Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26150 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5108-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato FABIO DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO CHIARINI giusto mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1879/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 21/10/2014 e depositata il

29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Fabio De Angelis (delega verbale Avvocato Fabio

Chiarini), per la controricorrente, che si riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro P.B. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, confermando la sentenza della CTP di Bologna n. 02/11/2011, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dalla contribuente con riferimento alla quota parte delle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni (domanda basata sull’affermazione della natura di incentivo di parte delle somme percepite come trattamento di fine lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) ed ha poi accolto l’appello incidentale della parte contribuente in relazione al capo di compensazione delle spese di lite di primo grado, che sono state poste a carico della parte soccombente.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’eccezione di inammissibilità dell’appello non poteva essere accolta e – quanto al merito – una volta ritenuta l’applicabilità (ratione temporis) del TUIR, art. 19, comma 4 (poi abrogato nella parte in cui prevedeva il trattamento agevolato dei menzionati incentivi), andava affermata la sussistenza dei “presupposti per la qualificazione dell’operazione qualificata come incentivi all’esodo”. Il rapporto di lavoro era infatti cessato consensualmente per effetto dell’attivazione della procedura di mobilità del 23.6.2006, con conseguente applicazione del regime transitorio previsto dal D.L. n. 223 del 2006. Da ciò la spettanza del rimborso delle somme richieste, che la CTR ha provveduto a liquidare nella sentenza qui impugnata.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con i quattro distinti mezzi di ricorso (rispettivamente centrati sulla violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; sulla violazione del ridetto art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. e sulla violazione degli art. 38 e 19 già citati) la difesa erariale censura la sentenza gravata, denunciando la violazione dsel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione alla data del deposito della pronuncia (la sentenza del 21.7.2005 resa nella causa C-207-2004) con cui la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis; denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 già citato, norma residuale che andrebbe comunque applicata alla specie di causa, ai fini dell’ancoraggio del termine finale del periodo di decadenza per l’istanza di rimborso; denunciando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato a riguardo dell’argomento con il quale la CTR di Bologna ha di sua iniziativa introdotto nel thema decidendum la tematica della riliquidazione delle somme sottoposte a tassazione separata, in realtà mai ricompresa nell’oggetto del ricorso, ed ha introdotto “elementi di novità rispetto ai motivi di impugnazione prospettati dalla ricorrente, nell’indicare quale dies a quo la data del 31 dicembre del quarto anno successivo all’insorgenza dell’obbligo dell’ufficio di conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia; denunciando la violazione dell’art. 38 citato laddove la sentenza individua il dies a quo nel termine del 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ai fini che l’ufficio provveda alla riliquidazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, disponendo l’erogazione del rimborso.

Tutti i motivi appaiono inammissibilmente formulati, non trovando riscontro alcuno nelle ragioni sulle quali è fondata la decisione qui impugnata ed apparendo manifestamente la riedizione di ragioni formulate a riguardo di una diversa e disomogenea pronuncia (evidentemente) altrove impugnata.

Solo a riguardo del vizio di difformità tra il chiesto ed il pronunciato la tematica ad oggetto dell’impugnazione potrebbe astrattamente costituire un coerente riscontro con la pronuncia qui impugnata, nella parte in cui quest’ultima si occupa della riliquidazione degli importi soggetti a tassazione.

Tuttavia, anche a questo proposito necessita sanzionare di inammissibilità il mezzo di impugnazione, siccome non è possibile effettuare alcun riscontro in ordine alla concreta corrispondenza tra quanto pronunciato e quanto impugnato, perchè la parte ricorrente (eludendo l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione) non consente alla Corte di intendere se effettivamente la parte contribuente non ebbe a chiedere che (o comunque a giustificare la ragione per la quale) la Commissione si occupasse della questione della liquidazione qui in discorso.

Non resta che concludere nel senso che il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente Agenzia fiscale condannata alle spese del presente giudizio secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.500 oltre Euro 200 per borsuali, 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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