Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26150 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 17/11/2020), n.26150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 115-2020 proposto da:

B.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO – SEZIONE DI MONZA E DELLA BRIANZA, in

persona del legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2012/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/05/2019 R.G.N. 2753/2018;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento

del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2012 del 2019, ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stato rigettato il ricorso, avverso il provvedimento di diniego delle richieste volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da B.I., cittadino del (OMISSIS).

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano Sezione di Monza e della Brianza – non ha svolto attività difensiva.

4. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, instando per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) in relazione alla valutazione della situazione del Paese del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) per non avere la Corte territoriale indicato alcuna fonte a sostegno delle affermazioni secondo cui la condizione attuale del (OMISSIS), Paese di origine, era “di relativa stabilità” e priva di conflitti.

2. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e/o lett. a) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e/o del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e art. 8 CEDU, in relazione alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per non avere la Corte territoriale formulato in udienza, al ricorrente, alcuna domanda sulla sua attuale situazione socio-lavorativa e per avere escluso che in (OMISSIS) si verificassero violazioni di diritti umani senza indicare in alcun modo le fonti da cui avrebbe tratto tale informazione, così operando solo apparentemente la valutazione comparativa fra la condizione del richiedente e quella in cui lo stesso sarebbe stato costretto a vivere in caso forzato rimpatrio.

3. Il primo motivo è fondato.

4. Giova preliminarmente precisare che la Corte territoriale non ha svolto alcun giudizio di “non credibilità” delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alle misure di tutela richieste.

5. Orbene, è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13897 del 2019).

6. Nella fattispecie, la Corte territoriale si è limitata a richiamare, per escludere ogni ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per ritenere che la condizione attuale del (OMISSIS), Paese di origine del richiedente, fosse di “relativa stabilità”, unicamente le “fonti internazionali consultate”, senza alcuna altra precisazione.

7. Nell’assolvere all’onere imposto dalla legge i giudici di seconde cure erano, però, tenuti a spiegare in base a quali specifiche fonti avessero ritenuto inesistente il pericolo di persecuzione ovvero il rischio di subire gravi danni, paventati dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo (cfr. per tutte Cass. n. 8819 del 2020 e la giurisprudenza ivi citata).

8. La censura è, pertanto, meritevole di accoglimento.

9. La trattazione del secondo motivo resta, conseguentemente, assorbita.

10. La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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