Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26149 del 21/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 26149 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 9153-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
2013
atti;
– ricorrente –
2985
contro
•
COSTA LILIANA C.F. CSTLLN76H41G273E;
– intimata –
Data pubblicazione: 21/11/2013
Nonché da:
COSTA LILIANA C.F. CSTLLN76H41G273E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso
la SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL COMUNICAZIONI,
rappresentata e difesa dall’Avvocato COGO GIOVANNA,
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 236/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 08/04/2010 R.G.N. 933/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per:
inammissibilità per entrambi i ricorsi.
giusta delega in atti;
Poste italiane spa chiese l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Milano che aveva accolto il ricorso di Liliana Costa, dichiarando la conversione del
contratto a tempo determinato stipulato con l’agenzia interinale Ali spa, in un
contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze
dell’utilizzatore della prestazione, con le conseguenti condanne al pagamento delle
retribuzioni pregresse a decorrere dalla messa in mora.
La Costa depositò controricorso con ricorso incidentale.
Nel corso della causa le parti hanno conciliato la controversia. Il relativo verbale è
stato depositato in cancelleria.
Di conseguenza il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013.
Ragioni della decisione