Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2615 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36868/2018 proposto da:

SCHIEDEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA N. 6, presso lo

studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO GUARALDI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto cronol. 867/2018 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositato il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Schiedel S.r.l. il decreto n. R.G. 638/2017 in data 8 maggio 2018 dalla Corte di Appello di Firenze con ricorso fondato su tre ordini di motivi.

Il ricorso è resistito con controricorso del Ministero intimato, che ha proposto ricorso incidentale basato su tre motivi. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’opposizione interposta (unitamente ad altra parte) dall’odierna società ricorrente al decreto del magistrato designato, che – in precedenza – aveva, a sua volta, rigettato la domanda di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001.

L’opposizione era basata sul presupposto che il magistrato designato aveva deciso la controversia facendo applicazione di orientamenti giurisprudenziali, ormai superati, in materia di dimostrazione del danno.

E tanto in dispregio di Cass. S.U. n. 1338/2004, alla cui stregua e in aderenza a decisioni della Corte di Strasburgo il danno patito era in re ipsa nel solo fatto della irragionevole durata del processo.

La Corte fiorentina, nel confermare la decisione del Giudice di prime cure, riteneva, viceversa che andava svolta – come effettuata dal primo Giudice – una analisi correlata anche “alle concrete aspettative di realizzo nel giudizio e nel contesto” in cui veniva proposta la domanda del giudizio a quo.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 6 CEDU, artt. 111 e 117 Cost., artt. 122 e 113 c.p.c. e art. 2697 c.c..

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 6 CEDU, artt. 111 e 117 Cost..

3.- Con il terzo motivo si lamentala violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 1 bis e ter, in relazione all’art. 6 CEDU, artt. 111 e 117 Cost., art. 112 c.p.c..

4.- I tre motivi, in quanto connessi per la loro continuità e contiguità argomentativa e logica, possono essere trattati congiuntamente.

La Corte territoriale, nel rigettare l’opposizione innanzi ad essa interposta, confermando il decisum del Giudice di prime cure, svolgeva affermazioni che non possono essere in questa sede condivise.

In particolare il decreto per cui è ricorso riteneva la possibilità di “libero apprezzamento giudiziale” degli elementi valutativi, il superamento della presunzione di danno e la ricorrenza di motivo ostativo, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2 quinquies, al riconoscimento della diritto all’equa riparazione.

Solo a voler prendere in considerazione, per ragioni di carattere dirimente, tale ultimo aspetto l’affermazione della Corte territoriale è errato.

L’aver agito in giudizio con la consapevolezza dell’infondatezza della propria domanda è l’argomento sul quale – nella sostanza – poggia per intero il dictum del decreto gravato innanzi a questa Corte.

Tuttavia quell’assunto è errato in quanto non sussisteva la pretesa consapevole infondatezza, di cui al citato art. 2. Anzi vi era stata una istanza di ammissione al passivo, ad pera della società ricorrente, nel fallimento M..

Con la relativa procedura fallimentare – durata sedici anni – veniva, quindi, a consumarsi un danno da irragionevole durata del processo (a maggior ragione con accoglimento della istanza di ammissione) ed a tale cospetto a nulla poteva valere il ricorso all’art. 2 cit. ovvero ad una serie di elementi che non potevano certo costituire profili liberamente valutabili ad opera dei Giudici del merito.

L’ammontare dei crediti insinuati, il basso valore dell’attivo, le possibili azioni revocatorie ed, ancora, “la speranza di realizzare alcunchè” o anche la pretesa inattività dopo l’iniziale istanza di ammissione costituiscono, nel loro insieme, elementi inidonei a fondare il rigetto della proposta domanda di equa riparazione.

Il tutto con la conseguenza della integrazione della violazione delle norme invocate coi motivi del ricorso.

5.- In conclusione i morivi sono fondati ed il ricorso deve essere accolto.

4.- Consegue la cassazione dell’impugnato decreto con rinvio al Giudice in dispositivo indicato, che provvederà al riesame della fattispecie conformandosi al principio innanzi affermato.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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