legge n.28 del 1999- la ritenuta
operata sugli interessi ed altri proventi doveva considerarsi applicata a titolo di
imposta nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, tra i quali rientrava anche la società cooperativa ricorrente (e poi
appellante) sicchè, appunto perché trattenute operate a titolo di imposta e cioè a titolo
definitivo, non potevano in nessun caso formare oggetto di un credito rimborsabile.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Invero, con il secondo motivo di impugnazione (improntato a violazione dell’art.26
DPR n.600/1973, dell’art.10 del DPR n.601/1973 e dell’art.14 della legge n.28/1999;

3

Osserva:

più liquido e di più pronta soluzione rispetto a quello articolato sotto il numero
precedente) la parte ricorrente ha idoneamente censurato la ratio della sentenza
impugnata, evidenziando che il giudicante -ritenendo che essa cooperativa ricorrente
fosse esclusa da IRPEG, anzicchè solo potenzialmente esente da detta imposta- aveva
erroneamente concluso che in nessun caso l’imposta potesse essere oggetto di ritenuta

conteggio a credito dell’imposta del periodo), nel mentre avrebbe dovuto acclarare di
anno in anno se sussistevano le condizioni per l’esenzione, ciò che era stato
positivamente dimostrato da escludersi, atteso che per gli anni in questione la
cooperativa aveva comprovato la sussistenza dei presupposti (elencati a pag.24 del
ricorso) per essere considerata soggetta ad imposta.
Le censure in tal modo proposte dalla parte ricorrente risultano in perfetta coerenza
con l’orientamento molte volte fatto proprio da questa Corte secondo cui:”Le società
cooperative agricole non sono escluse dall’Irpeg in assoluto, ossia in ragione della
loro natura giuridica soggettiva, ma i loro redditi sono esentati dall’imposta, ai sensi
dell’art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che provengano
dall’allevamento di animali, effettuato con mangimi prodotti per almeno un quarto su
terreni dei soci, ovvero da manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti
posti dall’art. 28, lett. c), del d.P.R. n. 597 del 1973, di prodotti conferiti dai soci nei
limiti di potenzialità dei loro terreni. Ne consegue, in tema di ritenute alla fonte, che
la ritenuta sugli interessi bancari, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (nel testo introdotto dall’art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.
60), è applicata nei confronti delle predette società a titolo d’imposta, come tale non
rimborsabile, solo se ed in quanto sia accertato che i loro redditi, nell’anno
considerato, siano effettivamente esenti dall’Irpeg in base al citato art. 10 del d.P.R. n.
601 del 1973, mentre, qualora l’esenzione non competa, per difetto – nell’annualità in
contestazione – delle suddette condizioni, la ritenuta stessa è effettuata a titolo di
acconto ed è, quindi, soggetta a rimborso” (Sez. 5, Sentenza n. 10469 del 03/07/2003
Sez. 5, Sentenza n. 12317 del 24/05/2006 Sez. 5, Sentenza n. 11576 del 18/05/2007).

4

a titolo di acconto (con conseguente rimborsabilità se conglobata nel complessivo

Non essendosi la pronuncia impugnata attenuta ai predetti principi, si ritiene che il
ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè la
Corte potrà rimettere la causa al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio,
ai fini dell’accertamento dell’esistenza dei presupposti del chiesto rimborso, alla luce
della corretta regola di diritto sopra richiamata.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (e dato atto che
per mero errore nella relazione si dice che la parte intimata non si è difesa, mentre
quest’ultima si è costituita con controricorso nel quale ha insistito per reiezione
dell’impugnazione), condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e,
pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CT di
secondo grado di Bolzano che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese
di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

Roma, 20 marzo 2013

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