Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26149 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 17/11/2020), n.26149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 381-2020 proposto da:

A.K., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2486/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2019 R.G.N. 3454/2017.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2486/2019, ha confermato il rigetto della domanda proposta da A.K., diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

2. Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese, in quanto aveva saputo di essere ricercato dalla polizia, perchè accusato di istigazione al suicidio della ragazza con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, e di temere anche vendette da parte dei familiari della ragazza.

3. Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte di appello, condividendo quanto già affermato dalla Commissione Territoriale e dal Giudice di primo grado, ha ritenuto non credibile la narrazione alla luce dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in quanto affetta da contraddizioni intrinseche, e ha rilevato che il ricorrente non aveva neppure allegato i motivi per cui al suo rientro in patria, a distanza di alcuni anni dai fatti, sarebbe rimasto esposto a pericolo per la sua incolumità. Con particolare riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ha ritenuto insussistente in Pakistan una situazione di violenza indiscriminata sulla base dei dati emergenti da fonti aggiornate e qualificate (ARC, Amnesty International, EASO, Freedom House), anche con riferimento alla regione del (OMISSIS), di provenienza del ricorrente.

4. Quanto alla domanda di protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018, la Corte di appello ha osservato che, se la condizione di vulnerabilità deriva dalle esperienze vissute prima dell’arrivo in Italia, non si può prescindere dalla credibilità dello straniero e nel caso in esame tale credibilità è da escludersi. Ha aggiunto che, nel contesto dell’orientamento espresso da Cass. n. 4455 del 2019 e nel quadro della valutazione comparativa ivi prevista, non assurge ad elemento idoneo e sufficiente la mera allegazione di avere acquisito un certo grado di integrazione sociale in Italia, che non è desumibile dall’effettuazione di saltuarie prestazioni lavorative, occorrendo la dimostrazione di un’effettiva e irreversibile integrazione nel tessuto sociale, tale da rendere improponibile il rientro nel paese di origine, avuto riguardo al nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost..

5. Per la cassazione di tale sentenza A.K. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato nota di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

6. Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

7. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 4 Direttiva Comunitaria 2004/83/C (abrogata e trasfusa nella Direttiva 2011/95/UE), 3 D.Lgs. n. 251 del 2007, alla Direttiva Comunitaria 2005/85/Ce (abrogata e trasfusa nella Direttiva 2013/32/UE), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, nonchè all’art. 8 Direttiva 2004/83/CE per violazione del dovere di collaborazione istruttoria, che impone al giudice di indagare e/o rinnovare l’audizione del richiedente asilo e di acquisire informazioni generali aggiornate sulla situazione del paese di origine.

8. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 4 Direttiva Comunitaria 2004/83/C (abrogata e trasfusa nella Direttiva 2011/95/UE), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 10 Direttiva 2013/32/UE e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, all’art. 2 Cost. e art. 3 CEDU per avere la Corte di appello omesso di svolgere la valutazione comparativa occorrente ai fini dell’accertamento di una situazione di vulnerabilità effettiva del richiedente in caso di rientro nel (OMISSIS), sub specie violazione o impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.

9. Il ricorso è infondato.

10.La denuncia di omessa audizione dell’interessato è inammissibile, alla luce del principio secondo cui nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003 del 2018 e 14600 del 2019, nonchè Cass. 4544 del 2011). Si tratta di una valutazione che compete al giudice di merito, da operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione territoriale.

11.La seconda censura del primo motivo è infondata.

12.Quanto alle fonti informative utilizzate per valutare la situazione esistente in (OMISSIS), la Corte di appello ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. n. 13449 del 2019; v. pure 13897 del 2019).

13. Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che miri a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020). Nel caso in esame, tali oneri non sono stati assolti.

14. Giova poi ribadire che, in merito poi alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

15. In tal senso, la valutazione del giudice di merito è stata compiuta in coerenza con i richiamati presupposti normativi. Il motivo si sostanzia in una inammissibile censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello.

16. Quanto al secondo motivo, vertente sul rigetto della domanda subordinata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vanno svolte le considerazioni che seguono.

17. In tema di protezione umanitaria, interessata dal recente intervento modificativo di cui al D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno innanzitutto chiarito che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L..

18.Le Sezioni Unite, invero, con la sentenza poc’anzi citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte):

1. che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2. che gli interessi protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3. che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione (conformi successive, Cass. nn. 2563, 2964, 3776, 3780, 5584, 7599 7675, 7809, 8232, 8819, 8020 del 2020).

19. Tanto premesso, va osservato che la Corte di appello ha fatto proprio l’orientamento espresso da Cass. n. 4455 del 2018 (v. pagg. 22-25 sent. imp.), poi confermato dalle S.U. con la sentenza sopra citata, che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

20. Proprio nel quadro di tale valutazione comparativa, la Corte di appello ha osservato che le allegazioni del ricorrente erano del tutto generiche circa l’avvenuto conseguimento di “un certo grado di integrazione” in Italia, “…nel caso di specie nemmeno propriamente allegato…” (pag. 23 sent. imp.); nè questo poteva ritenersi “desumibile dall’effettuazione di saltuarie prestazioni lavorative”, occorrendo invece “la dimostrazione di un’effettiva e irreversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese ospitante”, con l’ulteriore precisazione che occorre altresì “la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. in caso di rimpatrio nel Paese di origine, esclusa secondo quanto si desume dalle COI sopra richiamate” (pag. 24 sent. imp.).

21. La sentenza ha dunque argomentato, per un verso, rilevando la genericità delle allegazioni circa lo stabile inserimento nel tessuto sociale dello Stato italiano e, per altro verso, richiamando le fonti conoscitive menzionate per il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, atte ad escludere una situazione di pericolo generalizzato nel Paese di rientro.

22. In proposito, va osservato che nessuna censura specifica è stata mossa all’affermazione secondo cui erano assenti le allegazioni in fatto da parte del richiedente, atteso che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336 del 2018).

23. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

24.Occorre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

25. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi art. 13, comma 1-quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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