Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2615 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30011/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

M.G., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 167/07/2013, pronunciata il 19 settembre 2013 e

depositata il 4 novembre 2013;

udita la relazione svolta nell’udienza del 13 novembre 2019 dal

Consigliere Dott. Antezza Fabio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del n. 1 d

il rigetto del motivo n. 2;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Francesco Meloncelli

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), che ha insistito nel

ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello (in riassunzione) proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 288/07/2008 emessa dalla CTP di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso avviso di pagamento (n. 218/07 Accise 2002) per indebito utilizzo del credito in compensazione dell’anno 2001 (relativo alla riduzione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione di cui al D.P.R. n. 277 del 2000).

2. Il contribuente presentò all’Agenzia delle Entrate, l’istanza di rimborso del credito di cui innanzi ed effettuò la relativa compensazione.

L’A.D., alla quale non era stata presentata la detta istanza (perchè depositata presso l’A.E.), recuperò quanto ritenuto indebitamente compensato dal contribuente con avviso di pagamento impugnato innanzi al Giudice tributario.

3. La CTP rigettò il ricorso ritenendo illegittima la compensazione di un credito inesistente per non essere stata la relativa istanza di rimborso presentata all’Ufficio competente.

Dalla detta mancata presentazione, precisò il Giudicante, conseguì la mancata “realizzazione del procedimento necessario al formarsi del credito”, venendo esso ad esistenza “a seguito di un apposito provvedimento dell’Ufficio competente ovvero, in applicazione del silenzio assenso, nel caso in cui non vi siano provvedimenti di rigetto da parte dello stesso ufficio, entro 60 giorni dal ricevimento di detta istanza”.

4. L’appello proposto dal contribuente fu dichiarato inammissibile dalla CTR, per la ritenuta invalidità della procura conferita per l’impugnazione, con sentenza poi cassata con rinvio (da Cass. sez. 61, 19/03/2012, n. 4340).

5. All’esito del riassunto giudizio d’appello la CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, accolse il ricorso introduttivo del contribuente (in sostanziale riforma della sentenza di primo grado).

Per quanto ancora rileva ai presenti fini, la Commissione regionale ritenne che l’Ufficio incompetente (l’A.E.) avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di rimborso al competente Ufficio (l’A.D.) in quanto “rami dell’UNICO Ministero dell’Economia e delle Finanze”. “La coerenza del sistema”, sempre per quanto argomentò la CTR, avrebbe dovuto imporre all'”Ufficio, non competente, dello stesso Ministero,” di “trasmettere tempestivamente l’atto all’Ufficio competente”. La statuizione di secondo grado ritenne altresì fondato nel merito il ricorso introduttivo del ricorrente.

6. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che ha correttamente rinotificare al contribuente (che, intimato, non si difende) in adempimento a quanto disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria per integrazione del contraddittorio, resa all’esito dell’adunanza camerale del 27 marzo 2019.

In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo motivo del ricorso merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1 si deduce: la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”.

Sostanzialmente, ci si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione per carenza sia dell’oggetto della domanda di appello che degli specifici motivi di impugnazione.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile sotto plurimi profili.

Con esso, difatti, inammissibilmente si propongono doglianze tra loro incompatibili: l’omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), peraltro neanche dedotta quale causa di nullità della sentenza, e la violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nella quale sarebbe incorsa la CTR che, invece, a detta dello stesso ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi.

A quanto innanzi deve altresì rilevarsi l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. (in termini di difetto di autosufficienza), non avendo il ricorrente trascritto o riportato indirettamente nè il ricorso in riassunzione nè l’atto contenente la detta eccezione, peraltro non allegati nè specificamente indicati i relativi momenti processuali (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3. Con il motivo “II” si deduce: la “violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 10 e del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61”.

Al di là dell’utilizzata tecnica di formulazione della doglianze e del contenuto della relativa rubrica, sostanzialmente si sindaca la sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto idonea all’instaurazione del procedimento necessario al formarsi del credito (poi portato in compensazione) un’istanza presentata all’A.E. in luogo della competente A.D., in quanto “rami dell’unico Ministero”.

3.1. Il motivo in esame è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esplicitati.

3.2. La questione giuridica rilevante inerisce il se debba ritenersi legittimamente presentata una istanza di rimborso in materia di accise all’A.E., priva di competenza in materia, in luogo della competente A.D. Ad essa deve darsi risposta negativa in ragione dell’insussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra le dette Agenzie ed il Ministero (attualmente Ministero dell’Economia e delle Finanze).

3.3. Quanto ai rapporti tra le due dette Agenzie (divenute operative dal 1 gennaio 2001) e tra esse ed il Ministero, occorre difatti rilevare che a seguito della loro istituzione si è verificata una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria. Tale separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento alle Agenzie, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’A.D e l’A.E. organi dello Stato, sia pure dotati di personalità giuridica, ma distinti soggetti di diritto (si vedano sul punto, ex plurimis, per i riflessi in merito alla legittimazione ad causam e ad processum – con riferimento all’A.E. – in ordine ai procedimenti introdotti dopo il 1 gennaio 2001: Cass. Sez. U., 14/02/2006, n. 3116, Rv. 587608-01; Cass. Sez. U., 14/02/2006, n. 3118, Rv. 587609-01, e successive conformi, tra le quali anche Cass. sez. 5, 06/12/2017, n. 29183, Rv. 646519-02).

3.4. Ne consegue l’accoglimento del motivo n. 2 in applicazione del seguente principio di diritto, enunciato ex art. 384 c.p.c., comma 1, “In tema di accise, la presentazione di un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deve ritenersi effettuata presso un Ufficio incompetente, in ragione dell’assenza di un rapporto di immedesimazione organica con il Ministero (ora, dell’Economia e delle Finanze), delle dette Agenzie, in quanto distinti soggetti di diritto, in ragione della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, trasferito alle Agenzie dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300”.

4. In conclusione, in accoglimento del solo secondo motivo del ricorso (inammissibile il n. 1), è cassata la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, ed è rigettato il ricorso originario del contribuente, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Seguono la compensazione delle spese dei giudizi di merito (in ragione anche degli esiti degli stessi) e la condanna della parte intimata ( M.G.) al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore della ricorrente, che si liquidano, in forza dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

PQM

accoglie il solo secondo motivo del ricorso, inammissibile il motivo n. 1, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente, compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore della ricorrente, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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