Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2615 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2615 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 11408-2008 proposto da:
CEDIT DI CHIAPPETTA DINO S.A.S.

01831610785 in

persona del legale rappresentante Sig. DINO
CHIAPPETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.
TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato
GAUDIO DONATELLA, rappresentata e difesa
2013
2299

dall’avvocato GALLUCCI VITTORIO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

BELSITO & C. S.A.S. DI BELSITO FLAVIO;

1

Data pubblicazione: 05/02/2014

- intimato –

avverso la sentenza n. 8/2008 del GIUDICE DI PACE di
MONTALTO UFFUGO, depositata il 12/01/2008, R.G.N.
59/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

Svolgimento del processo

La ditta Belsito & C. s.a.s. di Belsito Flavio convenne
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montalto Uffugo la
ditta Cedit s.a.s. per sentirla condannare al pagamento della
somma di C 148,82 oltre risarcimento dei danni morali ed

Espose

l’attrice

che

essa

forniva

periodicamente

carburante alla ditta convenuta e che quest’ultima all’atto
del pagamento, era solita trattenere piccole somme per la
presenza di acqua nel gasolio.
Nel periodo intercorrente dal 21 dicembre 2005 al 23
dicembre 2005 la Cedit, nel corrispondere il pagamento, aveva
trattenuto la somma di C 148,82 per sostituzione filtro ed
altro a causa della presenza di acqua nel carburante.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestò la
domanda attrice chiedendone il rigetto.
A sostegno della sua richiesta di totale pagamento della
fornitura di carburante la Cedit depositò due fatture
quietanzate dall’istante nonché fattura relativa
all’intervento sul suo automezzo.
Fu escussa prova testimoniale e deferito il giuramento
suppletorio dal giudicante al legale rappresentante della
Belsito.
Il Giudice di pace, ritenendo fondata la domanda attrice,
ha liquidato la somma di C 148,82; ha ravvisato l’esistenza
3

interessi.

degli estremi per il risarcimento del danno ed ha liquidato
equitativamente, a favore di parte attrice, la somma di C
500,00 oltre accessori.
Propone ricorso per cassazione la Cedit con quattro
motivi.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.
Entrato in vigore il 2 marzo 2006 il D.Lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, che ha modificato l’art. 339, c. 3, c.p.c.,
mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di
pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste
assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle
pronunciate nello stesso tipo di cause a decorrere da tale
data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse
in giudizi iniziati in precedenza (artt. l e 27.1 comma, del
suddetto decreto ).
Ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di Pace che
non siano state pronunciate entro la data di entrata in vigore
del decreto, ma successivamente, come nel caso in esame, sono
divenute egualmente suscettibili solo di appello e la
circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità
rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa
l’impugnazione, che in questo caso sono solo quelli per cui

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Parte intimata non svolge attività difensiva.

era prima ammesso il ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un.,
18 novembre 2008, n. 27339, in motivazione).
La sentenza non avrebbe perciò potuto essere impugnata
con ricorso per cassazione.
Nel caso in esame l’atto di citazione è stato notificato

il 12 gennaio 2008, ossia dopo l’entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo.
In conclusione la sentenza impugnata era appellabile e
non ricorribile per cassazione per cui il ricorso della Cedit
s.a.s. deve essere dichiarato inammissibile.
In assenza di attività difensiva di parte intimata non
v’è luogo a disporre per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e non dispone
sulle spese del giudizio di cassazione.
Roma, 5 dicembre 2013.

il 6 marzo 2006 mentre la relativa sentenza è stata pubblicata

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