Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2615 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28491-2012 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONFALCONE

3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 861/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 01/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava a I.A., titolare di impresa edile, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 con cui rettificava in Euro 113.484 il reddito di impresa dichiarato in Euro 64.058, determinando le conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone che accoglieva il ricorso con sentenza n. 175 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 861 del 1.10.2010.

Contro la sentenza di appello I.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione di norme di diritto in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)”, con riferimento alla parte della motivazione in cui “viene asserita l’inattendibilità della contabilità in quanto viziata da gravi irregolarità condividendo acriticamente l’operato e l’assunto dell’Ufficio, estendendo in tal modo il significato e la portata della norma”.

Il motivo è infondato. A prescindere dalla circostanza che il motivo di ricorso, intitolato come violazione di legge, viene concretamente declinato in termini corrispondenti al vizio di motivazione, occorre ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’accertamento analitico-induttivo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39,comma 1, lett. d), è ammesso anche in presenza di contabilità formalmente regolare, posto che, la norma in oggetto consente di effettuare la rettifica del reddito di impresa non solo in presenza di irregolarità riscontrata nella ispezione delle scritture contabili ma anche sulla base “di dati e notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32”; inoltre la norma consente di rilevare l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di elementi presuntivi purchè qualificati dalla gravità, precisione e concordanza. (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014; Sez. 5, Sentenza n. 22176 del 03/11/2016).

2. Secondo motivo. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, correlato all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi riproposti da parte appellata nel giudizio di appello e conseguente error in procedendo riscontrabile nella sentenza impugnata”, con riferimento alla erronea applicazione della norma da parte dell’Ufficio e considerato che le presunzioni che hanno determinato l’Ufficio a ritenere inesistente l’operazione descritta nella fattura della società Edil Scavi srl sono prive degli elementi della gravità, precisione e concordanza.

3. Terzo motivo. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, per “acritica adesione alla tesi prospettata da una delle parti, nella specie l’ufficio”.

I motivi secondo e terzo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata ha espressamente esaminato la questione relativa al tipo di accertamento utilizzato dall’Ufficio, ritenendo che esso sia stato legittimamente adottato. Non ricorre il vizio di omessa motivazione in quanto il giudice ha ritenuto fondato il rilievo dell’Ufficio sulla inesistenza della operazione indicata nella fattura emessa da Edil Scavi per l’importo di Euro 35.700 con causale “noleggio di mezzi meccanici”, contabilizzata dall’impresa di I., argomentando che, dagli accertamento compiuti, era risultato che la società emittente la fattura non era in possesso di alcuno dei mezzi meccanici asseritamente noleggiati.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della Agenzia delle Entrate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA