Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26151 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26151 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24993-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
ENGINEERING FERRETTI SRL IN LIQUIDAZIONE;

intimata

avverso la sentenza n. 196/22/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 20.4.2010,
depositata il 14/07/2010;

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Data pubblicazione: 21/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 24993 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Bologna ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.404/02/2007 della CTP di Reggio nell’Emilia che aveva accolto il
ricorso proposto dalla società “Engineering Ferretti srl” (in liquidazione)- ed ha così
annullato l’avviso di accertamento per IVA-IRPEG-IRAP per l’anno 2001, fondato
sulle indagini bancarie espletate dalla GdF a carico dei soci persone fisiche (uno di
essi anche amministratore) della società.
La CTR ha ritenuto —in particolare- che alla luce dell’art.37 del DPR n.600/1973
(secondo cui sono imputabili al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri
soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta
persona) non sia sufficiente la mera intestazione dei conti correnti a persone legate
alla società perché operi la presunzione della riferibilità alla società dei prelievi e
versamenti che ne risultano. D’altronde l’Agenzia non aveva fornito elementi gravi,
precisi e concordanti ai fini dell’applicazione della “presunzione di riconducibilità dei
citati conti correnti alla società appellata”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.32
primo comma e 37 terzo comma del DPR 600/73) la parte ricorrente si duole che il
giudice del merito abbia ritenuto non applicabile la regola di utilizzabilità, ai fini
degli accertamenti, delle risultanze dei conti correnti e degli altri rapporti bancari
intestati a terzi, in difetto della prova —gravante sull’Erario- della fittizietà

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Osserva:

dell’intestazione, per quanto nella fattispecie la compagine sociale sia riferibile ad un
unico gruppo familiare e per quanto i conti correnti fossero intestati a persone che
non possono considerarsi terzi rispetto alla società, essendone uno di essi addirittura
l’amministratore.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Sez. 5, Sentenza n. 27032 del 21/12/2007) secondo il quale:”In tema di accertamento
delle imposte, l’art. 32 n. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l’art. 51 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento
fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a
terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente,
acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla
base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta
del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai
medesimi conti, e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo
nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una
presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una
presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame”.
Ciò basta per concludere che la specie di causa appare del tutto estranea alla norma
menzionata dal giudicante (il citato art.37), giacché non è qui il caso di riferire alla
società redditi che appaiono fittiziamente intestati a terzi, bensì è invece il caso di
ricondurre alla attività societaria movimentazioni bancarie che possono essere state
effettuate sul conto di soggetti posti in correlazione qualificata con detta società, con
il conseguente onere per la società medesima di fornire la prova attendibile
dell’estraneità alla propria operatività di siffatte operazioni, che altrimenti
costituiscono idoneo indizio della esistenza di volume d’affare sottratto alla
contabilità palese.
Non essendosi il giudicante attenuto ai principi dianzi menzionati, appare necessario
cassare la pronuncia impugnata e rimettere la lite allo stesso giudice del merito, in

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Sul punto basta menzionare il costante orientamento di questa Corte (per tutte Cass.

funzione di giudice del rinvio, affinchè rinnovi il proprio apprezzamento dei fatti di
causa, alla luce dei corretti principi di diritto che sono stati dianzi evidenziati.
Non resta che concludere che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 27 marzo 2013

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite
del presente grado.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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