Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26150 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 548-2007 proposto da:

F.V., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 357,

presso lo studio dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dagli avvocati COSATTINI LUIGI ANDREA, CILIEGI SERGIO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ALITALIA LINEE AEREE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA,

MARAZZA MARCO, MARAZZA MAURIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e sul ricorso 11089-2007 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

357, presso lo studio dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPE, rappresentato

e difeso dagli avvocati CILIEGI SERGIO, COSATTINI LUIGI ANDREA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOURSIER NIUTTA CARLO,

MARAZZA MARCO, MARAZZA MAURIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2006 R.G.N. 1245/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Busto Arsizio, notificato in data 20.7.2000, A.A., + ALTRI OMESSI premesso di aver prestato la loro opera alle dipendenze della Alitalia Team s.p.a. quali Assistenti di Volo con inquadramento nella qualifica di Responsabile Unico di Cabina (cd. RUC) al 1 livello del CCNL Alitalia Team del 22.10.1996 per gli Assistenti di Volo, operando su tutti i tipi di aeromobile della Compagnia in relazione sia ai voli nazionali che ai voli internazionali ed intercontinentali con responsabilità di tutto il servizio di cabina senza subordinazione gerarchica ad altro personale, lamentavano il demansionamento operato con il contratto collettivo del 16.12.1999 il quale, in previsione della fusione per incorporazione della Alitalia s.p.a. (cd. Core) nella Alitalia Team s.p.a., aveva definito un nuovo sistema contrattuale unico per gli Assistenti di Volo dipendenti dalle Compagnie predette.

Osservavano i ricorrenti che il CCNL Alitalia Team del 22.10.1996 prevedeva due qualifiche contrattuali ossia, in ordine crescente di livello professionale, l’Assistente di Volo ed il Responsabile Unico di Cabina; che il CCNL Alitalia (Core) del 5.2.1992 prevedeva tre qualifiche contrattuali ossia, in ordine crescente di livello professionale, l’Assistente di Volo, l’Assistente di Volo Responsabile e l’Assistente di Volo Capo Cabina; che il Manuale Operativo dell’Alitalia del 1 aprile 1999, applicabile a tutti i voli operati dal Gruppo Alitalia, prevedeva che nell’ambito di ogni volo effettuato dalla Compagnia dovesse essere individuato un “Senior Cabin Crew Member” che rispondeva direttamente al Comandante della corretta esecuzione e coordinazione delle procedure in cabina passeggeri, il quale doveva identificarsi con l’Assistente di Volo Capo Cabina, con l’Assistente di Volo Responsabile quando l’Assistente di Volo Capo Cabina non era presente, con il Responsabile Unico di Cabina per l’Alitalia team; che la nuova normativa contrattuale del 16.12.1999 aveva eliminato tutte le precedenti qualifiche prevedendo tre nuove qualifiche, e cioè, in ordine crescente, l’Assistente di Volo, il Purser di 2A, il Purser di 1A, nell’ambito delle quali il Purser di 1A aveva la responsabilità del servizio di cabina a bordo in quasi tutti i voli, e comunque nei più importanti (vale a dire quelli internazionali ed intercontinentali) nei quali era prevista altresì la presenza di due o tre Purser di 2A, mentre questi ultimi avevano la responsabilità del servizio di cabina a bordo nei voli di avvicendamento nazionale.

Nella nota a verbale in calce alle declaratorie relative alle nuove qualifiche era previsto che gli Assistenti di Volo Responsabili Unici di Cabina (dell’Alitalia Team) avrebbero acquisito automaticamente la qualifica di Purser di 2A. Rilevavano pertanto i ricorrenti che la disposta equiparazione comportava un evidente demansionamento avendo subito un decremento delle mansioni connesse alla abilitazione al comando del personale di cabina sui soli voli nazionali ed alla perdita del ruolo apicale sui voli internazionali ed intercontinentali. Chiedevano pertanto di essere inquadrati nella categoria di Purser di 1A e di essere adibiti alle mansioni di responsabili di tutto il servizio di cabina su tutti i voli, con condanna della società datoriale al risarcimento del danno da dequalificazione professione.

Con sentenza in data 27.10.2003 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, dichiarava il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria di Purser di 1A e ad essere adibiti alle mansioni di responsabili di tutto il servizio di cabina su tutti i voli operati dalla Compagnia senza subordinazione gerarchica ad altro personale; condannava la resistente al risarcimento del danno alla professionalità liquidato equitativamente nella misura del 40% della retribuzione percepita.

In particolare il Tribunale, pur dando atto della intervenuta nuova classificazione e della soppressione della figura del Responsabile Unico di Cabina (RUC), operato il confronto tra le mansioni espletate nella vigenza del vecchio inquadramento e quelle attribuite dalla nuova classificazione, aveva ravvisato la pratica coincidenza, salvo marginali differenze, tra i due profili professionali (Responsabile Unico di Cabina e Purser di 1A) ed era pervenuto quindi alla conclusione che l’inquadramento nella categoria di Purser di 2A, con il mantenimento della posizione di vertice sui soli voli nazionali, non avesse salvaguardato il patrimonio professionale dei ricorrenti.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 9.3/5.4.2006, accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le domande proposte dai lavoratori con il ricorso introduttivo.

In particolare la Corte territoriale rilevava che la presente vicenda giudiziaria andava inquadrata nell’ambito della normativa in tema di cessione di azienda (in considerazione della fusione per incorporazione dell’Alitalia s.p.a. nell’Alitalia Team s.p.a.) e non di semplice successione di contratti collettivi, dovendosi ritenere, alla stregua delle previsioni normative in materia, la possibilità di accordi modificativi della situazione contrattuale dei lavoratori trasferiti. Ciò in quanto, a differenza dalle regole che riguardavano in genere la successione di contratti collettivi, per la quale vigeva il principio della inderogabilità in peius da parte del successivo contratto collettivo, in questo caso era la stessa legge che consentiva la modifica, che poteva essere di qualsiasi segno.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione i lavoratori interessati, sia pur con separati – ma analoghi – atti avendo il dipendente L.L. proposto autonomo ricorso rispetto agli altri dipendenti, con dodici motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di ricorso i lavoratori lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare rilevano che la Corte territoriale aveva violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato avendo effettuato la valutazione della legittimità della condotta della società datoriale sulla base di una prospettazione giuridica non avanzata da alcuno dei contraddittori, non avendo l’Alitalia mai sostenuto la legittimità del proprio operato sulla base della normativa vigente in materia di cessione di azienda.

Col secondo motivo di ricorso lamentano erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rilevano che la suddetta normativa in materia di cessione di azienda era comunque inapplicabile nella fattispecie in esame atteso che i ricorrenti erano dipendenti della società incorporante, e quindi del tutto inconferente doveva ritenersi il riferimento al trattamento riservato dalle disposizioni codicistiche ai dipendenti dell’impresa incorporata.

Col terzo motivo di ricorso lamentano ulteriormente erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rilevano che la disposizione di cui all’art. 2112 c.c., comma 3, lungi dal prevedere a carico dei lavoratori interessati dalla cessione la perdita dei diritti acquisiti presso l’impresa cedente, prevedeva al contrario l’obbligo dell’acquirente di applicare i trattamenti previsti dai contratti adottati dalla venditrice.

Col quarto motivo di ricorso lamentano ulteriormente erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e della L. n. 428 del 1990, art. 47.

commi 2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e/o omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rilevano che, in caso di cessione di azienda, la giurisprudenza aveva rilevato che la derogabilità in peius della disciplina applicata dalla società cedente era limitata alle sole ipotesi di necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali; e, comunque, i principi generali in materia di successione di contratti collettivi affermavano la intangibilità dei diritti acquisiti ad opera dei contratti collettivi successivamente intervenuti, di talchè nel caso di specie doveva ritenersi l’intangibilità del diritto all’inquadramento acquisito ed alle mansioni svolte.

Col quinto motivo di ricorso lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ed in particolare sulla sussistenza di un mutamento di mansioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rilevano che in maniera apodittica e senza un congruo sviluppo motivazionale la Corte territoriale aveva ritenuto che le mansioni dei ricorrenti non fossero state “toccate” dalle nuove previsioni contrattuali, apparendo per contro evidente che i ricorrenti, già Responsabili Unici di Cabina, da un lato avevano perduto il ruolo apicale sui voli internazionali ed intercontinentali essendo stati adibiti a funzioni subalterne a quelle assunte dal Purser di 1A, e da un altro lato avevano subito un decremento di mansioni connesso alla abilitazione al comando del personale di cabina sui soli voli nazionali.

Col sesto motivo di ricorso lamentano ulteriormente omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rilevano che la Corte territoriale, nel ritenere la legittimità dell’inquadramento degli ex Responsabili Unici di Cabina nella nuova categoria dei Purser di 2A, aveva rilevato che emergevano “pur sempre notevoli diversità sotto il profilo della molteplicità delle funzioni non certo marginali e strumentali”, ma aveva omesso di indicare quali sarebbero le dette diversità strutturali e funzionali, e di esplicitare le ragioni per cui l’operazione classificatoria sarebbe comunque legittima.

Col settimo motivo di ricorso lamentano erronea applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 905 c.n. e degli artt. 1362 e segg.

c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al diritto all’inquadramento nella qualifica di Purser di 1A. In particolare rilevano che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso l’inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di Purser di 1A; ed invero, posto che la nuova tabella di composizione degli equipaggi prevedeva il comando del personale di cabina da parte di un Purser di 1A in tutti i voli internazionali ed intercontinentali, e posto che tali mansioni erano state in precedenza svolte dagli odierni ricorrenti, erroneamente la Corte di merito aveva escluso l’inquadramento nella categoria superiore sulla base del fatto che il superiore inquadramento prevedeva, oltre alle mansioni svolte in precedenza dal lavoratore, anche altre mansioni accessorie, non previste in realtà dalla contrattazione precedente nè per il Responsabile Unico di Cabina nè per l’Assistente di Volo Capo Cabina.

Con l’ottavo motivo di ricorso lamentano omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rilevano che la Corte territoriale, nell’escludere alcun profilo di demansionamento ovvero di lesione della professionalità nella subordinazione ad un collega più anziano avuto riguardo alla maggiore esperienza acquisita, non aveva in alcun modo esplicitato il motivo logico giuridico alla stregua del quale potesse essere ritenuta priva di conseguenze la perdita della posizione apicale nell’ambito di una struttura di lavoro.

Col nono motivo di ricorso lamentano erronea applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 905 c.n., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al divieto di demansionamento.

In particolare rilevano che erroneamente, ed in violazione delle suddette disposizioni normative, la Corte territoriale aveva ritenuto che la perdita della posizione apicale nella gestione del personale di cabina a bordo dei voli internazionali ed intercontinentali, come pure la limitazione del ruolo di responsabile di cabina ai soli voli nazionali, non integrasse ex se un demansionamento, dovendosi per contro ritenere, per come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che il contesto nel quale le mansioni e le posizioni di comando trovavano attuazione qualificava senz’altro la posizione lavorativa, di talchè l’interdizione ad esercitare tali mansioni nei voli di lungo raggio evidenziava la minore rilevanza professionale di tali mansioni e comportava un evidente demansionamento rispetto alle previsioni del contratto collettivo in precedenza applicato.

Col decimo motivo di ricorso lamentano omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al diritto al risarcimento del danno.

In particolare osservano che la Corte territoriale, nel rilevare che il problema di un eventuale risarcimento del danno andrebbe eventualmente impostato sotto il profilo della perdita di chances e non potrebbe comunque essere quantificato nella misura di cui alla decisione di primo grado, aveva omesso di esplicitare il motivo per cui l’unico profilo di danno rilevante potrebbe essere individuato nella suddetta perdita di chances.

Con l’undicesimo motivo di ricorso lamentano erronea applicazione degli artt. 2087, 2103, 2727 e 2697 c.c., dell’art. 905 cod. nav., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al diritto al risarcimento del danno.

In particolare rilevano che la suddetta pronuncia della Corte territoriale relativa al risarcimento del danno, oltre a non essere adeguatamente motivata, appariva in distonia con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali avevano rilevato che l’inadempimento datoriale poteva comportare una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore, sia di contenuto patrimoniale (danno patrimoniale) che di contenuto non patrimoniale (danno alla salute o alla professionalità), per cui era errato escludere la rilevanza di profili di danno ulteriori rispetto a quelli relativi alla perdita di chances.

Con il dodicesimo motivo di ricorso lamentano erronea applicazione degli artt. 1226, 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rilevano che in maniera apodittica la Corte territoriale aveva escluso che il danno potesse “essere quantificato nella misura di cui alla decisione di primo grado”, avendo la Corte di Cassazione a più riprese evidenziato che la valutazione del danno relativo alla lesione di valori inerenti alla persona non poteva che avvenire in base a valutazione equitativa, rilevando che siffatta valutazione poteva essere correttamente parametrata ad una frazione della retribuzione.

I suddetti motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente essendo gli stessi fra loro strettamente connessi, non sono fondati.

Innanzi tutto, per quel che riguarda il rilievo concernente la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, per avere la Corte territoriale proceduto ad una valutazione della legittimità della condotta della società datoriale inquadrando la fattispecie concreta nell’ipotesi normativa della successione d’azienda alla quale nessuna delle parti in causa aveva fatto mai riferimento, osserva il Collegio che è pacifico in giurisprudenza il principio che il giudice di merito ha il potere – dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto.

E questa Corte ha avuto modo di evidenziare (Cass. sez. 3, 24.6.2003 n. 10009), in tema di accertamento del vizio di mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che il principio del limite delle domande ed eccezioni formulate dalle parti deve essere armonizzato con il principio iura novit curia di cui al successivo art. 113 c.p.c., dovendosi ritenere sempre salva la possibilità per il giudice, investito di una determinata questione, di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio nonchè all’azione esercitata in causa, purchè non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti dalle parti prospettati.

Ciò in quanto il vizio di ultra o extra petizione, in cui si concreta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre allorchè il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (in tal senso, Cass. sez. 2, 16.7.1997 n. 6476);

non ricorre invece tale violazione qualora il giudice renda la propria pronuncia, mantenendosi pur sempre nell’ambito rigoroso del contenuto dei fatti prospettati dalle parti, in base ad una ricostruzione di tali fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti stesse (Cass. sez. 3, 29.1.2003 n. 18236) ovvero in base ad una qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta dalle parti medesime.

Siffatta situazione si è verificata nel caso di specie, ove si osservi che la Corte territoriale, investita della questione avente come presupposto la correttezza dell’inquadramento operato dalla società con la nuova classificazione degli assistenti di volo effettuata con il contratto collettivo del 16.12.1999 stipulato in previsione della fusione della Alitalia s.p.a. nella Alitalia Team s.p.a., ha ritenuto che nella fattispecie si versasse non già in tema di semplice successione di contratti collettivi, bensì di cessione di azienda, inquadrando la controversia, nell’ambito rigoroso del contenuto dei fatti prospettati dalle parti, nel contesto della normativa relativa.

Posto ciò osserva il Collegio che non appare fondato il rilievo concernente la dedotta inconferenza del riferimento operato dalla Corte territoriale alle suddette disposizioni codicistiche, sotto il profilo che la previsione della derogabilità in peius delle disposizioni contrattuai – collettive non potesse trovare applicazione – siccome verificatosi nel caso di specie – con riferimento ai dipendenti della società incorporante (o cessionaria) ma solo con riferimento alla società incorporata (o cedente), e che comunque, anche in tal caso la derogabilità della disciplina applicata dalla società cedente era limitata alle sole ipotesi di salvaguardia dei livelli occupazionali (alla stregua delle previsioni di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 5).

Ha evidenziato invero la Corte territoriale che “nel caso in esame le parti dell’accordo del 16 dicembre 1999 danno espressamente atto che il contratto collettivo di lavoro realizzato con l’intesa da l’avvio ad un nuovo sistema di qualifiche e ad una nuova struttura retribuiva, che si propone la sostituzione integrale delle precedenti normative contrattuali di Alitalia del 5 febbraio 1992 e di Alitalia Team del 22 ottobre 1996 (vedi verbale, foglio primo)”.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un nuovo contratto collettivo “di armonizzazione” con il quale le parti sociali hanno introdotto – per tutti i dipendenti, sia della società cedente che della società cessionaria – un nuovo sistema di qualifiche (cd. riclassamento) che si propone, in vista della fusione per incorporazione della Alitalia s.p.a. nella Alitalia Team s.p.a., la sostituzione integrale delle precedenti previsioni contrattuali del 5.2.1992 e del 22.10.1996, relative, rispettivamente, alla Alitalia s.p.a. ed alla Alitalia Team s.p.a..

Orbene, posto che per giurisprudenza costante (v., di recente, Cass. sez. lav., 13.5.2011 n. 10614), l’incorporazione di una società in un’altra è assimilabile al trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., in presenza del nuovo accordo “di armonizzazione” non trova applicazione il divieto di modificabilità in peius della disciplina applicata dalle società protagonisti della vicenda societaria, atteso che il riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, operato in relazione alla nuova e più complessa struttura organizzativa, non rende più possibile la comparazione delle nuove con le precedenti mansioni.

E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di evidenziare che al divieto di patti contrari alla adibizione del lavoratore a mansioni di livello inferiore a quelle svolte, posto dall’art. 2103 c.c., comma 2, si sottrae il cd. riclassamento “che è fattispecie del tutto diversa in quanto implica un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, seppur con la precisazione che non possa essere del tutto pretermesso il rispetto “anche di quella tutela della professionalità raggiunta dal lavoratore che è insita nel precetto dell’art. 2103 c.c.” (Cass. sez. lav., 3.9.2002 n. 12821).

Ed invero, come la sentenza citata ha avuto cura di aggiungere con una precisazione che questa Corte condivide interamente, con il riclassamento il nuovo contratto collettivo può prevedere il reinquadramento dei lavoratori precedentemente inquadrati in qualifiche distinte, o anche – rileva il Collegio – il reinquadramento in qualifiche differenti di lavoratori in precedenza inquadrati nella medesima qualifica apicale dei rispettivi contratti collettivi; con il limite, peraltro, che la professionalità raggiunta dal lavoratore non possa essere svilita e mortificata da un’introdotta nuova equivalenza verso mansioni che, quand’anche rivalutate nel contesto del riclassamento, abbiano in concreto l’effetto di mortificarla.

Da ciò deriva che anche in tema di riclassificazione del personale la parte datoriale non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di una equivalenza “convenzionale” tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine della salvaguardia, in concreto, del livello professionale acquisito.

Posto ciò rileva il Collegio che nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione, in punto di fatto, completa ed esaustiva, dando chiaramente contezza delle proprie determinazioni, che con la contrattazione collettiva del 1999, in previsione della unificazione delle due compagnie e nell’intento di omogeneizzare la disciplina normativa, all’interno della categoria degli “assistenti di volo”, era stata creata una bipartizione sulla base di un criterio gerarchico che – come emergeva dai ruoli che la Corte di merito aveva inteso acquisire (per cui le liste di anzianità di assunzione dei Purser di 1A risalivano agli anni dal 1968 al 1971, quella dei Purser di 2A agli anni dal 1974 al 1989, e quella degli appellati agli anni dal 1989 al 1998) – appariva fondato sulla diversa anzianità di partecipazione all’azienda, che si traduceva in un maggior numero di ore di volo. “Un simile criterio – proseguiva la Corte d’appello – non può non apparire congruo in un campo come quello dei voli internazionali – ove evidentemente maggiori sono la durata, le difficoltà e i rischi della navigazione – per misurare la maggiore esperienza richiesta agli assistenti, anche in presenza di analogia di mansioni, e riconnettervi una posizione più avanzata nella graduatoria”; ed era pervenuta alla conclusione che “i criteri prescelti nella formazione dell’equipaggio, sia riguardo ai piloti sia agli assistenti, appaiono fondati su preminenti esigenze di sicurezza dei voli, che non sono sindacabili da parte del giudice”. Non può quindi condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui il criterio dell’anzianità non sarebbe stato utilizzato ai fini dell’inquadramento ma solo ai fini dell’eventuale passaggio di qualifica; ed invero, per come detto, il contratto collettivo, con scelta non sindacabile dal giudice, ha operato una valutazione della professionalità degli assistenti di volo, sulla base della maggiore anzianità, che si traduce in una maggiore esperienza, rilevante soprattutto sui voli internazionali ed intercontinentali, in cui maggiore, per i motivi in precedenza esposti, è il livello di professionalità richiesto.

Alla stregua di quanto sopra, posto che il riclassamento operato dal nuovo contratto, implicando un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, si sottrae al divieto di patti contrari posto dall’art. 2103 c.c., comma 2 richiedendo solo che il reinquadramento previsto dal contratto collettivo per un verso, non operi una indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimono in maniera radicale una diversa professionalità, e, per altro verso, che non mortifichi ingiustificatamente il livello professionale degli interessati, deve ritenersi che nella fattispecie in esame siffatti limiti siano stati rispettati, per come evidenziato dalla Corte territoriale con motivazione – in punto di fatto – assolutamente chiara e puntuale, che si sottrae pertanto alle censure sollevate con il proposto ricorso.

Ed invero sul punto la Corte territoriale, posto che il criterio prescelto si fondava sulla preminente esigenza di sicurezza dei voli, ha ritenuto che non può essere sostenibile la tesi del demansionamento che deriverebbe, nei soli voli internazionali, per gli assistenti di volo che prima della riunificazione non avevano alcuno sopra di sè, dalla subordinazione ad un collega più anziano nel senso della maggiore esperienza acquisita, pervenendo alla conclusione che tale circostanza non può importare una lesione della professionalità atta a legittimare il chiesto risarcimento.

Ed in proposito non può farsi meno di evidenziare la impossibilità, nella fattispecie in esame, della comparazione delle nuove mansioni (previste dal contratto unico collettivo del 16.12.1999) con le precedenti mansioni (previste per l’Alitalia Team s.p.a. dal CCNL del 22.10.1996), avuto riguardo alla maggiore complessità ed alla diversità della nuova struttura organizzativa. Ed invero, mentre l’inquadramento contrattuale della categoria degli Assistenti di volo dipendenti dall’Alitalia Team s.p.a. (scaturita dalla Avianova, compagnia low cost) prevedeva, nell’ambito di una struttura organizzativa meno complessa, un solo livello di responsabilità (il Responsabile Unico di Cabina, collaborato da un certo numero di assistenti di volo), l’inquadramento contrattuale disposto dal contratto unico collettivo del 16.12.1999 prevedeva un duplice livello di preposizione (il Purser di 1A ed il Purser di 2A, collaborati da un certo numero di assistenti di volo), sul modello delle previsioni contenute nel CCNL del 5.2.1992 dell’Alitalia s.p.a..

Nè il lamentato demansionamento può ritenersi perchè, in sede di compilazione della graduatoria d’anzianità, erano insorte questioni di comparazione fra le mansioni svolte dai diversi lavoratori nelle due imprese prima della cessione, trattandosi di questioni da risolvere secondo criteri di discrezionalità tecnica (Cass. sez. lav., 1.7.1998 n. 6428; Cass. sez. lav., 29.5.1996 n. 4951; Cass. sez. lav., 16.3.1994 n. 2491).

I ricorsi sul punto non possono pertanto trovare accoglimento.

E consequenzialmente non possono trovare accoglimento le censure relative al dedotto risarcimento del danno, ove si osservi tra l’altro che, in base al principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione, il motivo di ricorso con il quale si rilevi la erroneità dell’impugnata sentenza per avere il decidente comunque escluso la risarcibilità degli ulteriori profili di danno rispetto a quelli relativi alla perdita di chances, deve articolarsi con la precisa indicazione delle carenze o lacune in cui sarebbe incorso il giudice di merito nella propria motivazione, e con la indicazione delle specifiche poste di danno reclamate nonchè degli elementi atti a dimostrare l’esistenza di tali danni e quindi l’erroneità della decisione adottata, sul punto, dalla Corte di merito.

Siffatta indicazione manca nel caso di specie, essendosi i ricorrenti limitati a rilevare come, dall’inadempimento datoriale, potesse nascere una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore, quali il danno professionale, il danno all’integrità psicofisica o danno biologico, il danno esistenziale, senza in alcun modo allegare l’effettiva esistenza nel caso di specie di tali danni.

I ricorsi vanno pertanto rigettati ed a tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 70,00, oltre Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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