Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26150 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26150 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso 23103-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lao rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
MATRONE SANTOLO;

– intimato avverso la sentenza n. 329/9/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 17.3.2010,
depositata il 30/06/2010;

q\

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTIMO SEPE.

Ric. 2011 n. 23103 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate -appello proposto
contro la sentenza n.271/0612008 della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Matrone Santolo- ed ha così annullato l’avviso di
accertamento per IVA-IRPEF-IRAP relativo agli anni 1998 e 1999 nella parte in cui
venivano ripresi a tassazione ricavi non dichiarati, mediante ricostruzione induttiva
del reddito di impresa ed applicazione dei “parametri” quale strumento presuntivo di
detti maggiori ricavi, atteso che il contribuente (convocato in ufficio per l’esibizione
della documentazione contabile con questionari) non aveva ottemperato a tale
richiesta.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’art.39 del DPR n.600/1973
non giustifica la rettifica del reddito dichiarato in forza della sola omessa risposta al
questionario ma in presenza di gravi inadempienze. D’altronde l’Agenzia non aveva
in alcun modo contestato la regolarità della contabilità aziendale sicchè
l’accertamento dei maggiori ricavi non poteva essere affidato alla considerazione dei
valori medi del settore economico di appartenenza, inidonei a configurare
presunzione grave e precisa.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo unico di impugnazione (centrato sulla violazione dell’ art.39
comma 2 lett. d e dell’art.41 DPR n.600/1973, dell’art.55 del DPR 633/1972 nonché
degli art.2697 cod civ e 116 cpc) la ricorrente Agenzia —dopo avere premesso che,

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Osserva:

per effetto della omessa presentazione delle menzionate documentazioni contabili,
aveva provveduto alla ricostruzione induttiva dell’imponibile, prescindendo da
eventuali scritture contabili ed avvalendosi di presunzioni semplici, quali appunto
l’applicazione del metodo parametrico- evidenziava l’erroneità della pronuncia
impugnata alla luce della lettera dell’art.39 dianzi citato, nella parte in cui legittima

seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art.32 primo comma n.3 e 4….”.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Ed invero, è giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che:”In tema di
accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta
di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n.4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e non
ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa
esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi
prodotti da parte dell’Ufficio, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto
sull’attendibilità di dette scritture, rendendo ‘grave’ la presunzione di attività non
dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle
medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l’accertamento induttivo emesso su
quella base dall’Ufficio ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973″
(per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 19014 del 28/09/2005).
Non vi è dubbio perciò che sussistessero i presupposti per la rideterminazione
induttiva del reddito d’impresa, in termini tali che sarebbe spettato poi al giudice del
merito acclarare non già se la determinazione dell’imponibile fosse stata effettuata
con modalità analitiche e con riferimento alla contabilità d’impresa ma se —a fronte
delle induzioni semplici sulle quali l’accertamento appariva fondato- la parte
contribuente aveva addotto le opportune prove contrarie ai fini della dimostrazione
della produzione di un reddito inferiore a quello induttivamente acclarato.
Non essendosi attenuto il giudice del merito al principio di diritto sopra enunciato,
non resta che cassare la decisione impugnata e restituire la controversia al giudice del

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appunto un siffatto metodo di accertamento “quando il contribuente non ha dato

merito per un nuovo esame delle censure di appello, alla luce della corretta regula
iuris.
Si ritiene —perciò- che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

Roma 30 marzo 2013

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