Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26152 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7191-2015 proposto da:

ATELIER LECCO S.A.S. DI E.V.C. & C., P.IVA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante e socio

accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3867/35/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 20/05/2014 e depositata il

11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Paolo Mereu, per la ricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Milano ha respinto l’appello della “Atelier Lecco sas” e di S.G. e S.A. contro la sentenza n. 88/01/2013 della CTP di Lecco che aveva già respinto i ricorsi (separatamente proposti e poi riuniti) delle parti contribuenti ad impugnazione di avvisi di accertamento per maggiori IVA-IRAP nonchè per maggiore IRPEF relative all’anno 2007, essendo gli avvisi rivolti alle persone fisiche (soci nella menzionata società) giustificati in ragione di quello adottato a riguardo della società per il recupero di materia imponibile non dichiarata, avviso poi valorizzato ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci.

La predetta CTR ha motivato la decisione in considerazione della attendibilità (e della coerenza con l’evidenza di una gestione economicamente non sostenibile dell’attività di impresa) della ricostruzione del giro d’affari che si presumeva non dichiarato. In specie, il dato della “presenza del socio durante i valori” induceva a ritenere che l’attività non potesse subire sospensioni particolarmente lunghe per effetto della stasi dei dipendenti. Del pari ingiustificato l’assunto della società a riguardo della funzione puramente amministrativa dell’impiegata ed a riguardo della esuberanza del compenso all’amministratore rispetto alla redditività dell’attività esercitata.

La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia non si è difesa se non con costituzione finalizzata a conservare la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) la ricorrente si duole in sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio a riguardo di uno dei soci (tale C.E.A., socio accomandante) pure raggiunto da avviso di accertamento che era stato da quest’ultimo separatamente impugnato, impugnazione a riguardo della quale la competente sezione della CTP di Milano si era limitata a sospendere il giudizio, in attesa dell’esito dell’impugnazione concernente l’avviso rivolto alla società.

Il motivo di impugnazione appare debitamente formulato in punto di autosufficienza nonchè fondato nel suo merito ed è preliminare rispetto anche all’esame della fondatezza della eccezione di illegittimità dei provvedimenti impugnati, siccome risulta manifesto che il giudice di appello (pur avendo evidenziato che la Commissione di primo grado aveva correttamente riunito le procedure innanzi a sè pendenti per effetto del separato ricorso proposto dalle menzionate parti contribuenti) non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio riguardo all’ulteriore socio colpito da analogo provvedimento e che aveva effettuato separata impugnazione avanti a diversa CTP.

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente dall’espressa censura di parte.

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20.6.2012 n.10145) anche per ciò che concerne la tassazione “per trasparenza” dei soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie) in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo alla sola IVA), sicchè non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di Imposta regionale sull’attività produttiva.

Poichè è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato integrato – sia pure nei confronti di uno solo dei soci, su cui nondimeno si rifletterà il medesimo reddito societario, in proporzione al reddito da partecipazione ed alla conseguente IRPEF da quello dovuta – e poichè non risulta che ricorra, nella specie di causa, il presupposto esonerativo valorizzato nella sentenza n. 14815/2008 (allorquando i ricorsi in primo grado sono stati simultaneamente proposti ed hanno trovato una omogeneità di trattazione sia nel primo che nel secondo grado di giudizio), in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Lecco), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie, di cui si è dato atto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Lecco.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Lecco anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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