Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26149 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/09/2021), n.26149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19990-2019 proposto da:

R.O., B.D., B.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. MORDINI, 14, presso lo studio

dell’avvocato POLTRONIERI MARIA LUDOVICA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VESTUTI COSIMO ANDREA;

– ricorrenti –

contro

GIOTTO 09 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,

presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALADINO FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1725/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

R.O., B.R. e B.D. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 18 aprile 2019, n. 1725, che ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Como n. 49/2018. Il Tribunale aveva respinto la domanda dei ricorrenti di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di due terreni che i ricorrenti avevano affermato di utilizzare, sin dal 1987, quale parcheggio.

Resiste con controricorso la società Giotto 09 s.r.l.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e falsa applicazione degli art. 1158,1165 e 2937 c.c.”.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha interpretato la conclusione di un contratto preliminare di acquisto dei terreni quale atto incompatibile con la volontà di avvalersi della causa di acquisto a titolo originario, in quanto i ricorrenti “non si sono limitati al riconoscimento formale della proprietà in capo alla promissaria alienante, ma hanno esplicitamente riconosciuto il permanere, sino a quel momento, del possesso degli immobili in capo alla promissaria alienante”, con ciò sconfessando l’elemento fondante dell’usucapione, e cioè il loro ininterrotto possesso uti dominus del bene per un ventennio. In tal modo la Corte d’appello ha seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui, quando vi è incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, vi è rinuncia tacita all’acquisto per usucapione (cfr. al riguardo Cass. 17321/2015).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/ 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater del, i presupposti processuali per il versamento” da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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