Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26151 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/09/2021), n.26151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32308-2019 proposto da:

G. CANTIERI NAVALI SPA, in persona dell’amministratore unico

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCO TULUI;

– ricorrente –

contro

DREDGING INTERNATIONAL NV, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 768/2019 della

CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO, che conclude

per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza

proposta da G. Cantieri Navali spa avverso la sentenza della

Corte d’appello di Cagliari n. 768/2019, depositata il 30 settembre

2019 e pronunciata nel procedimento n. R.G. 662/2017, con

conseguente dichiarazione della competenza del giudice ordinario e

conseguentemente della Corte di appello di Cagliari alla trattazione

della suddetta controversia.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

G. Cantieri Navali s.p.a. ricorre per regolamento necessario di competenza avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari 30 settembre 2019, n. 768, che, in accoglimento del primo motivo di gravame, ha dichiarato “l’incompetenza del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza dell’accordo di collaborazione, art. 10 stipulato dalle parti in data (OMISSIS),” e ha condannato la ricorrente a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In primo grado il Tribunale di Cagliari aveva respinto l’eccezione di difetto di “giurisdizione” del giudice statale e aveva condannato la società Dredging International NV a pagare alla ricorrente la somma di Euro 541.678,85, oltre interessi legali.

La società Dredging International NV ha proposto memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in sei motivi tra loro strettamente connessi:

1) il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, art. 153 c.p.c., comma 2, art. 345 c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha erroneamente riformato la decisione del primo giudice, non considerando che la questione della competenza deve essere decisa sulla base dei soli atti disponibili nella prima udienza, non essendo possibile acquisire in giudizio documenti pacificamente nella disponibilità della parte e non tempestivamente prodotti in causa, senza che fosse stata chiesta la rimessione in termini;

2) il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello di fatto acquisito il documento nel processo e avendolo posto, in difetto di qualsiasi potere officioso, a fondamento della decisione;

3) il terzo motivo contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., avendo la Corte d’appello ammesso la produzione del documento senza consentire alla ricorrente di far valere i propri rilievi su tale produzione;

4) il quarto motivo fa valere violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello applicato il principio della non contestazione rispetto a una questione di puro diritto, l’eccepito difetto di “giurisdizione” del Tribunale, e altresì per avere ritenuto la contestazione non specifica e per avere, in ogni caso, utilizzato il documento ai fini della decisione;

5) il quinto motivo contesta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello ritenuto non specifica la contestazione della ricorrente con motivazione “apparente o comunque portatrice di un contrasto irriducibile con le risultanze processuali”;

6) il sesto motivo lamenta violazione dell’art. 808 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che il contratto fatto valere nella causa fosse soggetto all’asserita clausola arbitrale.

I primi cinque motivi lamentano, sotto diversi profili e invocando differenti parametri, come il giudice d’appello, nel riformare il rigetto dell’eccezione di incompetenza del giudice adito, essendo competente l’arbitro, abbia da un lato rilevato la genericità della contestazione formulata in prima udienza dal difensore della ricorrente e dall’altro lato abbia affermato che il giudice avrebbe dovuto, in ogni caso, esercitare il proprio potere officioso di acquisizione della prova della sussistenza della clausola arbitrale.

I motivi sono fondati laddove anzitutto censurano l’affermazione della Corte d’appello del necessario esercizio da parte del giudice di primo grado del potere di acquisizione d’ufficio della prova dell’eccezione ex art. 819-ter c.p.c., sì tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione, ma della quale la convenuta non ha fornito alcuna prova se non depositando il contratto che la contiene (l’accordo di collaborazione del (OMISSIS)) successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il legislatore, nel disegnare i rapporti tra arbitri e giudice ordinario, ha infatti ricondotto la questione dell’attribuzione della lite alla competenza e in particolare ha prescritto all’art. 819-ter c.p.c., comma 1, che l’eccezione di incompetenza del giudice, in ragione della convenzione d’arbitrato, deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, limitando la proponibilità dell’eccezione all’iniziativa della parte ed escludendo il rilievo d’ufficio da parte del giudice (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 15300/2019). E’ pertanto onere della parte non solo proporre l’eccezione, in mancanza della quale la competenza arbitrale è esclusa, ma anche, a fronte della negazione da parte dell’attore della sussistenza e/o riferibilità al caso di specie della clausola arbitrale (la quale clausola, come prevede l’art. 807 c.p.c., deve essere fatta per iscritto) di provare l’esistenza di tale clausola, anzitutto producendo l’atto che la contiene, nei termini prescritti per la produzione documentale.

La fondatezza di tale profilo comporta l’assorbimento del profilo relativo alla specificità della contestazione formulata nel giudizio di primo grado dalla ricorrente e comporta altresì l’assorbimento del sesto motivo.

II. Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e va dichiarata la competenza del giudice statale; le parti devono pertanto essere rimesse innanzi alla Corte d’appello di Cagliari, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del giudice statale; pertanto rimette le parti nei termini di legge innanzi alla Corte d’appello di Cagliari; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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